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Dovra' sottoporsi agli esami della patente non solo chi subisce l'azzeramento del punteggio ma anche chi dopo la perdita di 5 punti, commettera' nei successivi 12 mesi altre 2 violazioni non contestuali!
L'articolo dedicato alla "Patente a Punti" del Nuovo Codice della Strada è il 126 bis così come modificato dalla Legge 29.7.2010, n. 120.
Il nuovo impianto sanzionatorio prevede che, a seguito di un regolamento, non sara' piu' sufficiente frequentare un corso di recupero per riacquistare punti ma occorrera', al suo termine, sostenere "una prova d'esame" con modalita' da definirsi.
Il punteggio decurtato previsto per ciascuna violazione è indicato nel verbale di contestazione.
Se il trasgressore non e' identificato a chi vengono tolti i punti?
In merito occorre tenere in considerazione quanto riportato nella circolare del MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, Prot. n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003 (ed a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2005) dove vengono esplicitamente individuati i "Soggetti a cui si applica la decurtazione":
"La decurtazione interessa il conducente quando è identificato al momento della contestazione. Quando questi, invece, non è identificato, il proprietario del veicolo, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, deve fornire le generalità di chi era effettivamente alla guida. Quando il veicolo non è intestato ad una persona fisica ma ad una persona giuridica, l’obbligo di indicare chi era effettivamente alla guida al momento dell’accertamento spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato. Nel caso in cui il proprietario del veicolo o il legale rappresentante della persona giuridica ometta di fornire i dati o fornisca indicazioni dalle quali non sia possibile risalire al conducente, non si applica la decurtazione di punteggio nei suoi confronti. Tuttavia, in questi casi, l’Art. 126-bis C.d.S. impone all’organo di polizia stradale che non ottiene le informazioni entro il termine fissato, di procedere all’applicazione delle sanzioni dell’articolo 180, comma 8, CdS".
Quando la decurtazione viene annotata nell'archivio nazionale degli abilitati alla guida, l'utente riceve al proprio domicilio una comunicazione della avvenuta decurtazione.
Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni per le quali è prevista la decurtazione di punteggio e nessuna sanzione accessoria di sospensione o di revoca della patente, dovranno essere detratti al massimo 15 punti.
Alla perdita totale dei punti non consegue la sospensione immediata della patente di guida ma la sua revisione entro 30 gg. dal momento in cui perviene la comunicazione che la dispone, attraverso la ripetizione degli esami teorici e pratici. Durante questo periodo iniziale il conducente potra' continuare a circolare.
Per maggiori informazioni ECCO le pagine dedicate alla PATENTE A PUNTI.
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