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Norme Europee

Novità dispositivi protezione anti incastro posteriore!

Dispositivi protezione anti incastro posteriore. Regolamento 58 UN/ECE e serie di modifiche. (Prot. n.10336 del 6 Aprile 2020 + Allegato).

Novità dispositivi protezione anti incastro posteriore!
Regolamenti UE per l’omologazione e l’installazione di dispositivi di protezione anti incastro posteriore!

 

(Prot. n.10336 del 6 Aprile 2020 + Allegato)

 

 

 
 
Oggetto:  Dispositivi di protezione anti incastro posteriore - Regolamento UN/ECE 58 e Serie di modifiche 03.
 
 
 
Nuove date di applicazione per l’omologazione e l’installazione di dispositivi di protezione anti incastro posteriore, dopo l’aggiornamento della normativa in oggetto con la serie di modifiche 03.
 
 
 
 
Premessa
 
 
 
Si richiamano le seguenti norme:
 
 
- Il Regolamento n. 58 UN/ECE e serie di modifiche 03, relativo alle disposizioni uniformi per l’omologazione di dispositivi di protezione antincastro posteriore (denominato RUPD), dei veicoli con riferimento all'installazione di un RUPD di tipo omologato, nonché dei veicoli, riguardo alla protezione antincastro posteriore (RUP); 
 
- Il Regolamento (CE) 661/2009 da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2019/543 relativo ai requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati. 
 
 
Considerazioni generali
 
Si elencano in sintesi le principali modifiche della revisione 03 rispetto alla 02 del Regolamento n. 58 UN/ECE.
 
 
- Requisiti del RUPD (parte I del Regolamento): sono variati alcuni dei requisiti tecnici relativamente alle dimensioni del RUPD (le principali variazioni sono sintetizzate in allegato);
 
- Requisiti per l’installazione di un RUPD omologato (parte II del Regolamento): si rimanda all’allegato per una panoramica delle modifiche di installazione;
 
- Requisiti del RUP (parte III: omologazione di un veicolo relativamente al RUP ad esso applicato): essi sono analoghi a quelli del RUPD;
 
- Le condizioni di prova del RUPD sono analoghe a quelle della precedente serie 02 di modifiche ma sono state ulteriormente dettagliate (allegato);
 
- Procedure di prova (allegato): la differenza sostanziale nella procedura di prova per il collaudo del dispositivo consiste nell’entità della forza orizzontale a cui esso è sottoposto elevata a 180 kN dal precedente valore di 100 kN. Si rimanda all’allegato della presente per ulteriori dettagli. 
 
Date di applicazione
 
 
Tenuto conto di quanto riportato nella Parte IV punto 31 “Disposizioni transitorie” del Regolamento n. 58 UN/ECE serie di modifiche 03, che dà facoltà, alle parti contraenti che applicano il Regolamento, di determinare alcuni aspetti applicativi, nonché delle disposizioni valide in ambito comunitario per i veicoli previste dal Regolamento (CE) 661/2009 ed in particolare le “note alla tabella” dell’allegato IV, si ritiene di dover precisare le date di applicazione secondo lo schema seguente:
 
A) - le nuove “entità tecniche indipendenti” RUPD da omologare, a decorrere dal 1 Settembre 2019 devono soddisfare i requisiti del Regolamento con la serie di modifiche 03;
- si possono rilasciare estensioni di omologazione, per RUPD omologati antecedentemente al 1 Settembre 2019, secondo la serie di modifiche 02;
 
B) - per una nuova installazione di RUPD su di un “tipo di veicolo” (“omologazione di sistema”), dal 1 Settembre 2019 ricorre la serie di modifiche 03 nonché l’obbligo di utilizzare un RUPD omologato ai sensi della serie di modifiche 03;
- la richiesta di “estensione di omologazione di sistema”, per un’omologazione che è stata rilasciata antecedentemente al 1 Settembre 2019, potrà essere accolta ai sensi della serie di modifiche 02;

C)
- un nuovo tipo di veicolo, riguardo alla protezione antincastro posteriore (RUP) di cui alla parte III del Regolamento, deve rispondere dal 1 Settembre 2019 alle prescrizioni tecniche di omologazione nonché di installazione della serie 03;
- la richiesta di estensione di omologazione di sistema di un veicolo (RUP), rilasciata antecedentemente al 1 Settembre 2019 potrà essere accolta ai sensi della serie di modifiche 02.
 
Per quanto riguarda l’omologazione UE di un veicolo di prima fase (Direttiva 2007/46/CE) ricorrono i seguenti casi:
- per un nuovo tipo di veicolo, a decorrere dal 1 Settembre 2019 ricorre la serie 03;
- è ammessa l’estensione di omologazione di un veicolo (con omologazione rilasciata antecedentemente al 1 Settembre 2019) per aspetti non riguardanti i dispositivi di protezione antincastro posteriore fino al 31 Agosto 2021;
- nel caso di estensione di omologazione UE di un veicolo per aspetti riguardanti i dispositivi di protezione antincastro posteriore, dal 1 Settembre 2019 ricorre la serie 03.

Relativamente all’omologazione UE di un veicolo di fase successiva (Direttiva 2007/46/CE) ricorrono i seguenti casi:

- per un nuovo veicolo di seconda fase, per il quale non risulta l’avvenuta omologazione nella prima fase della protezione posteriore, a decorrere dal 1 Settembre 2019 ricorre la serie 03;

- per un nuovo veicolo di seconda fase (per esempio completamento di carrozzeria) su di un veicolo base omologato secondo la serie 02, l’omologazione è accordabile fino al 31/08/2021 senza modifiche riguardanti i dispositivi di protezione posteriore;

- è ammessa l’estensione di omologazione di un veicolo, per aspetti non riguardanti i dispositivi di protezione antincastro posteriore fino al 31 Agosto 2021;

- nel caso di estensione di omologazione UE di un veicolo per aspetti riguardanti i dispositivi di protezione antincastro posteriore, dal 1 Settembre 2019 ricorre la serie 03.



Si precisa, inoltre, che ai fini immatricolativi la data ultima per la serie 02 è quella del 31/08/2021 (fatto salvo ovviamente il fine serie) e che per le estensioni di omologazione secondo la serie 02 riguardo le entità tecniche, sistemi e veicoli, come specificato sopra alle lettere A, B e C, già omologati antecedentemente al 1 Settembre 2019, possono essere accordate anche dopo il 1 Settembre 2021 ma trattasi di provvedimenti utilizzabili in ambito extra UE. Chiaramente le “entità tecniche”, quali unità di ricambio, possono essere utilizzate indefinitamente per i veicoli omologati/approvati secondo le serie antecedenti alla 03.

 

Si rammenta che per le omologazioni limitate per piccole serie (valide nel territorio nazionale) ricorrono le medesime date di applicazione di quelle previste in ambito comunitario.

Infine, per quanto riguarda gli unici esemplari, ogni modifica/trasformazione su di un veicolo per aspetti tecnici direttamente collegati al dispositivo di protezione antincastro posteriore, per esempio il caso di un trattore per semirimorchio per il quale sia richiesta la nuova classificazione in autotelaio per autocarro, ricorre l’obbligo della rispondenza alle serie di emendamenti 03, anche se il veicolo sia stato immatricolato antecedente al 1 Settembre 2019.

Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sulla circostanza che anche per le macchine operatrici (sia semoventi che trainate), di cui all’art. 58 del Codice della Strada, è necessario applicare i medesimi principi sopra esposti qualora ricorra l’ipotesi di cui all’Art. 299 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

 

 

 


IL DIRETTORE DELLA MOTORIZZAZIONE

(Dott. Ing. Fausto Fedele)

 

 

 

 

 
 
 
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Per ulteriori INFO rivolgetevi sempre alla VS AUTOSCUOLA di fiducia!
 
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