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Per chi non rispetta la norma dettata dal Codice della Strada sono previste sanzioni amministrative per i casi di sistemazione della targa in modo non regolamentare oltre a sanzioni penali nei casi piu' gravi di alterazione, manomissione, falsificazione e contraffazione.
Tutti i veicoli individuati e classificati dagli articoli 46 e 47 del Codice della Strada, ad eccezione dei veicoli a braccia e dei velocipedi, devono essere muniti di apposita targa di identificazione ed il loro posizionamento è regolamentata, tra l'altro, dagli art.100, art.101, art.102, art.256, art. 259, art.263 e Appendici XII e XIII (del Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada) in modo specifico, prevedendo:
sanzioni amministrative per i casi di sistemazione della targa in modo non regolamentare per posizione e/o modalità di installazione;
sanzioni penali nei casi piu' gravi di alterazione, manomissione, falsificazione e contraffazione;
fermo amministrativo per 3 mesi
Sui veicoli a motore a due o tre ruote la targa deve essere applicata solo nella parte posteriore mentre sui ciclomotori la nuova targa deve essere applicata, nella parte posteriore del ciclomotore (dove, di norma, non esiste apposito porta targhe) con le stesse modalità previste per quella dei motoveicoli ad eccezione dell'altezza dal suolo del bordo inferiore che non deve risultare inferiore al raggio della ruota o delle ruote posteriori misurato a veicolo carico e senza l'obbligo di installare dispositivi di illuminazione.
Il regolamento prevede che la targa anteriore non possa essere scambiata quella posteriore e viceversa, e sia collocata nella sua esatta posizione (non sul cruscotto o sul lunotto posteriore, ecc.).
Elencando alcune regole ricordiamo che le case costruttrici omologano i propri veicoli (prima di commercializzarli) prevedendo una sede propria per le targhe di identificazione nel rispetto della norma:
Negli autoveicoli e motoveicoli la targa posteriore può essere centrale o spostata verso la metà sinistra del veicolo (mai verso destra); e il suo bordo sinistro non può andare in nessun caso fuori sagoma.
La targa posteriore va collocata in posizione verticale con una tolleranza di 5°; tuttavia, se la forma del veicolo lo richiede, la parte alta della targa può essere inclinata all’indietro fino a 30° rispetto alla verticale.
Il bordo inferiore della targa posteriore deve distare dal suolo (a veicolo scarico) non meno di 0,30 m (0,20 per motoveicoli). Il bordo superiore non deve distare dal suolo più di 1,20 m, elevabile fino a 2 m per veicoli con particolari caratteristiche costruttive, per i quali può essere ammessa anche una inclinazione della targa in avanti fino a 15°. L’altezza della targa dal suolo va misurata a veicolo scarico.
Sulla targa non si puo' applicare qualsiasi rivestimento, anche se di materiale trasparente. È ammesso l’uso di cornici purché di materiale opaco e ricoprenti i bordi della targa per non più di 3 mm. Sul portatarga e sulle viti di fissaggio non si possono applicare materiali retroriflettenti.
Nei rimorchi, rimorchi agricoli e macchine operatrici trainate, norma in corso di modifica (vedi articolo targhe personali), la targa deve essere posta in prossimità del margine posteriore destro del veicolo lasciando una giusta distanza dalla targa ripetitrice.
E' vietato inoltre la circolazione con targa non leggibile. Le ipotesi più ricorrenti riguardano: numeri scoloriti, targa ricoperta di fango o polvere, presenza di un oggetto frapposto, caratteri troppo ridotti (nel caso di targa autocostruita per smarrimento nei successivi 15 giorni la denuncia), deterioramento conseguente a sinistro o presenza di pregiudizievoli ammaccature.
Al fine di riconoscere la propria provincia di residenza del proprietario del veicolo è stata reintrodotta la sigla provinciale tramite talloncino autoadesivo (sostituibile in caso di cambiamento di residenza dell'intestatario o di trasferimento di proprietà del veicolo). Con lo stesso sistema sono riportate anche le ultime due cifre dell'anno di immatricolazione. Detti elementi, comunque, non fanno parte integrante della targa e non influiscono perciò ai fini dell'identificazione del veicolo e del relativo intestatario quindi l'omissione della loro apposizione non comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative.
Ulteriori informazioni ed elenco delle sigle distintive delle provincie
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