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Normative

Trasporti e veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità
Data pubblicazione : 2013-07-07

Istruzioni operative e linee guida per l'applicazione del Regolamento in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, di segnaletica verticale, di sagoma, masse limiti e attrezzature delle macchine agricole

Trasporti e  veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità


Prot. n. 3911/RU All'ANAS SpA  

01.07.2013 V


Oggetto:- Prime istruzioni operative e linee guida per l’uniforme applicazione del
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2013, n. 31 “Regolamento recante
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di
veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, di segnaletica verticale, di
sagoma, masse limiti e attrezzature delle macchine agricole”.


Premessa
La legge 29 luglio 2010, n. 120, “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, con l’articolo
4, e con l’articolo 15, ha apportato modifiche ad alcuni articoli del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada, nel seguito “Codice”).
Tali modifiche hanno riguardato, rispettivamente, l’espletamento della scorta ai veicoli
eccezionali (articolo 10, commi 9, 17 e 18, del Codice), e la durata dell’autorizzazione alla
circolazione delle macchine agricole eccezionali (articolo 104, comma 8, del Codice).
Successivamente, l’articolo 6, comma 1, lettera e), e comma 2, lettera e), del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 “Prime
disposizioni urgenti per l'economia”, ha previsto modalità semplificate per il rilascio
dell’autorizzazione alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di
eccezionalità, introducendo, dopo il comma 9 dell’articolo 10 del Codice, il comma 9-bis. 
In ultimo, l’articolo 14, comma 16, della legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, ha sostituito integralmente il comma 9-bis dell’articolo 10 del Codice, scendendo nel dettaglio di alcune modifiche da apportare al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, nel seguito “Regolamento”), mediante regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
Con il recente decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2013, n. 31, per le parti
attuative delle norme richiamate, sono state apportate numerose modifiche al Regolamento, al fine di dare compiuta formalizzazione alle nuove disposizioni introdotte.
Oltre a tradurre in disposizioni regolamentari le previsioni normative delle citate leggi n.
120/2010, n. 106/2011 e n. 183/2011, il DPR n. 31/2013 tiene conto anche degli effetti sulle
diverse norme a vario titolo correlate; si è altresì provveduto ad adeguare il Regolamento alle
modificazioni dell’articolo 10 del Codice intervenute in passato (in particolare con l’articolo 28 della
legge n. 472/1999), e che non erano state accompagnate dalla coordinata implementazione delle
norme regolamentari con le norme primarie.
Si è provveduto inoltre al riordino ed aggiornamento delle stesse norme, procedendo
ovunque possibile alla semplificazione delle procedure in materia di autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, ed alla eliminazione di parti ormai obsolete, il tutto in coerenza con l’articolo 17, commi 1 e 4-ter, della legge n. 400/1988.
Al riguardo si osserva che le modifiche apportate appaiono altresì coerenti con le linee
guida europee “Best Practice Guidelines for Abnormal Road Transports”, il cui integrale
recepimento comporterebbe, peraltro, una radicale modifica dell’articolo 10 del Codice .
La nuova disciplina si applica per tutte le autorizzazioni rilasciate a partire dal 3 giugno
2013; le autorizzazioni rilasciate prima di tale data restano valide fino alla naturale scadenza,
ovvero fino alla prima richiesta di modifica, integrazione, proroga o rinnovo.
0. Considerazioni preliminari Di seguito alle modifiche introdotte, si rende necessario impartire nuove istruzioni operative, in particolare ai fini del rilascio delle autorizzazioni, rivedendo e aggiornando quanto già regolato con circolari dell’allora Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale n.2131/1992, n. 87/1997, n. 630/1997, n. 2811/1997, n. 5964/1997, n. 212/1998, n. 242/1998, e con circolari della Direzione generale per la motorizzazione n. 189/2005, n. 299/2006 e n. 2117/2008, alla luce anche dei numerosi pareri espressi negli ultimi anni dai vari Uffici che si sono occupati della materia.
E’ infatti emerso che sia da parte degli enti rilascianti le autorizzazioni, sia da parte dei
richiedenti, non sempre è stata ben colta la differente disciplina imposta dal Regolamento per i
veicoli e trasporti eccezionali per massa, i veicoli e trasporti eccezionali per dimensioni e i
cosiddetti “mezzi d’opera”.
Al riguardo fanno fede l’art. 9, cc. 1 e 3, e l’art. 10, c. 1, del Regolamento, che rinviano alle
Appendici I, II e III del Titolo I, per la definizione delle caratteristiche costruttive e funzionali dei suddetti veicoli.
Nel seguito con il termine di massa complessiva a pieno carico si intende quella massima
riconosciuta in sede di approvazione o di omologazione del veicolo, e riportata sulla carta di
circolazione.
Ulteriori istruzioni saranno emanate qualora durante la prima fase applicativa ne dovesse
emergere la necessità.
1. Trasporti in condizioni di eccezionalità 

Le condizioni di eccezionalità si riferiscono al trasporto di cose indivisibili le cui sole
dimensioni, ovvero la sola massa, ovvero sia le dimensioni che la massa, eccedono i limiti stabiliti dall’art. 61, ovvero dall’art. 62 del Codice, ovvero da entrambi; la definizione di cosa indivisibile è fornita dall’art. 10, c. 4, del Codice, e dal punto 1.0 dell’Allegato IV alla Direttiva comunitaria 97/27/CE.
Il ricorso al trasporto in condizioni di eccezionalità è limitato ai soli casi indicati dall’art. 9, c.
3-bis, del Regolamento, in coerenza con i punti 1.1.2, 1.2.2, 1.3.2, 1.4.2 e 1.5.2 dell’Allegato IV alla Direttiva comunitaria 97/27/CE.
Secondo l’art. 13, c. 9, del Regolamento, le eccedenze dimensionali non possono derivare
da affiancamento, sovrapposizione o accodamento delle cose indivisibili; in altri termini, ad
integrazione della cosa che determina l’eccezionalità del trasporto, si possono caricare solo cose
che non determinino ulteriori condizioni di eccezionalità.
Il caricamento delle cose deve avvenire in modo da determinare le minime eccedenze
rispetto alle dimensioni del veicolo o complesso veicolare; nel caso di sovrapposizione, l’eventuale attrezzatura di sostegno o contenimento, ovunque posizionata, non deve determinare un’altezza complessiva superiore a 4,20 m; infine, nel caso di autotreni, l’eccedenza posteriore è ammessa solo sul rimorchio.
Salvo quanto disposto dall’art. 10, c. 2, lett. a) e lett. b), e cc. 3 e 7, del Codice, e dall’art.
13, cc. 3 e 4, del Regolamento, il trasporto può essere effettuato con le seguenti modalità.
A) Se l’eccedenza di una singola cosa indivisibile riguarda le sole dimensioni, il trasporto deve
essere eseguito con veicoli o complessi veicolari aventi massa complessiva a pieno carico legale;
le dimensioni di questi possono essere, secondo i casi, legali o eccezionali.
In tal caso non sussistono limitazioni al numero di cose trasportate, nel rispetto dei limiti di
massa legali, ed inoltre, insieme alla cose eccedenti le dimensioni, possono essere trasportate
anche altre cose non eccedenti, come disposto dall’art. 10, c. 2, lett. a), del Codice.
Per una migliore utilizzazione del parco veicolare, oltre a quanto già disposto per i
semirimorchi a masse e dimensioni legali con circolare della Direzione generale MCTC prot. n.
31/4290 DC IV B017 del 26.01.1998, è ammesso il traino di semirimorchi eccezionali per sole
dimensioni con trattori eccezionali per massa, fatta salva la compatibilità degli organi di traino, da
verificare in sede di abbinamento ai sensi dell’art. 219, c. 3, del Regolamento.
B) Se l’eccedenza di una singola cosa indivisibile riguarda invece la massa, il trasporto
deve essere eseguito con veicoli o complessi veicolari aventi massa complessiva a pieno carico
eccezionale; le dimensioni di questi possono essere, secondo i casi, legali o eccezionali.
Disposizioni particolari sono invece dettate dall’art. 10, c. 2, lett. b), del Codice, per
determinati generi merceologici, ossia per il trasporto di blocchi di pietra naturale, di elementi
prefabbricati compositi ed apparecchiature complesse per l’edilizia, di prodotti siderurgici coils e
laminati grezzi, in merito alle masse complessive e al numero di pezzi trasportabili.
In primo luogo vengono stabiliti precisi limiti per la massa complessiva a pieno carico dei
veicoli e complessi veicolari adibiti a tali trasporti; essa non può superare 38 t per veicolo isolato a
3 assi, 48 t per veicolo isolato a 4 assi, 86 t per complesso veicolare a 6 assi, 108 t per complesso
veicolare a 8 assi; solo nel caso di trasporto di un unico pezzo indivisibile può essere superato il
limite di 108 t.
In secondo luogo viene stabilito un limite di sei pezzi indivisibili dello stesso genere
merceologico autorizzato, trasportabili in eccedenza sia delle dimensioni che della massa, ciò con
riferimento all’intero trasporto e non alla presenza di un singolo pezzo che imponga l’uso di un
veicolo eccezionale per massa, come derogato dall’art. 9, c. 3-bis, del Regolamento.
In caso di eccedenza della sola massa ma non delle dimensioni, tale limite sussiste ancora
per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature complesse per l’edilizia, mentre con i
blocchi di pietra naturale e con i prodotti siderurgici coils e laminati grezzi possono essere
trasportati in aggiunta generi della stessa natura merceologica, sfruttando tutta la superficie di
carico, anche se su più livelli.
C) Oltre a quanto indicato dall’art. 10, c. 2, del Codice, il trasporto in condizioni di
eccezionalità può configurarsi anche nei diversi casi di cui al medesimo art. 10, c. 3, tra i quali, alla lett. f), figura quello dei “mezzi d’opera” di cui all’art. 54, c. 1, lett. n), del Codice, che circolano in
eccedenza rispetto ai limiti di massa dell’art. 62.
2. Veicoli eccezionali
L’eccezionalità dei veicoli indicati dall’art. 10, c. 1, del Codice, discende da precise
esigenze funzionali, e può riguardare le sole dimensioni, ovvero la sola massa complessiva,
ovvero sia le dimensioni che la massa complessiva; essa è sempre annotata sulle speciali carte di
circolazione, rilasciate ai sensi dell’art. 93, c. 6, del Codice, le quali riportano, anche in appositi
allegati, i dati tecnici essenziali relativi alle dimensioni e alle masse.
Una ulteriore verifica dei dati tecnici può essere effettuata consultando l’Archivio Veicoli e
l’Archivio Omologazioni gestiti dal Centro Elaborazione Dati Motorizzazione, al quale può essere
richiesto il collegamento in convenzione.
Al riguardo si precisa che l’art. 62, cc. 2, 3 e 4, del Codice, fissa il limite di massa
complessiva a pieno carico in 26 t per i rimorchi a 3 o più assi, e in 32 t per i veicoli isolati a 4 o più
assi; la massa complessiva a pieno carico degli autotreni e autoarticolati è fissata in 44 t, per
complessi a 5 o più assi.
Il punto 1, lettere a2) e c1), dell’Appendice I al Titolo I del Regolamento, fissa invece
rispettivamente a 35 t e a 29 t il valore minimo della massa complessiva a pieno carico per i veicoli
isolati e per i rimorchi.
Per i semirimorchi, sia di massa legale che eccezionale, i limiti suddetti si riferiscono alla
quota della massa complessiva a pieno carico gravante sugli assi a terra.
Pertanto, in assenza di annotazioni relative alla eccezionalità, valori di massa complessiva
a pieno carico inferiori ai limiti minimi previsti dall’Appendice I al titolo I del Regolamento devono
intendersi come non eccezionali e riconducibili ai limiti legali dell’art. 62 del Codice.
Al riguardo si precisa che l’eccedenza rispetto ai limiti di sagoma e massa dei veicoli da
trasporto è connessa con il concetto di cosa indivisibile, come peraltro espresso dagli artt. 3 e 7
della Direttiva comunitaria 97/27/CE.
2.1) Le esigenze funzionali possono essere riferite ad un uso speciale ai sensi dell’art. 54, c. 1,
lett. g), del Codice (nel qual caso il veicolo, come individuato dall’art. 203, c. 2, e dall’art. 204, c. 2,
del Regolamento, non effettua un trasporto, ma è dotato di particolari attrezzature
permanentemente installate), ovvero ad un trasporto in condizioni di eccezionalità (nel qual caso le
dimensioni, ovvero la massa complessiva a pieno carico, ovvero sia le dimensioni che la massa
complessiva a pieno carico sono adeguate a quelle della cosa indivisibile oggetto del trasporto). 
In entrambi i casi le caratteristiche costruttive e funzionali di tali veicoli sono stabilite dalle
Appendici I e II al Titolo I del Regolamento, secondo quanto disposto dall’art. 9 del medesimo.
In buona sostanza le previsioni dell’articolo 10, comma 2, lettere a) e b), del Codice, e
quelle dell’articolo 13, comma 2, punti A) e B), del Regolamento, operano una netta distinzione tra
i veicoli eccezionali solo per dimensioni, cioè quelli che superano i limiti imposti dall’articolo 61, ma
la cui massa complessiva a pieno carico non eccede i limiti imposti dall’articolo 62 del Codice,
come esplicitato dal punto 1, lettere a) e b), dell’Appendice II, e i veicoli eccezionali per massa,
eccedenti dunque tali limiti, ed eventualmente anche quelli imposti dall’art. 61, come esplicitato dal
punto 1, lettere a), b) e c), dell’Appendice I.
2.2) Una particolare categoria di veicoli eccezionali è quella costituita dai “mezzi d’opera”, come
definiti dall’art. 54, c. 1, lett. n), del Codice, che operano in supporto a determinate attività, quali
quella edilizia, stradale, escavazione mineraria, forestale, igiene ambientale e siderurgica, e che
trasportano i materiali indicati dal medesimo art. 54, c. 1, lett. n), del Codice, nonché quelli
assimilati indicati dall’art. 11, c. 2, della legge n. 454/1997.
La massa complessiva a pieno carico di tali veicoli è stabilita dall’art. 10, c. 8, del Codice, e
le loro caratteristiche costruttive e funzionali sono stabilite dall’Appendice III al Titolo I del
Regolamento, secondo quanto disposto dall’art. 10, c. 1, del medesimo; ai fini della corretta
imputazione dell’indennizzo d’usura, sulle carte di circolazione deve essere riportata la
classificazione quale “mezzo d’opera”.
Al riguardo l’Appendice III prescrive:
- ai punti 1) e 2), che gli autoveicoli isolati rispondano a tutte le caratteristiche tecniche e
funzionali prescritti per la categoria N3, fissando per essi, e per i complessi veicolari, il valore della
tara minima;
- ai punti 3) e 4), che i veicoli rimorchiati rispondano a tutte le caratteristiche tecniche e
funzionali stabilite per la categoria O4, e, qualora eccezionali per massa, a quelle stabilite
dall’Appendice I; che i rimorchi siano realizzati e destinati al trasporto esclusivo di macchine
operatrici, e che oltre al trasporto di queste i semirimorchi possano essere realizzati e destinati
anche al trasporto dei materiali sopra indicati.
Si precisa che in tal caso le macchine operatrici sono funzionali allo svolgimento delle
attività di competenza dei “mezzi d’opera”.
Tali veicoli sono omologati come “classificabili mezzi d’opera”, e all’atto
dell’immatricolazione a nome o in disponibilità di imprese che effettuano i trasporti di cui all’ art. 54,
c. 1, lett. n), del Codice, nonché quelli assimilati indicati dall’art. 11, c. 2, della legge n. 454/1997,
devono essere “classificati mezzi d’opera”, con esplicita annotazione sulla carta di circolazione, ai
sensi della circolare della Direzione generale per la motorizzazione prot. n. 2117 del 09.01.2008. 
3. Tipi di autorizzazione
L’autorizzazione alla circolazione prevista dall’art. 10, c. 6, del Codice, non è necessaria nei
casi elencati dal medesimo c. 6, lett. a), b) e b-bis), e dai successivi cc. 7, 11, 12, 13 e 14.
In particolare, ai sensi dell’art. 10, c. 7, del Codice, non è prescritta l’autorizzazione per i
“mezzi d’opera” che circolano entro i limiti prescritti dal c. 8, sulle strade dichiarate percorribili ai
sensi dell’art. 226, c. 2, del Codice, ovvero sulle strade non dichiarate non percorribili ai sensi del
medesimo art. 226, c. 4.
Parimenti, ai sensi dell’art. 10, c. 11, del Codice, non è prescritta l’autorizzazione per i
veicoli eccezionali indicati dal medesimo art. 10, c. 1, quando circolano nel rispetto di tutti i limiti
stabiliti dagli artt. 61 e 62 del Codice, e si inscrivono nella fascia di ingombro di cui all’art. 217 del
Regolamento.
L’art. 10, c. 9, del Codice, prevede che l’autorizzazione possa essere rilasciata volta per
volta, o per più transiti, o per determinati periodi di tempo, mentre il c. 17 rinvia al Regolamento per
le modalità di rilascio, per l’ammontare dell’indennizzo d’usura, e per i criteri di imposizione della
scorta.
Per meglio delimitare l’ambito applicativo dei diversi tipi di autorizzazione, nell’art. 13 del
Regolamento è stato introdotto il c. 1-bis, che definisce cosa debba intendersi per viaggio, per
percorso e per ripetitività del percorso.
Ai fini della massima semplificazione, è stato chiarito che il viaggio, oltre alla sola andata,
può ricomprendere anche l’andata e il ritorno con condizioni di andata a carico e di ritorno a vuoto,
o viceversa, nonché gli eventuali trasferimenti a vuoto in condizioni di eccezionalità necessari per
effettuare il carico in località diversa da quella di partenza, in base alle esigenze funzionali dello
specifico trasporto da effettuare.
E’ stato altresì chiarito che il percorso è individuato da una origine e da una destinazione
finale invariabili, anche se l’itinerario tra queste compreso può essere modificato per motivi di
viabilità e sicurezza del traffico, dall’Ente proprietario, ed è invece ripetitivo se restano inalterate le
tratte stradali sulle quali avviene il transito.
Pertanto, ai fini della corretta identificazione del percorso, nell’autorizzazione andranno
elencate le tratte stradali facenti parte di questo, sulle quali avviene il trasferimento a vuoto e il
transito a carico, e le modalità con le quali avviene il transito su di esse (a vuoto o a carico);
potranno essere eventualmente autorizzati, tra medesime origine e destinazione, viaggi di andata
a carico e ritorno a carico.
Beninteso, durante ogni viaggio a carico tra una origine e una destinazione, il numero di
pezzi trasportati e la configurazione di carico non devono subire modificazioni. 9
Con queste precisazioni la distinzione tra i vari tipi di autorizzazione, anche ai fini della
corretta imputazione degli eventuali indennizzi d’usura, è la seguente:
3.a) l’autorizzazione periodica prevede un numero indefinito di viaggi, da effettuarsi su percorsi
anche diversi o su elenchi di strade, entro un termine di dodici mesi;
3.b) l’autorizzazione multipla prevede un numero definito di viaggi, da effettuarsi su di un unico
percorso individuato da origine e destinazione, e composto dalle tratte stradali autorizzate, entro
un termine di sei mesi;
3.c) l’autorizzazione singola prevede un unico viaggio da effettuarsi su di un unico percorso
individuato da origine e destinazione, e composto dalle tratte stradali autorizzate, entro un termine
di tre mesi.
Si precisa che i periodi indicati, ai sensi dell’art. 17, cc. 1 e 2, del Regolamento,
rappresentano i termini massimi che possono essere richiesti dagli utenti o concessi dagli enti;
termini inferiori devono essere adeguatamente motivati da questi ultimi.
Si precisa altresì che per data di rilascio può intendersi anche la data di inizio di validità
dell’autorizzazione, come richiesta dall’interessato.
Un particolare tipo di autorizzazione è invece previsto dall’art. 10, c. 7, del Codice, per i
“mezzi d’opera”, sia veicoli isolati che complessi veicolari, su strade comprese negli elenchi di cui
all’art. 226, c. 4, del Codice; ai sensi dell’art. 10, c. 9, del Codice, essa può essere rilasciata per
determinati periodi di tempo, ed è subordinata al versamento dell’indennizzo d’usura di cui all’art.
34, cc. 1 e 2, del Codice.
3.0) Per i veicoli o complessi veicolari che nella condizione di pieno carico supererebbero i limiti
degli artt. 61 o 62 del Codice, ovvero entrambi, possono essere rilasciate autorizzazioni per la
circolazione a vuoto, compresa la dotazione dei mezzi tecnici di supporto, previsti dall’art. 14, c. 7,
del Regolamento, eventualmente necessari per effettuare il trasporto e che devono essere indicati
nell’autorizzazione, come previsto dai successivi punti 4.A), 5) e 6); tra i mezzi tecnici di supporto
possono essere ricomprese le sezioni di telaio complete di assali, smontabili all’occorrenza dal
veicolo.
In tal caso lo schema grafico di cui all’art. 14, c. 7, punto A), lett. b), ovvero punto B), lett.
b), del Regolamento, sarà relativo alla sagoma a vuoto del veicolo o del complesso veicolare,
compresi i suddetti mezzi tecnici. 10
Si precisa infine che dovranno essere richieste autorizzazioni singole o multiple,
specificando natura e tipologia del materiale, in tutti i casi che non possono essere ricondotti alla
disciplina delle autorizzazioni periodiche, ossia qualora:
3.1) Il trasporto sia eccezionale per sole dimensioni, e non venga rispettata anche una sola
delle condizioni dettate dall’art. 13, c. 2, punto A), lett. a, b), d) e f), del Regolamento; in tal caso,
nell’ambito di quanto previsto dall’art. 14, c. 7, punto B), lett. a) e lett. b), del Regolamento, deve
essere dichiarata la massa del carico indivisibile, e il rispetto dei limiti dell’art. 62 del Codice è
attestato nella domanda sottoscritta dall’interessato, ai sensi dell’art. 14, c. 11, del Regolamento;
3.2) Il trasporto sia eccezionale per massa, e non vengano rispettate le condizioni dettate
dall’art. 13, c. 2, punto B), del Regolamento, fatte salve le analogie di cui all’ultimo periodo del
successivo paragrafo 4, punto B.3); in tal caso la massa massima del carico indivisibile deve
essere attestata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal committente nel
rispetto delle vigenti norme in materia, ai sensi dell’art. 14, c. 7, punto B), lett. b), del Regolamento,
secondo un modello del tipo di quello allegato (Allegato n. 1).
Tale dichiarazione può essere resa solo da cittadini italiani, ovvero comunitari residenti in
Italia; per committente può intendersi, secondo i casi, il proprietario o il produttore della cosa da
trasportare, ovvero l’importatore o l’esportatore o lo spedizioniere.
4. Autorizzazioni periodiche
Sono state ampliate le tipologie per le quali è consentito il rilascio dell’autorizzazione
periodica, col risultato di ridurre il ricorso alle autorizzazioni multiple e singole ai soli casi residuali
di pezzi di dimensioni e masse particolarmente impegnative, ovvero alle poche tipologie non
riconducibili a quelle elencate.
Nell’ambito della medesima autorizzazione è consentita la circolazione a vuoto.
Le autorizzazioni periodiche possono essere rilasciate in due diversi casi.
4.A) Il primo caso riguarda i trasporti in condizioni di eccezionalità, eccedenti i soli limiti dell’art.
61 del Codice, effettuati con veicoli (o complessi veicolari) a masse e dimensioni legali, ovvero con
veicoli (o complessi veicolari) a masse legali e dimensioni eccezionali, approvati o omologati
secondo l’Appendice II al Titolo I del Regolamento.
Tale caso è svincolato dalla natura e dalla tipologia del materiale, e prevede unicamente il
rispetto delle limitazioni di cui all’art. 13, c. 2, punto A), del Regolamento, ammettendo anche la
presenza della scorta tecnica. 11
Si precisa che è stato abolito il vincolo prima esistente circa l’assenza di sporgenze laterali
e la contestuale eccezionalità sia dei veicoli che dei trasporti.
E’ consentito il rilascio di autorizzazioni periodiche di questo tipo per complessi formati da
trattori eccezionali per massa e semirimorchi a massa legale, anche se eccezionali per dimensioni,
secondo quanto indicato dal punto 1.A.
E’ consentito altresì il rilascio di autorizzazioni di questo tipo, secondo quanto indicato dal
punto 3.0, per il trasferimento a vuoto di veicoli o complessi veicolari che nella condizione di pieno
carico supererebbero i limiti di cui agli artt. 61 e 62 del Codice, a condizione che la tara, compresa
la dotazione dei mezzi tecnici di supporto eventualmente necessari per effettuare il trasporto,
rispetti i limiti di massa dell’art. 62 del Codice.
L’autorizzazione verrà rilasciata per “trasporto di cose indivisibili eccedenti i limiti dell’art. 61
del Codice, con veicoli di massa complessiva a pieno carico non eccedente i limiti dell’art. 62”,
ovvero per “circolazione a vuoto, entro i limiti dell’art. 62 e in eccedenza ai limiti dell’art. 61 del
Codice, con divieto di trasporto di cose diverse dai mezzi tecnici di supporto”.
4.B) Il secondo caso riguarda diverse tipologie di veicoli eccezionali, approvati o omologati
secondo le Appendici I e III al Titolo I del Regolamento, e di trasporti in condizioni di eccezionalità,
indicati dall’art. 13, c. 2, lett. B), del Regolamento, ai quali sono stati aggiunti:
- i veicoli eccezionali al seguito delle autogru, adibiti al trasporto esclusivo di attrezzature ad
esse complementari;
- i veicoli eccezionali per uso speciale attrezzati con gruppi elettrogeni, le autopompe per
calcestruzzo, ed altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee dalla Direzione Generale
per la Motorizzazione, come ad esempio le presse per compattazione di rottami ferrosi;
- autotreni ed autoarticolati con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di
macchine operatrici da cantiere, con massa complessiva a pieno carico non superiore a 72 t;
- veicoli adibiti al trasporto di elementi prefabbricati compositi e di apparecchiature industriali
complesse per l’edilizia, purchè rientranti nei limiti di altezza 4,30 m, larghezza 2,55 m, lunghezza
35 m, massa complessiva 108 t, con la limitazione del numero dei pezzi secondo quanto stabilito
dall’art. 10. c. 2, lett. b), del Codice.
4.B.1) Si precisa che nella medesima autorizzazione rilasciata alle autogru devono essere
elencati i veicoli o complessi veicolari eccezionali, anche più di uno, al loro seguito, che pertanto
sono autorizzati a circolare solo in convoglio con esse; trattandosi di veicoli o complessi veicolari al
seguito di veicoli isolati, non sono ammesse le riserve di cui all’art. 14, c. 4, del Regolamento; la
composizione del convoglio e la relativa distribuzione spaziale e temporale sono soggetti a
valutazione da parte dell’ente autorizzante anche in relazione a quanto previsto dall’art. 13, c. 8,
del Regolamento. 12
Per i soli veicoli per uso speciale o loro complessi di cui all’art. 13, c. 2, punto B), lett. a),
del Regolamento, è previsto il rilascio di autorizzazioni periodiche anche in caso di circolazione di
prova ai sensi dell’art. 98 del Codice; in tal caso devono essere indicati unicamente la tipologia, il
numero di assi e i limiti di sagoma e massa entro i quali i veicoli, o loro complessi, non identificati
all’origine e anche diversi di volta in volta, sono ammessi a circolare; nell’autorizzazione deve
essere indicata la targa prova che sarà impiegata durante la circolazione.
Si precisa altresì che gli ulteriori veicoli ad uso speciale ammessi a fruire dell’autorizzazione
periodica devono anch’essi rispondere ai requisiti di cui all’Appendice I al Titolo I del Regolamento.
4.B.2) Si precisa ancora che il trasporto eccezionale per massa di macchine operatrici da cantiere,
anche con smontaggio e trasporto contestuale di eventuali attrezzature delle stesse, è possibile in
tre diverse configurazioni del complesso veicolare:
4.B.2.1) massa complessiva a pieno carico non superiore a 56 t, dimensioni nei limiti dell’art.
61 del Codice, veicolo trainante e veicolo trainato entrambi classificati “mezzi d’opera”, ai sensi
dell’art. 54, c. 1, lett. n), del Codice e dell’Appendice III, punto 2; per tali complessi, alle condizioni
indicate dall’art. 10, c. 7, del Codice, non è necessaria l’autorizzazione; sulle carte di circolazione
di entrambi i veicoli deve essere riportata l’annotazione “mezzo d’opera”, e su quella del rimorchio
l’annotazione “trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere”;
4.B.2.2) massa complessiva a pieno carico non superiore a 56 t, dimensioni eventualmente
eccedenti i limiti dell’art. 61 del Codice, veicolo trainante classificato “mezzo d’opera” ai sensi
dell’art. 54, c. 1, lett. n), del Codice e dell’Appendice III, punto 2, e veicolo trainato eccezionale per
massa ai sensi dell’Appendice I, punto 1), lettera c); l’autorizzazione è sempre necessaria; sulla
carta di circolazione del veicolo trainante deve essere riportata l’annotazione “mezzo d’opera”;
l’autorizzazione sarà rilasciata per “trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere in
configurazione “mezzo d’opera” “;
4.B.2.3) massa complessiva a pieno carico non superiore a 72 t, dimensioni eventualmente
eccedenti i limiti dell’art. 61 del Codice, veicolo trainante e veicolo trainato entrambi eccezionali per
massa ai sensi dell’Appendice I, punto 1, lettere b) e c); l’autorizzazione è sempre necessaria, e
sarà rilasciata per “trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere”.
.
Ai fini della ottimale utilizzazione del parco veicolare, nei casi di cui ai punti 4.B.2.2) e
4.B.2.3), possono essere utilizzati rimorchi o semirimorchi la cui carta di circolazione riporti
l’annotazione generica “pianale con rampe”, ovvero “pianale ribassato”, e simili, in relazione alla 13
idoneità della carrozzeria al trasporto di macchine operatrici da cantiere, in luogo di quella relativa
al “trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere”.
Si precisa che, come indicato dal paragrafo 2, nei casi di cui ai punti 4.B.2.1) e 4.B.2.2) le
macchine operatrici trasportate sono quelle impiegate nello svolgimento delle attività di
competenza dei “mezzi d’opera”; nel caso di cui al punto 4.B.2.3), si configura invece un trasporto
a tutti gli effetti.
4.B.3) Nell’ambito delle tipologie di trasporti in condizioni di eccezionalità di cui all’art. 13, c. 2,
punto B), lettere f) e g), del Regolamento, può essere autorizzato il trasporto dei diversi prodotti
elencati in ognuna di esse; in tal caso devono essere allegati i differenti schemi di carico relativi.
L’invariabilità di cui al medesimo art. 13, c. 7, lett. d), deve intendersi riferita alla tipologia
autorizzata, e non ai diversi prodotti trasportabili nell’ambito della medesima autorizzazione.
A titolo di esempio, per analogia, purchè riconducibili al concetto di cosa indivisibile di cui
all’art. 10, c. 4, del Codice, tra gli elementi prefabbricati compositi possono essere ricomprese le
fattispecie relative ai codici ATECO 42 “Ingegneria Civile”, mentre tra le apparecchiature industriali
complesse per l’edilizia possono essere ricomprese le fattispecie relative ai codici ATECO 41
“Costruzioni”.
5. Autorizzazioni multiple
L’autorizzazione multipla è rilasciata a condizione che il percorso e le caratteristiche del
trasporto rimangano inalterati in ogni viaggio, come stabilito dall’art. 13, c. 3, del Regolamento.
E’ consentito il rilascio di autorizzazioni multiple per complessi formati da trattori eccezionali
per massa e semirimorchi a massa legale, anche se eccezionali per dimensioni, secondo quanto
indicato nel punto 1.A.
E’ consentito il rilascio di autorizzazioni multiple per il trasferimento a vuoto di veicoli o
complessi veicolari che nella condizione di pieno carico supererebbero i limiti degli artt. 61 o 62 del
Codice ovvero entrambi, secondo quanto indicato dal punto 3.0.
L’autorizzazione verrà rilasciata per “circolazione a vuoto, con divieto di trasporto di cose
diverse dai mezzi tecnici di supporto”.
Per la circolazione di prova ai sensi dell’art. 98 del Codice è previsto il rilascio di
autorizzazioni multiple; trattandosi di veicoli o complessi veicolari identificati all’origine, sono
ammesse le riserve di cui all’art. 14, c. 3, e per autorizzazione e targa prova non sussiste il vincolo
di cui al precedente punto 4.B.1. 14
6. Autorizzazioni singole
Quando non è possibile ricondurre la tipologia del veicolo eccezionale, ovvero del trasporto
in condizioni di eccezionalità, a quelle che danno titolo all’autorizzazione periodica, ovvero quando
la sagoma di carico, o il percorso, o entrambi, variano di volta in volta, può essere rilasciata
unicamente l’autorizzazione singola, da riferirsi al singolo viaggio che deve essere effettuato.
E’ consentito il rilascio di autorizzazioni singole per complessi formati da trattori eccezionali
per massa e semirimorchi a massa legale, anche se eccezionali per dimensioni, secondo quanto
indicato nel punto 1.A.
E’ consentito il rilascio di autorizzazioni singole per il trasferimento a vuoto di veicoli o
complessi veicolari che nella condizione di pieno carico supererebbero i limiti degli artt. 61 o 62 del
Codice , ovvero entrambi, secondo quanto indicato dal punto 3.0.
L’autorizzazione verrà rilasciata per “circolazione a vuoto, con divieto di trasporto di cose
diverse dai mezzi tecnici di supporto”.
Per la circolazione provvisoria ai sensi dell’art. 99 del Codice, è previsto il rilascio di
autorizzazioni singole; trattandosi di un unico veicolo o complesso veicolare, non sono ammesse
riserve.
7. Evasione delle domande
L’art. 14, c. 2, del Regolamento, stabilisce termini più stringenti per la presentazione e il
rilascio delle autorizzazioni; fermi restando tali termini, gli enti territoriali concorderanno opportune
forme di collaborazione per ridurre il più possibile i tempi necessari per l’acquisizione di nulla osta
e pareri.
Al riguardo si precisa che il termine massimo di quindici giorni di calendario non esclude la
conclusione del procedimento in tempi inferiori; è sottinteso che il provvedimento deve essere
emesso nel più breve tempo possibile.
E’ pertanto necessario che vengano adottate le procedure telematiche, secondo le
indicazioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che vengano istituiti gli sportelli unici come
previsto dall’art. 14, c. 1, del Regolamento, e che a tale riguardo gli enti proprietari definiscano
procedure uniformi.
Nei casi di cui all’art. 14, c. 2, del Regolamento, è opportuno altresì che gli enti adottino
criteri uniformi per la determinazione dei diritti d’urgenza, e più in generale degli oneri di cui all’art.
19 del Regolamento. 15
Si precisa che modifiche e integrazioni possono essere richieste sin dal momento della
richiesta dell’autorizzazione, e per tutta la durata di questa, adeguando gli oneri di istruttoria e
l’eventuale indennizzo d’usura anche in caso di rinnovo o di proroga.
Esse possono essere relative, ad esempio, a modifica della ragione sociale con invarianza
di partita IVA, a modifica della data di inizio di validità, a veicoli di riserva, a numero di viaggi o a
tratte stradali comprese nel medesimo percorso nel caso di autorizzazioni singole o multiple, a
percorsi o elenchi di strade nel caso di autorizzazioni periodiche.
Nel caso delle autorizzazioni singole e multiple, a provvedimento già rilasciato la variazione
del percorso comporta invece il rilascio di una nuova autorizzazione.
La proroga è consentita solo per le autorizzazioni singole e multiple a seguito del primo
rilascio, e non dei rinnovi successivi; non sono consentiti rinnovi se si è già usufruito di proroga.
8. Indennizzi d’usura
In ambito autostradale, ai sensi dell’art. 18, c. 10, del Regolamento, l’indennizzo è sempre
determinato secondo il medesimo art. 18, cc. 1, 2 e 3.
In ambito non autostradale la determinazione dell’indennizzo d’usura è invece correlata al
tipo di autorizzazione rilasciabile.
Nei casi previsti dall’art. 13, c. 7, del Regolamento, ovvero qualora l’autorizzazione preveda
veicoli di riserva ai sensi dell’art. 14, c. 3 o c. 4, del Regolamento, ovvero sia relativa a circolazione
di prova di veicoli ad uso speciale ai sensi dell’art. 14, c. 10, del Regolamento, esso deve essere
corrisposto per la massima configurazione autorizzata.
Si precisa che la previsione di tempestivo trasferimento delle somme percepite dall’ente
rilasciante all’ente proprietario o concessionario, di cui all’art. 18, c. 2, del Regolamento,
presuppone l’adozione di idonei criteri di ripartizione secondo lo sviluppo territoriale dei percorsi o
degli elenchi di strade autorizzati.
Si precisa inoltre che qualora l’indennizzo sia connesso alla tassa di possesso, come nel
caso dell’art. 10, c. 2-bis, e dell’art. 34, c. 1, del Codice, l’autorizzazione non può avere una durata
superiore al periodo per il quale è stata pagata la tassa.
Per quanto concerne i trasporti eccezionali effettuati dalle Forze armate, o per loro conto, si
osserva invece quanto segue.
L’art. 138, c. 2, del Codice, ai fini della circolazione sulle strade non militari, assoggetta i
veicoli eccezionali delle Forze armate ad una autorizzazione speciale rilasciata dal comando
militare, sentiti gli enti competenti, con rinvio all’art. 10, c. 6, del Codice, relativo all’autorizzazione,
ma non al successivo c. 10, relativo invece all’indennizzo per maggiore usura. 16
A parere di quest’Ufficio, da tale circostanza consegue che l’indennizzo d’usura non è
dovuto per i veicoli eccezionali delle Forze armate, anche in considerazione della funzione
istituzionale di tali trasporti e del regime di riservatezza spesso ad essi applicato.
Inoltre l’Ispettorato logistico dell’Esercito, Reparto coordinamento e supporti generali,
Ufficio movimenti e trasporti, con Direttiva prot. n. 12414/191.106 del 13 giugno 1997, al punto 2,
lett. a), ha precisato che sono da ritenere militari i trasporti eseguiti con vettore commerciale che
diano luogo a un transito eccezionale di materiale di proprietà dell’Amministrazione della Difesa.
Tale direttiva è stata recepita dal Ministero dell’interno con Circolare prot. n.
300/A/25191/101/21/2 del 14 luglio 1997, e pertanto, per gli stessi motivi sopra esposti, anche per i
suddetti trasporti non è dovuto l’indennizzo d’usura.
8.1) Indennizzo analitico.
Per le autorizzazioni singole e multiple l’indennizzo si calcola in maniera analitica, secondo
le tabelle I.1, I.2 e I.3 allegate al Titolo I del Regolamento; nella tabella I.3 i valori degli interassi per
gli assali tandem e quadrupli sono stati adeguati alle misure previste dalle Direttive comunitarie
96/53/CE e 97/27/CE.
Al fine di eliminare l’effetto moltiplicatore degli arrotondamenti conseguenti alla conversione
in euro, l'adeguamento alle variazioni degli indici ISTAT previsto dall'art. 18, c. 1, del Regolamento,
deve essere effettuato solo dopo aver calcolato l'importo complessivo dell’indennizzo derivante
dalla applicazione dei costi d’uso per asse per l’anno 1993, espressi in lire, riportati dalla tabella
originaria I.2.
La variazione percentuale da adottare è quella intercorrente tra il mese di ottobre 1992 e il
mese di ottobre dell’anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti
(ufficialmente nota al 1° dicembre); il coefficiente moltiplicativo così ottenuto deve essere applicato
all’importo complessivo in lire come sopra determinato.
L'importo complessivo in lire così adeguato deve essere infine convertito in euro, e
successivamente arrotondato secondo le regole stabilite dalla vigente normativa in materia.
Si rammenta che il costo d’uso per eccezionale usura è pari alla differenza tra il costo
d’uso assoluto e il costo d’uso a massa massima a pieno carico legale.
8.2) Indennizzo convenzionale.
Per le autorizzazioni periodiche in ambito non autostradale l’indennizzo può essere
calcolato in maniera convenzionale, con riferimento a un anno e alla massa complessiva a pieno
carico; si applicano gli importi in euro indicati nella tabella dell’art. 18, c. 5, lett. a), del
Regolamento, e per l’adeguamento previsto dall’art. 18, c. 9, si adotta la variazione percentuale
come sopra determinata; al riguardo si precisa che l’indicazione del 1° gennaio 1993, riportata nel
c. 9, deve intendersi anche in questo caso quella del 1° gennaio 1994. 
A tale indennizzo sono assoggettati singolarmente anche i veicoli al seguito delle autogru,
adibiti al trasporto esclusivo di attrezzature ad esse complementari.
Disposizioni differenti sono previste per il trasporto di macchine operatrici da cantiere,
blocchi di pietra naturale, elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali
complesse per l’edilizia, coils e laminati grezzi, quando il numero di assi del complesso veicolare è
superiore a 8; in tal caso si applicano gli importi indicati nella tabella dell’art. 18, c. 5, lett. b), del
Regolamento.
Per il trasporto di macchine operatrici da cantiere l’indennizzo è calcolato in maniera
diversa, secondo che sia effettuato o meno con complessi “mezzi d’opera”, fermo restando che la
tassa di possesso per il complesso deve essere in ogni caso comprensiva della tassazione
integrativa per la massa rimorchiabile .
8.2.1) Qualora entrambi i veicoli siano classificati “mezzi d’opera”, deve essere corrisposto
l’indennizzo previsto dall’art. 34, c. 1, del Codice, per un importo pari alla tassa di possesso
dell’intero complesso, contestualmente alla stessa e di pari durata; inoltre per la circolazione in
autostrada il concessionario è titolato a riscuotere una tariffa relativa al pedaggio maggiorata del
50%, ai sensi dell’art. 34, c. 2, del Codice, anche in assenza di porte controllate manualmente.
L’autorizzazione è necessaria solo qualora la circolazione avvenga sulle strade comprese
negli elenchi di cui all’art. 226, c. 4, del Codice, ovvero quando si eccedano i limiti dell’art. 61.
8.2.2) Qualora sia classificato “mezzo d’opera” il solo veicolo trainante, l’indennizzo previsto
dall’art. 34, c. 1, del Codice, deve essere corrisposto per un importo pari alla tassa di possesso del
solo veicolo trainante, contestualmente alla stessa e di pari durata; per il veicolo trainato si
applicano invece gli importi indicati nella tabella dell’art. 18, c. 5, lett. b), del Regolamento, con
riferimento alla massa complessiva a pieno carico se si tratta di rimorchio, o alla quota di essa
relativa agli assi a terra se si tratta di semirimorchio.
In tal caso può essere rilasciata un’autorizzazione periodica con massa complessiva non
superiore a 56 t.
8.2.3) Qualora nessuno dei veicoli sia classificato “mezzo d’opera”, per l’indennizzo dell’intero
complesso si applicano gli importi indicati nella tabella dell’art. 18, c. 5, lett. a), (ovvero b), se il
numero di assi è superiore a 8), del Regolamento, con riferimento alla massa complessiva a pieno
carico del complesso stesso.
In tal caso può essere rilasciata un’autorizzazione periodica con massa complessiva non
superiore a 72 t.
8.3) Indennizzo forfettario.
Disposizioni particolari valgono per i trasporti di blocchi di pietra naturale, elementi
prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, prodotti siderurgici
coils e laminati grezzi, per i quali l’art. 10, c. 2-bis, del Codice, prevede il pagamento
dell’indennizzo forfettario qualora essi avvengano con percorsi ripetitivi e con sagome di carico
sempre simili.
Al riguardo si osserva che per i veicoli che effettuano i suddetti trasporti in ambito
autostradale non è consentita l’autorizzazione periodica, né è consentito l’indennizzo forfettario; ne
consegue che in tale ambito ad essi possono essere rilasciate unicamente autorizzazioni singole o
multiple, con indennizzo calcolato ai sensi dell’art. 18, c. 1, del Regolamento.
In ambito non autostradale è invece consentita l’autorizzazione periodica; solo qualora
questa preveda un numero indefinito di viaggi con sagome di carico sempre simili su di un unico
percorso ripetitivo, si darà luogo al pagamento dell’indennizzo forfettario.
9. Veicoli di riserva
L’art. 14, c. 3, del Regolamento, prevede 5 veicoli di riserva per le autorizzazioni singole e
multiple; ciò vale sia per il veicolo trainante che per quello trainato, ottenendosi in tutto 6
alternative per il veicolo isolato, e 36 combinazioni alternative per i complessi veicolari,
comprendenti 1 configurazione di base e 35 combinazioni tra i veicoli di riserva.
L’art. 14, c. 4, del Regolamento, per le autorizzazioni periodiche, ivi comprese quelle per il
trasporto di macchine operatrici da cantiere, non ammette riserve del veicolo isolato o trainante, e
prevede 5 riserve del solo veicolo trainato, ottenendosi in questo caso 6 combinazioni alternative
per i complessi veicolari.
Per tutte le autorizzazioni periodiche relative ad un medesimo veicolo o complesso
veicolare e ad un medesimo periodo, l’indennizzo convenzionale, ovvero quello forfettario, deve
essere corrisposto una volta sola, e qualora corrisposto per il complesso è valido anche per la
circolazione del solo veicolo trainante, secondo le facoltà di cui all’art. 13, c. 7, del Regolamento.
10. Prescrizioni
L’art. 16, c. 1, del Regolamento, conferisce facoltà di richiedere l’avviso preventivo del
transito, qualora l’autorizzazione preveda la scorta tecnica, ovvero siano superati i limiti di massa
imposti dall’art. 62 del Codice.
Mediante tale avviso potrà essere operato il controllo sul numero di viaggi effettuati, nonché
sul corretto impiego dei veicoli o complessi di riserva, nei casi in cui non è prevista annotazione o
comunicazione ai sensi dell’art. 16, cc. 10 e 11, del Regolamento.
Tra le prescrizioni sono comprese anche quelle relative alla composizione e alla
distribuzione spaziale e temporale dei convogli a servizio delle autogru, previa valutazione
dell’ente proprietario, anche ai fini di quanto previsto dall’art. 13, c. 8, del Regolamento.
11. Scorte tecniche
Si premette che le condizioni per l’imposizione della scorta tecnica sono quelle dettate
dall’art. 16, c. 3, del Regolamento; nel caso delle autorizzazioni periodiche da rilasciare ai sensi
dell’art. 13, c. 2, punto A), del Regolamento, esse si riducono a quelle indicate dal medesimo art.
16, c. 3, lett. a).
Per le sole autorizzazioni periodiche rilasciate ai sensi dell’art. 13, c. 2, punto A), del
Regolamento, ai sensi dell’art. 13, c. 5, è consentito ridurre le dimensioni del trasporto entro i limiti
fissati dall’art. 61 del Codice, evitando il ricorso all’impiego della eventuale scorta; in tal caso
nell’autorizzazione deve essere indicata la larghezza di corsia al di sotto della quale è necessaria
la scorta (3,50 m per veicoli o trasporti eccezionali in larghezza, e 3,00 m per veicoli o trasporti non
eccezionali in larghezza).
Per gli altri tipi di autorizzazione, singole, multiple ovvero periodiche, ai sensi dell’art. 13, c.
7, del Regolamento, è consentito ridurre le masse, entro i limiti autorizzati dall’ente o, in difetto,
fissati dall’art. 62 del Codice, nel rispetto di ogni altra prescrizione di cui all’art. 16; è consentito
altresì ridurre le dimensioni, anche congiuntamente alle masse, mantenendo però le condizioni
minime che impongono la scorta.
In tal caso nell’autorizzazione devono essere indicate le dimensioni minime che devono
essere mantenute durante il trasporto, ai sensi dell’art. 16, c. 3, lett. a), d), f) e g), del Regolamento
(ad esempio, larghezza superiore a 2,55 m, lunghezza superiore a 25 m, sporgenza posteriore
superiore a 4/10, sporgenza anteriore del carico superiore a 2,50 m rispetto al limite anteriore del
veicolo).
Ai sensi dell’art. 16, c. 6-bis, del Regolamento, per i veicoli eccezionali e per i trasporti in
condizioni di eccezionalità dell’amministrazione della Difesa e di quelle assimilate ai sensi dell’art.
138, c. 11, del Codice, la scorta potrà essere effettuata anche da personale dell’amministrazione,
da questa stessa abilitato, secondo le disposizioni del disciplinare approvato con decreto
Interministeriale 18 luglio 1997, e successive modifiche ed integrazioni.
E’ fatta salva la facoltà, per l’amministrazione della Difesa, di richiedere l’ausilio dell’Arma
dei Carabinieri per l’esecuzione delle scorte, ai sensi dell’art. 21, c. 2, del Regolamento. 
12. Vettori esteri
Per i veicoli e i complessi veicolari immatricolati all’estero i dati tecnici devono essere
desunti dal documento indicato dall’art. 14, c. 12, del Regolamento, il cui modello è stato fissato
con decreto del Direttore generale MCTC 6 maggio 1997; dovranno inoltre essere esibiti i
documenti di circolazione esteri.
Valori di massa complessiva a pieno carico superiori ai limiti massimi dell’art. 62 del
Codice, ma inferiori ai limiti minimi previsti dall’Appendice I al titolo I del Regolamento devono
intendersi come riconducibili ai limiti legali nel caso di richieste di autorizzazioni periodiche ex art.
13, c. 2, punto A) del Regolamento, e come eccezionali in tutti gli altri casi.
La dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 14, c. 7, punto B), lett. b), del Regolamento, può
essere resa dai soggetti indicati al paragrafo 3.2, se cittadini comunitari residenti in Italia;
diversamente essa non potrà essere richiesta.
Ai fini della istruttoria della domanda, i dati necessari potranno essere desunti da idonea
documentazione doganale o di trasporto, ovvero da dichiarazione del richiedente qualora queste
non siano disponibili all’atto della presentazione della domanda stessa; la documentazione
provvisoria dovrà essere sostituita da quella definitiva prima della consegna dell’autorizzazione.
Come previsto dall’art. 14, c. 12, del Regolamento, l’abbinabilità potrà essere documentata
dalla corrispondente autorizzazione rilasciata dallo stato d’origine o da altro stato comunitario o
dall’ultimo stato attraversato prima dell’ingresso in Italia, o da altra autorizzazione in corso di
validità e relativa al medesimo complesso, ovvero da apposita attestazione dello stato d’origine, da
allegare in copia alla domanda.
Oltre a quanto già previsto, l’abbinabilità potrà essere documentata anche mediante
attestazione rilasciata da un servizio tecnico come definito dall’art. 3, n. 31), della Direttiva
2007/46/CE e successive modifiche e integrazioni.
Si precisa che l’abbinabilità non deve essere documentata per i veicoli aventi sagoma e
massa entro i limiti fissati dalla Direttiva 96/53/CE, e che superano solo le dimensioni consentite
per effetto del carico indivisibile, come definito dall’art. 2 della citata Direttiva.
Tutti i documenti dovranno essere tradotti in lingua italiana in caso di provenienza
extracomunitaria; in caso di provenienza comunitaria dovranno essere tradotti solo i documenti
diversi dalla carta di circolazione.
Nel caso di trasporto di cose, il possesso dell’autorizzazione al trasporto eccezionale non
esime il vettore dal possesso di tutta la documentazione relativa al trasporto, ed in particolare della
copia conforme della licenza comunitaria, ovvero dell’autorizzazione bilaterale o multilaterale nei
casi in cui è prevista. 
13. Macchine agricole eccezionali
A differenza dei veicoli e trasporti stradali, per le macchine agricole di cui all’art. 57 e all’art.
104, c. 8, del Codice non è contemplato il concetto di trasporto in condizioni di eccezionalità, ma
unicamente quello di eccezionalità del veicolo.
Conseguentemente, allo stato attuale della normativa, non è consentito ai convogli agricoli
superare la lunghezza massima prevista dall’art. 105, c. 1, del Codice.
Unica eccezione è stata prevista dall’art. 268, c. 7, del Regolamento, nel caso di trasporto
di macchine agricole eccezionali, effettuato con rimorchi agricoli aventi almeno 2 assi, idonea
portata e specifica attrezzatura, per il quale la lunghezza massima, comprensiva di ingombri a
sbalzo, è stata posta provvisoriamente pari al limite di 18,75 m prescritto dall’art. 61, c. 2, del
Codice, in attesa che in ambito comunitario ne venga fissato il valore.
Per lunghezze superiori a 16,50 m, per maggiore sicurezza è stata prevista anche una
scorta che segue il convoglio.
In caso di circolazione di prova ai sensi dell’art. 98 del Codice, è stato previsto il rilascio di
autorizzazioni con durata non superiore a dodici mesi, vincolate alla tipologia di macchina agricola
eccezionale (ad esempio trattore agricolo, macchina operatrice agricola, etc); in tal caso devono
essere indicati unicamente la tipologia e i limiti di dimensioni e masse entro i quali le macchine,
non identificate all’origine e anche diverse di volta in volta, sono ammesse a circolare;
nell’autorizzazione deve essere indicata la targa prova che sarà impiegata durante la circolazione;
in luogo del certificato di approvazione o di omologazione può essere unita all’autorizzazione copia
dell’allegato tecnico che accompagna tali certificati.
Qualora la circolazione di prova riguardi invece una macchina identificata all’origine, la
durata della autorizzazione non può superare i quattro mesi, e per autorizzazione e targa prova
non sussiste il vincolo di cui sopra.
In caso di circolazione provvisoria ai sensi dell’art. 99 del Codice, per le autorizzazioni è
prevista unicamente la durata di un mese.
Fatta eccezione per il termine massimo di validità, che resta limitato a 12 mesi, le suddette
disposizioni valgono, in quanto applicabili, anche per le macchine operatrici di cui all’art. 58 e
all’art. 114 del Codice.
14. Sanzioni 
Ai fini dei controlli su strada, nei casi di cui all’art. 14, c. 7, punto A), lett. b), e punto B), lett.
b), del Regolamento, ove previsto, all’autorizzazione deve essere allegata copia degli schemi
grafici prodotti all’atto della presentazione della domanda.
Si rammenta che la dichiarazione sostitutiva, attestante la massa massima del carico, di cui
all’art. 14, c. 7, punto B), lett. b) del Regolamento, il cui modello è allegato in copia (Allegato n. 1),
resa dal committente come individuato dal paragrafo 3.2 e con le limitazioni di cui al paragrafo 12,
nei casi di cui all’art. 10, c. 18, e all’art. 167, c. 11, del Codice, in aggiunta alle sanzioni
amministrative ivi previste comporta, nei confronti del dichiarante, l’ulteriore applicazione di
sanzioni penali.
Altrettanto dicasi, nei confronti del richiedente, per la massa complessiva massima
dichiarata, nelle forme previste dall’art. 14, c. 11, del Regolamento, nella domanda finalizzata a
conseguire autorizzazioni singole o multiple per trasporti in eccedenza solo dimensionale, da
effettuarsi con veicoli eccezionali anche per massa.
Risulta inoltre che veicoli classificabili “mezzi d’opera” (ossia potenzialmente idonei a
circolare con masse comprese tra i limiti dell’art. 62 e quelli dell’art. 10, c. 8, del Codice), ma non
classificati come tali all’atto della immatricolazione (e che dunque non corrispondono gli indennizzi
d’usura prescritti dall’art. 34, cc. 1 e 2, del Codice), in caso di sovraccarico eccedente la tolleranza
del 5% rispetto ai limiti imposti dall’art. 62, cc. 3 e 4, vengono sanzionati ai sensi dell’art. 167, c. 2,
del Codice, e peraltro senza applicare le ulteriori sanzioni di cui ai successivi cc. 9 e 10.
Tale situazione genera una disparità di trattamento nei confronti dei veicoli regolarmente
classificati “mezzi d’opera” all’atto della immatricolazione, che quando circolano senza la prescritta
autorizzazione di cui all’art. 10, c. 7, del Codice, sulle strade comprese negli elenchi di cui all’art.
226, c. 4, del Codice, vengono invece sanzionati ai sensi dell’art. 10, cc. 22 e 24.
A parere di questo Ufficio, la sanzione di cui all’art. 167, c. 2, del Codice, si riferisce a
veicoli concepiti all’origine con massa legale, ossia non superiore ai limiti dell’art. 62 del Codice.
Nel caso in esame essa potrebbe essere legittimamente applicata solo qualora i veicoli non
siano all’origine classificabili “mezzi d’opera”, ovvero, se classificabili come tali, quando la merce
trasportata sia diversa dai materiali indicati dall’art. 54, c. 1, lett. n), del Codice, nonché da quelli
assimilati indicati dall’art. 11, c. 2, della legge n. 454/1997.
Il trasporto dei suddetti materiali in eccedenza ai limiti dell’art. 62, con veicoli che per
costruzione risultino potenzialmente eccezionali per masse, configurerebbe invece un trasporto
eccezionale non autorizzato, e pertanto ricadrebbe nella fattispecie prevista dall’art. 10, c. 18, del
Codice:
“Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione, (omissis) esegua uno dei trasporti
eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7, (omissis) è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 772 a euro 3.115.” 
Al riguardo si osserva che l’art. 62, c. 7, del Codice, assoggetta alle sanzioni dell’art. 10 la
circolazione con un veicolo che supera, compreso il carico, i limiti di massa, salvo quanto disposto
dall'art. 167.
Si osserva inoltre che, ai fini della circolazione sulle strade dichiarate percorribili dai “mezzi
d’opera” (ovvero non dichiarate non percorribili), l’autorizzazione è surrogata dalla effettiva
classificazione, all’atto della immatricolazione, quale “mezzo d’opera”, mentre negli altri casi essa
coincide proprio con l’autorizzazione di cui all’art. 10, c. 7, del Codice.
Tale classificazione è peraltro imposta dalla circolare della Direzione generale per la
Motorizzazione prot. n. 2117 del 09.01.2008 quando il veicolo è immatricolato a nome o in
disponibilità di impresa che effettua i trasporti di cui all’art. 54, c. 1, lettera n), del Codice.
Si osserva infine che i trasporti eccezionali di cui all’art. 10, c. 7, sono proprio quelli
eseguibili dai mezzi d’opera, aventi per oggetto i materiali indicati dall’art. 54, c. 1, lett. n), del
Codice, nonché da quelli assimilati indicati dall’art. 11, c. 2, della legge n. 454/1997.
Pertanto, a parere di questo .......

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