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ESERCITAZIONE DI GUIDA

 

 

 

patente di guida  Disposizioni di attuazione delle modifiche apportate agli Artt. 121 e 122 del Codice della Strada dall’Articolo 20, comma 1 e 2, della Legge n.120 del 2010 - Rilascio del foglio rosa dopo il superamento della prova teorica. Circolare Prot. n. 88827/08.03

 

Articolo 122
(Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della Strada)

Esercitazioni di Guida

 

1. Agli aventi fatta domanda per sostenere l’esame per la patente di guida ovvero per l’estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un’autorizzazione per esercitarsi alla guida, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell’Art.121, che deve avvenire entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della Patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di 2 prove (1).

 

2. L’autorizzazione consente all’aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l’estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione d’istruttore, persona di età non superiore a 65 anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno 10 anni, ovvero valida per la categoria superiore; l’istruttore dovrà a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. (3)

 

3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la Patente A non si applicano le norme al comma 2, ma quelle al comma 5.

 

4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera "P". Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta "scuolaguida". Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno determinate nel regolamento.

 

5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati.

 

5bis. L’aspirante al conseguimento della Patente B dovrà effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministero dei Trasporti sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma. (2)

 

6. L’autorizzazione è valida per 6 mesi.

 

7. Chiunque guidi senza autorizzazione per l’esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. La stessa sanzione si applicherà alla persona che funge da istruttore.

 

8. Chiunque, autorizzato per l’esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 320.

 

9. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 320.

 

NB:

(1) Parole aggiunte dall'art. 20 della legge 29.7.2010 n. 120 ed si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dal 90mo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. La legge è entrata in vigore il 13 Agosto 2010.

 

(2) Parole aggiunte dall'art. 20  c. 4 della legge 29.7.2010 n. 120.Il decreto di cui al comma 5-bis dell’articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera b) del comma 2 del presente articolo, è adottato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge". La legge è entrata in vigore il 13 Agosto 2010.

 

(3) Ultimo comma soppresso dal DL 9.2.2012 n.5 convertito con L 4.4.2012 n.35 che recitava: "Se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per l’innesto a frizione, l’istruttore non può avere età superiore a 60 anni."

 

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