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Normative

Proroga CQC: finalemente pubblicato il Decreto Legge!

Il Ministero dei Trasporti pubblica in Gazzetta Ufficiale le modifiche al Decreto del 17 APRILE 2013 e la proroga in materia di scadenza di validità della CQC.

Proroga CQC: finalemente pubblicato il Decreto Legge!
Ancora proroghe e modifiche alla CQC!

 

 

Ricordandovi la Circolare Prot. n 20630 del 7 agosto 2013 in cui si attestava nell'oggetto:

 

A) MODIFICHE IN MATERIA DI SCADENZA DELLA VALIDITÀ DELLE CQC OTTENUTE PER DOCUMENTAZIONE;

B) MODIFICHE ALLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE DEL CORSO;

C) PRECISAZIONE IN MERITO A PRECEDENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE",

 

Pubblicato il Decreto Dirigenziale 6 Agosto 2013.

 

In tal decreto viene ribadita la possibilità di richiedere un certificato di qualifica del conducente per documentazione entro e non oltre il  9 SETTEMBRE 2013,  se relativa al trasporto di persone, (scadenza 9 settembre 2015)  e 9 SETTEMBRE 2014, se relativa al trasporto di cose (scadenza 9 settembre 2016). 

La validità della carta di qualificazione così conseguita avrà scadenza alla data del 9 settembre 2015, se relativa al trasporto di persone e 9 settembre 2016, se relativa al trasporto di cose.

I corsi ed i QUIZ CQC già svolti da chi virtuosamente si era organizzato ed aveva adempiuto agli obblighi di formazione nel rispetto delle regole e del buon senso, sono da considerarsi utili a rinnovare la validità della "Carta di qualificazione del conducente"posseduta fino al 9 settembre 2020, se per il trasporto di persone, e fino al 9 settembre 2021, se per il trasporto di cose.

Da domani, nell’archivio nazionale degli abilitati alla guida,  saranno aggiornate in tempo reale, le date di validità dei documenti comprovanti la qualificazione CQC come segue:

 

Data scadenza attuale  ---  Data scadenza aggiornata

 

 

 

    9.9.2013     ________________            9.9.2015

 

 

 

    9.9.2014     ________________            9.9.2016

 

 

 

    9.9.2018     ________________            9.9.2020

 

 

 

    9.9.2019     ________________            9.9.2021

 

************************************

 

 

MINISTERO DEI TRASPORTI - DECRETO DIRIGENZIALE

 

 6 Agosto 2013 (G.U. n. 199 del 26.8.2013)

 

Modifiche al Decreto 17 aprile 2013, in materia di scadenza di validità della qualificazione professionale di tipo CQC posseduta dai conducenti, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni.

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

 

Vista la direttiva 2003/59/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;

 

Visto il Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 , come modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214  , che ha recepito la direttiva 2003/59/CE ;

 

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2 , recante "Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59   e 21 novembre 2005, n. 286 , nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE  recante modifiche della direttiva 2006/126/CE   concernente la patente di guida", ed in particolare il Capo II che reca modifiche al predetto decreto legislativo n. 286  del 2005;

 

Visto il proprio DECRETO 17 APRILE 2013, recante le "Disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC", pubblicato nella G.U. 3 maggio 2013 n. 102, ed in particolare l'articolo 3, comma 2 che, tra l'altro, stabilisce che la qualificazione CQC, rilasciata ai titolari di diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 17 del più volte citato decreto legislativo n. 286 del 2005, è valida fino al 9 settembre 2013 per il trasporto di persone e al 9 settembre 2014 per quello di cose;

 

Vista la "Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni", di cui al documento prot. COM (2010) 385 final del 12 luglio 2012, dalla quale risulta che Belgio, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia e, per talune ipotesi specifiche, anche Portogallo, Spagna e Norvegia, si sono avvalsi della possibilità di fissare il termine per il completamento della prima fase di formazione periodica dei conducenti a cui sono riconosciuti diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 4, della Direttiva 2003/59/CE, alla data rispettivamente del 2015 per i titolari di patente di categoria D o DE, e 2016 per quelli di patente di categoria C o CE, giusto accordo raggiunto nel corso della riunione del Comitato patenti del 27 maggio 2009 e comunicato ai membri del Comitato con nota dei Servizi della Commissione prot. n. E3/AC/mv (2008) 58675 del 1° luglio 2009;

 

Ritenuto opportuno riconoscere anche ai conducenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, la possibilità di usufruire di tale maggior termine, in luogo di quello più ristretto previsto dal suddetto articolo 3, comma 2, del DD 17 aprile 201), al fine di non gravare l'autotrasporto nazionale di costi di formazione non sostenuti dagli altri Stati membri e mantenere, sotto tale profilo, pari condizioni di concorrenza;

 

Ritenuto quindi necessario rideterminare la data di scadenza della validità della qualificazione professionale di tipo CQC posseduta dai soggetti titolari dei predetti diritti acquisiti;

 

Decreta:

 

Art. 1

Modifiche all'articolo 3, comma 2, del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 17 aprile 2013

 

 1. All'articolo 3 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 17 aprile 2013, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

 2. Non può più essere richiesto il documento comprovante la qualificazione CQC, ai sensi del comma 1, oltre le date del 9 settembre 2013 per il trasporto di persone e al 9 settembre 2014 per quello di cose.

 3. La qualificazione CQC, rilasciata ai sensi del presente articolo, è valida fino al 9 settembre 2015 per il trasporto di persone e al 9 settembre 2016 per quello di cose".

 

Art. 2

Disposizioni transitorie

 

 1. Al fine di assicurare parità di trattamento tra tutti i conducenti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3 del Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 17 aprile 2013, come inserito dall'art. 1 del presente decreto, si applicano anche ai conducenti che hanno già frequentato corsi di formazione periodica o che a ciò provvedono dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Conseguentemente i predetti corsi sono da considerarsi utili a rinnovare la validità carta di qualificazione del conducente posseduta fino al 9 settembre 2020, se per il trasporto di persone, e fino al 9 settembre 2021, se per il trasporto di cose.

 

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

 

Roma, 6 Agosto 2013

 

 

 

 

 

Commenti dei lettori
1 commenti presenti
  • Roberto Terzoni

    02-09-2013 16:18 - #1
    La proroga da un po' di respiro agli autisti, dal momento che i costi sono a carico dei dipendenti. Un'altra situazione da risolvere e la disparità di trattamento tra autisti di mezzi pubblici e trasporto di merci in merito alla normativa sui lavori usuranti
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