CIRCOLARE N. 29092/23.18.03 DEL 27/03/2007-
Sono in corso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale i seguenti provvedimenti
emanati
in attuazione del Capo II del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286 che ha, tra
l’altro, recepito la direttiva 2003/59/CE in materia di
formazione dei conducenti
professionali:
• decreto del Ministro dei trasporti 7 febbraio 2007 recante
"Enti per la formazione
dei conducenti professionali, programmi del corso e procedure
d’esame per il
conseguimento della carta di qualificazione del conducente";
• decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri 7
febbraio 2007, n. 371
"Rilascio della carta di qualificazione del conducente";
• decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri 7
febbraio 2007, n. 372,
recante "Gestione dei punti della carta di qualificazione del
conducente".
In particolare, la sopracitata direttiva introduce, per i
conducenti che effettuano trasporti
professionali su veicoli per la cui guida è richiesta la patente
delle categorie C, C+E, D e
D+E, la carta di qualificazione del conducente (di seguito
denominata CQC) che si
consegue dopo aver seguito un corso di formazione iniziale e
dopo aver superato il
relativo esame, e si rinnova dopo aver seguito un corso di
formazione periodica.
La CQC sostituisce i certificati di abilitazione
professionali di tipo KC e KD di cui all’art.
116, comma 8, del codice della strada e dell’art. 311 del
relativo regolamento.
Coerentemente, quindi, con tale previsione è stato previsto,
come di seguito verrà
illustrato, un regime transitorio durante il
quale i titolari di patente di guida della
categoria C e CE ovvero di certificato di abilitazione
professionale di tipo KD potranno
ottenere il rilascio della CQC, per documentazione, senza
obbligo di sostenere il relativo
esame.
1. Conducenti esentati dall’obbligo di possedere la
carta di qualificazione del conducente.
Ai sensi dell’art. 16 del D. L.vo 286/2005, la CQC non è
richiesta ai conducenti:
a) di veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i
45 km/h;
b) di veicoli ad uso delle forze armate, della protezione
civile, dei pompieri e delle
forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o
messi a loro
disposizione;
c) di veicoli sottoposti a prove su strada a fini di
perfezionamento tecnico,
riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati
non ancora immessi in
circolazione;
d) di veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a
missioni di salvataggio;
e) di veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del
conseguimento della patente
di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
f) di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di
merci a fini privati e non
commerciali;
g) di veicoli che trasportano materiale o attrezzature,
utilizzati dal conducente
nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida
del veicolo non
costituisca l'attività principale del conducente.
Per quanto riguarda l’esenzione prevista al punto f) si
chiarisce che la stessa si riferisce ai
conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio.
2. Conseguimento della carta di qualificazione del
conducente
Ai sensi dell’art. 15 del D. L. vo 286/2005, la CQC è
rilasciata:
a) ai conducenti residenti in Italia che svolgono attività di
autotrasporto di persone
o di cose;
b) ai conducenti cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea o allo Spazio
economico europeo, che svolgono la loro attività alle dipendenze
di un’impresa di
autotrasporto di persone o di cose stabilita sul territorio
italiano.
La CQC può qualificare i conducenti per la guida professionale
di veicoli adibiti al
trasporto di persone, di merci o a entrambi.
Il rilascio avviene superando uno specifico esame di idoneità,
cui si viene ammessi previa
frequenza di un corso di formazione di 280 ore, di cui
20 ore di esercitazioni pratiche alla
guida di veicoli.
Il programma del corso di formazione iniziale è stabilito
all’art. 6 del D.M. 7 febbraio
2007, in corso di pubblicazione. Detto corso prevede un
programma comune per i titolari
di tutte le patenti di guida e due parti speciali, una dedicata
agli aspiranti al
conseguimento della CQC per il trasporto di cose, ed una per la
preparazione al
conseguimento della CQC per il trasporto di persone.
I candidati al conseguimento della CQC per trasporto di persone
che già hanno
conseguito la CQC per il trasporto di cose, per poter essere
ammessi agli esami dovranno
frequentare esclusivamente la parte del corso dedicata a questa
specializzazione (art 6,
comma 2, lettera b) del D.M. 7 febbraio 2007).
I candidati al conseguimento della CQC per trasporto di cose che
già hanno conseguito la
CQC per il trasporto di persone, per poter essere ammessi agli
esami dovranno
frequentare esclusivamente la parte del corso dedicata a questa
specializzazione (art 6,
comma 2, lettera c) del D.M. 7 febbraio 2007). Ulteriore
riduzione del programma del corso di formazione iniziale è
prevista per i candidati al conseguimento della CQC che già sono
titolari dell’attestato di idoneità professionale per l’accesso
alla professione di autotrasportatore. In tal caso detti
candidati dovranno frequentare esclusivamente la parte generale
del corso di formazione
iniziale (art 6, comma 2, lettera a) del D.M. 7 febbraio 2007).
Per essere ammesso all’esame il candidato deve presentare
all’Ufficio Motorizzazione
civile apposita istanza, su modello TT746C, che dovrà essere
corredata dai seguenti
documenti:
a) attestato di frequenza del corso di formazione iniziale, dal
quale si evince che il
corso stesso è terminato non oltre 12 mesi antecedenti la data
di presentazione
della domanda;
b) attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 1
della tabella 3 (esami
per conducenti di veicoli a motore della legge 1 dicembre 1986,
n. 870);
c) attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 3 del
decreto del Ministro
delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di
bollo relativa alla
domanda)
d) attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 4 del
decreto del Ministro
delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di
bollo relativa alla
CQC).
Nel caso di esito negativo dell’esame, l’attestazione di
pagamento di cui al punto d) può
essere restituita al candidato che potrà utilizzarla per una
successiva istanza.
L’esame si svolge presso l’Ufficio Motorizzazione civile presso
cui il candidato ha
presentato domanda di conseguimento della CQC.
L’esame, consta di due prove, entrambe di durata di
centoventi minuti; la prima, di
carattere generale e la seconda concernente argomenti specifici
al tipo di autorizzazione
che il candidato intende conseguire. Entrambe le prove si
svolgono tramite questionario: i
candidati rispondono ai quesiti barrando la lettera "V" o "F" a
seconda che considerino
quella proposizione vera o falsa. Ogni prova si intende superata
se il numero di risposte
errate è, al massimo, di sei.
L’art. 13 del D.M. 7 febbraio 2007 stabilisce una
procedura d’esame provvisoria, in attesa
che il Dipartimento per i trasporti terrestri elabori i quiz
d’esame per il conseguimento
della CQC. Durante il periodo transitorio, dunque,
l’esame è svolto in forma orale
congiuntamente da due funzionari del Dipartimento dei trasporti
terrestri appartenenti
all’area C, ovvero all’area dirigenziale, abilitati a svolgere
gli esami per il conseguimento
delle patenti di guida. Almeno uno dei due esaminatori deve
appartenere all’area tecnica.
La CQC verrà rilasciata ai candidati che hanno superato entrambe
le prove. L’esito
negativo anche di una sola prova determina il giudizio globale
di non idoneità all’esame
ed il candidato dovrà ripetere entrambe le prove per conseguire
la CQC
La CQC viene rilasciata contestualmente alla dichiarazione di
idoneità del candidato.
Per la predisposizione delle CQC da consegnare ai candidati
risultare idonei, si rinvia al
manuale operativo predisposto dal CED del Dipartimento per i
trasporti terrestri.
3. Nulla osta o autorizzazioni per svolgere corsi per il
conseguimento della carta di
qualificazione del conducente
I corsi di formazione iniziale e periodica possono essere
svolti:a) dalle autoscuole di cui all’art. 335, comma 10,
lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
b) dai centri di istruzione automobilistica costituiti da
consorzi di autoscuole che
svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di
tutte le patenti;
c) dagli enti che hanno maturato, anche direttamente all’interno
delle associazioni
di categoria, almeno tre anni di esperienza nel settore della
formazione in materia
di autotrasporto, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 7 febbraio 2007.
Le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica, per
svolgere i corsi devono
ottenere il nulla osta da parte del SIIT trasporti competente
per territorio, secondo la
disciplina di cui all’art. 2 del D.M. 7 febbraio 2007.
La richiesta di rilascio di nulla osta deve essere presentata,
in bollo, al Direttore del SIIT
su modello conforme a quello previsto all’allegato 1 al D.M. 7
febbraio 2007.
Gli enti di cui al precedente punto c) possono operare
esclusivamente previo rilascio di
autorizzazione da parte della scrivente Direzione Generale, ai
sensi all’art. 3 del D.M. 7
febbraio 2007.
La richiesta di rilascio di autorizzazione deve essere
presentata, in bollo, al Direttore
Generale per la Motorizzazione su modello conforme a quello
previsto all’allegato 2 al
citato D.M. 7 febbraio 2007.
Sia i SIIT che la Direzione Generale per la Motorizzazione si
avvarranno, per la verifica
dei requisiti necessari per ottenere il rilascio
dell’autorizzazione o del nulla osta, delle
visite ispettive svolte dai funzionari degli Uffici
Motorizzazione civile territorialmente
competente.
In particolare, le autoscuole, i centri di istruzione
automobilistica e gli enti di formazione
devono dimostrare il possesso dei requisiti stabiliti nel D.M. 7
febbraio 2007:
a) per quanto concerne i locali:
- un’aula di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che per
ogni allievo siano
disponibili almeno mq 1,50; dotata almeno di una cattedra od un
tavolo per
l’insegnante e di posti a sedere per gli allievi in proporzione
alla disponibilità di
superficie dell’aula. L’altezza minima dei locali è quella
prevista dal regolamento
edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali.
- servizi igienici composti da bagno illuminato e areato.
b) il seguente materiale didattico:
- una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm. 70x100)
con le segnalazioni
stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale,
segnaletica luminosa;
- un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli
autoveicoli;
- cartelli murali (di formato di almeno cm. 70x100) raffiguranti
i dispositivi per
ridurre l'inquinamento atmosferico;
- cartelli murali (di formato di almeno cm. 70x100) raffiguranti
gli interventi di
primo soccorso;
- pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci
pericolose e carichi sporgenti;
- una serie di tavole raffiguranti i principali organi del
motore, gli impianti diraffreddamento, di lubrificazione, di
accensione, il carburatore, la pompa
d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura
della carrozzeria degli
autoveicoli;
- un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta
pur se
monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco,
l'impianto di
raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici;
le sospensioni, una
ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione
sezionata;
- una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm. 70x100)
raffiguranti il
motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo,
l'idroguida, gli impianti e
gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
- una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm. 70x100)
raffiguranti gli
organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni,
gli organi di frenatura dei
rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
- elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del
tipo ad aria compressa,
compresi gli elementi di frenatura del rimorchio;
- pannelli con fasce di ingombro.
Tutto il materiale didattico di cui al comma 2, può
essere sostituito con supporti
audiovisivi o multimediali.
c) veicoli:
c1) le autoscuole e i centri di istruzione automobilistica
devono avere i seguenti
veicoli, muniti di doppi comandi, in proprietà o in leasing:
c.1.1) un autocarro con massa limite pari o superiore a 12000
chilogrammi,
lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore
a 2,40 metri
capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo
deve disporre
di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia
avanti, nonché
del cronotachigrafo; lo spazio di carico del rimorchio deve
consistere in un
cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle
del trattore;
c.1.2) un autoarticolato o un autocarro di cui alla lettera a)
combinato ad un
rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei due
casi la massa
limite deve essere pari o superiore a 20000 chili, la lunghezza
complessiva
pari o superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore ai
2,40 metri, i
veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di
almeno 80 km/h e
devono disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti
per la
marcia avanti, nonché del cronotachigrafo; lo spazio di carico
del rimorchio
deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza
almeno pari a
quelle del trattore;
c.1.3) un autobus di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di
larghezza pari
o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di
almeno 80
km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato del
cronotachigrafo;
c.1.4 un autobus avente almeno le caratteristiche di cui al
punto c),
combinato ad un rimorchio con massa limite pari o superiore a
1250
chilogrammi, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace
di sviluppare
una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del
rimorchio deve
consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di
almeno 2 metri;
c2) gli enti di formazione devono dimostrare la disponibilità
dei veicoli di cui al
punto c1); nel caso in cui un ente intenda fruire di veicoli in
comodato, alla
richiesta di autorizzazione deve essere allegato il contratto di
comodato - registratoai sensi delle norme vigenti - in cui è
indicato espressamente il veicolo o i veicoli
che il comodante concede in disponibilità all’ente stesso.
c3) gli enti di formazione che effettuano la formazione sia
teorica che pratica per il
conseguimento della carta di qualificazione per il trasporto di
cose possono disporre
solo dei veicoli di cui ai precedenti punti c.1.1) e c.1.2);
c4) gli enti di formazione che effettuano la formazione sia
teorica che pratica per il
conseguimento della carta di qualificazione per il trasporto di
persone possono
disporre solo dei veicoli di cui ai precedenti punti c.1.3) e
c.1.4);
d) per quanto concerne il personale docente:
- insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto
attività, negli ultimi
cinque anni, per almeno tre anni;
- istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di
patente di guida, munito di
abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi cinque
anni, per almeno tre anni;
- medico specialista in medicina sociale, medicina legale o
medicina del lavoro;
- esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare
riguardo alle
imprese di autotrasporto che abbia maturato almeno tre anni di
esperienza in
un’impresa di autotrasporto negli ultimi cinque anni o che abbia
pubblicato testi
specifici sull’attività giuridica-amministrativa
dell’autotrasporto. Sono equiparati
all’esperto di organizzazione aziendale gli insegnanti di teoria
che abbiano
conseguito l’attestato di idoneità per l’accesso alla
professione sia per
l’autotrasporto di persone che di cose, nonché chi ha svolto per
almeno tre anni
negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell’ambito di
corsi di formazione
connessi all’attività di autotrasporto.
Il possesso dei requisiti richiesti al personale docente può
essere attestato anche per
mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445).
Ogni variazione intervenuta nell’organico del personale docente
o del parco veicolare
deve essere tempestivamente comunicato all’autorità che ha
rilasciato il nulla osta o
l’autorizzazione a svolgere i corsi, pena l’irrogazione delle
sanzioni di cui all’art. 12,
comma 4 del D.M. 7 febbraio 2007
4. Svolgimento dei corsi di formazione iniziale
L’autoscuola, il centro di istruzione automobilistica o l’ente
autorizzato hanno l’obbligo di
comunicare per iscritto al SIIT territorialmente competente, tre
giorni prima dell’avvio di
ogni corso:
- la data di inizio e di termine del corso;
- i giorni e gli orari delle lezioni;
- il responsabile del corso;
- l’elenco dei partecipanti.
Scopo della suddetta comunicazione risiede nella necessità, per
l’Ufficio, di avere un
riscontro cartaceo dell’organizzazione di ogni singolo corso,
per effettuare i necessari
controlli ispettivi.
Gli Uffici Motorizzazione civile effettueranno le ispezioni per
verificare l’effettivo, regolare
e corretto svolgimento dei corsi. L’attività ispettiva può
essere svolta, su incarico del
Direttore dell’Ufficio, da funzionari appartenenti almeno
all’area B, posizione economica
B3. Eventuali anomalie evidenziate durante tali ispezioni devono
essere comunicate
sollecitamente al SIIT competente, ovvero alla Direzione
Generale per la Motorizzazioneche, adotteranno, ciascuno per le
proprie competenze, i provvedimenti di cui all’art. 12
del D.M. 7 febbraio 2007.
Ai sensi dell’art. 12 del D.M. 7 febbraio 2007, gli Uffici
Motorizzazione civile possono
chiedere agli organi di polizia di svolgere le ispezioni per
l’accertamento della regolare
esecuzione dei corsi per il conseguimento della CQC.
Per consentire un’adeguata attività ispettiva anche nella fase
delle esercitazioni pratiche,
nella comunicazione di avvio del corso deve anche essere
indicato il calendario delle
lezioni pratiche, nonché il luogo in cui ha inizio e termine
ogni singola esercitazione. Al
riguardo, l’art. 6, comma 1, del D.M. 7 febbraio 2007 prevede
che nell’ambito delle ore di
lezioni di pratica, 10 ore possono essere svolte anche in area
privata, su veicoli non
muniti di doppi comandi, sotto la supervisione di un dipendente
di un’impresa di
autotrasporto che abbia maturato almeno dieci anni di esperienza
in qualità di
conducente.
Le date di recupero delle lezioni sia teoriche che pratiche, cui
gli allievi sono risultati
assenti devono essere comunicate all’Ufficio motorizzazione
civile competente entro il
primo giorno lavorativo successivo alla fine del corso
ordinario. Ai sensi di quanto
previsto all’art. 6, comma 4, tutte le lezioni di recupero
devono aver luogo entro un mese
dalla fine del corso ordinario. Secondo la previsione di cui
all’art. 6, comma 4, del D.M. 7
febbraio 2007, alle lezioni di teoria sono consentite, al
massimo, ventotto ore di assenza,
di cui non più di dieci ore relativamente agli argomenti
specialistici relativi al trasporto di
merci o al trasporto di persone. L’allievo assente per un numero
di ore superiore a
ventotto ed inferiore a cinquantasei, per accedere all’esame,
deve dimostrare di aver
recuperato tutte le lezioni entro un mese dalla fine del corso
ordinario. L’allievo assente
per un numero di ore superiore a cinquantasei ripete l’intero
corso per poter essere
ammesso all’esame. È obbligatoria la frequenza alle 20 ore di
esercitazioni di guida.
Eventuali assenze alle lezioni di guida devono essere recuperate
entro un mese dalla fine
del corso ordinario.
5. Svolgimento dei corsi di formazione periodica
Il rinnovo quinquennale della CQC è subordinato alla frequenza
di un corso di formazione
periodico di trentacinque ore, in cui vengono trattate le
materie indicate all’art. 11 del
D.M. 7 febbraio 2007.
Conformemente a quanto prescritto per i corsi di formazione
iniziale, l’autoscuola, il
centro di istruzione automobilistica o l’ente autorizzato hanno
l’obbligo di comunicare per
iscritto al SIIT territorialmente competente, tre giorni prima
dell’avvio di ogni corso:
- la data di inizio e di termine del corso;
- i giorni e gli orari delle lezioni;
- il responsabile del corso;
- l’elenco dei partecipanti.
I corsi di formazione periodica si svolgono presso le sedi delle
autoscuole, dei centri di
istruzione automobilistica o degli enti autorizzati. L’art. 2,
comma 2 del D.M. 7 febbraio
2007, consente lo svolgimento dei corsi in parola anche presso
aziende esercenti servizi
automobilistici per il trasporto pubblico di persone di
interesse nazionale, regionale o
locale aventi un numero di addetti alla guida non inferiore a 80
unità.
La richiesta di autorizzazione a svolgere corsi di formazione
periodica presso la sede
designata dalle aziende sopra menzionate deve essere proposta
alla scrivente Direzione
Generale. Le aziende in questione devono disporre dei locali e
materiale didattico di cui ai
commi 1, 2 e 3 dell’art. 4 del D.M. 7 febbraio 2007.
Nel caso in cui il corso di formazione è svolto utilizzando
sistemi multimediali, ilresponsabile dell’autoscuola o dell’ente
deve allegare alla comunicazione di avvio del
corso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta che il corso è
svolto in conformità ai
programmi stabiliti all’art. 11 del D.M. 7 febbraio 2007.
Per svolgere corsi con sistemi multimediali, gli enti devono
disporre di almeno cinque
postazioni personal computer. Ogni allievo firmerà sul registro
di frequenza l’orario di
inizio e di fine lezione. Il responsabile del corso vigilerà
sull’effettiva frequenza.
Al termine del corso di formazione periodica, l’autoscuola, il
centro di istruzione
automobilistica o l’ente rilasciano al conducente un attestato
di frequenza e comunicano,
tramite il sito www.ilportaledellautomobilista.it, entro due
giorni lavorativi dalla fine del
corso al competente Ufficio Motorizzazione civile, l’elenco di
coloro che hanno frequentato
il corso secondo le istruzioni che saranno fornite dal CED del
Dipartimento per i trasporti
terrestri). L’Ufficio Motorizzazione civile che riceve l’elenco
procede, entro sette giorni
lavorativi dalla ricezione dell’elenco, all’emissione di una
carta di qualificazione del
conducente aggiornata. Il rilascio della nuova carta di
qualificazione del conducente è
subordinato al ritiro della CQC da rinnovare (ovvero
all’acquisizione di una copia di
eventuale denuncia di smarrimento, furto o distruzione della
stessa), nonché alla
presentazione di una domanda redatta sul modello TT746C cui sono
allegate:
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001,
della tariffa di cui al
punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870;
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028,
della tariffa di cui ai
punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto
1992 (assolvimento
dell’imposta di bollo relativa alla domanda ed alla carta di
qualificazione del
conducente.
La validità della nuova carta decorre dal giorno successivo a
quello di scadenza della
precedente nel caso in cui il conducente ha effettuato il corso
prima della scadenza della
carta di qualificazione da rinnovare. Qualora il corso sia
frequentato successivamente alla
scadenza della carta di qualificazione del conducente, la
validità della nuova carta decorre
dalla data di rilascio dell’attestato di fine corso.
6. Rilascio della
carta di qualificazione del conducente per documentazione
L’art. 17 del D. L.vo 286/2005 individua i conducenti che
possono ottenere la CQC per
documentazione, in esenzione, dunque, dall’obbligo di
frequentare corsi di formazione
iniziale e di sostenere l’esame.
In particolare, possono ottenere la CQC per
documentazione i conducenti:
a) residenti in Italia, già titolari, alla data
di entrata in vigore del presente decreto
del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri 7 febbraio
2007, n. 371, del
certificato di abilitazione professionale di tipo KD;
b) residenti in Italia, già titolari, alla data
di entrata in vigore del presente decreto
del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri 7 febbraio
2007, n. 371, della
patente di guida della categoria C ovvero C+E;
c) cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea o allo
Spazio economico
europeo dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o
di cose stabilita in
Italia, titolari di patente di guida equivalente alle categorie
C, C+E, D e D+E, alla
data di entrata in vigore del presente decreto del Capo del
Dipartimento dei
trasporti terrestri 7 febbraio 2007, n. 371.
Per quel che concerne il rilascio per documentazione, l’art. 2
del decreto del Capo delDipartimento dei trasporti terrestri 7
febbraio 2007, n. 371 stabilisce il seguente
calendario sulla base del quale i conducenti
possono presentare domande per ottenere il
rilascio della CQC in esenzione dall’obbligo di frequentare il
corso e sostenere i relativi
esami:
a) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere A, B, C,
D, E, F dal giorno
successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto;
b) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere G, H, I, J,
K, L, M dopo tre mesi
dalla data di entrata in vigore del citato decreto;
c) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere N, O, P, Q,
R dopo sei mesi dalla
data di entrata in vigore del citato decreto;
d) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere S, T, U, V,
W, X, Y, Z, dopo nove
mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto.
La "calendarizzazione" è stata prevista per programmare
l’afflusso degli utenti presso gli
Uffici Motorizzazione civile.
Si sottolinea il fatto che un utente non può in alcun modo
anticipare la richiesta di rilascio
della CQC rispetto alle date fissate dal decreto, ma può, in
ogni caso posticiparla, fermo
restando che, trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore
del D.M. 7 febbraio 2007
non sarà in alcun modo possibile ottenere la CQC per
documentazione (art. 2 comma 3,
del D.M. citato).
Ai fini del computo del quinquennio di validità delle CQC
rilasciate in esenzione
dall’obbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale
ed il relativo esame, la
scadenza di validità va calcolata a partire dal 10 settembre
2008 per le CQC che abilitano
al trasporto di persone, ovvero dal 10 settembre 2009 se
abilitano al trasporto di cose
(ad esempio, una CQC per il trasporto di persone rilasciata "per
documentazione" il 1
ottobre 2007 scadrà di validità il 9 settembre 2013, mentre una
CQC per il trasporto di
cose rilasciata "per documentazione" il 1 ottobre 2007 scadrà il
9 settembre 2014).
7. Duplicato della carta di qualificazione del
conducente
Il duplicato della CQC può essere rilasciato, oltre che per
rinnovo di validità allo scadere
del quinquennio, con le modalità indicate al paragrafo 5, anche:
a) per deterioramento;
b) per smarrimento, furto o distruzione.
Il conducente ha, inoltre, l’obbligo di richiedere il duplicato
della CQC nel caso in cui, a
qualsiasi titolo, richieda il duplicato della patente di guida.
Tale esigenza nasce dal fatto
che sulla CQC deve essere indicato il numero della patente di
guida.
La richiesta di duplicato per deterioramento dovrà essere
presentata ad un Ufficio
Motorizzazione civile su modello TT746C, allegando:
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001,
della tariffa di cui al
punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870;
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028,
della tariffa di cui ai
punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto
1992 (assolvimento
dell’imposta di bollo relativa alla domanda ed alla carta di
qualificazione del
conducente.La richiesta di duplicato per smarrimento, furto o
distruzione dovrà essere presentata ad
un Ufficio Motorizzazione civile su modello TT746C, allegando:
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001,
della tariffa di cui al
punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870;
- la denuncia di perdita del possesso resa ad un organo di
polizia.
Nel caso in cui un conducente debba procedere al duplicato della
CQC, mentre è in corso
la procedura di duplicato della patente di guida, il rilascio
della CQC sarà subordinato al
previo rilascio della patente.
La richiesta di duplicato della CQC, in caso di richiesta di
duplicato della patente di guida
dovrà essere presentata ad un Ufficio Motorizzazione civile su
modello TT746C,
allegando:
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001,
della tariffa di cui al
punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870;
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028,
della tariffa di cui ai
punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto
1992 (assolvimento
dell’imposta di bollo relativa alla domanda ed alla carta di
qualificazione del
conducente.
8. Estensione del sistema della patente a punti alla
carta di qualificazione del conducente.
L’art. 23 del decreto legislativo 286/2005 estende il sistema
dei punti anche alla CQC del
conducente nonché ai certificati di abilitazione professionale
di tipo KB.
Il sistema del punteggio della CQC, nonché del CAP tipo KB è
assolutamente analogo a
quello stabilito dall’art. 126 bis del codice della strada per
la patente di guida.
Nel caso di azzeramento del punteggio della CQC o del CAP di
tipo KB l’esame di revisione
è essere svolto da funzionari del Dipartimento dei trasporti
terrestri del Ministero dei
trasporti, appartenenti all’area C, ovvero all’area
dirigenziale, abilitati a svolgere gli esami
per il conseguimento delle patenti di guida. L’esame di
revisione si svolge sull’intero
programma e secondo le modalità previste per il conseguimento
della CQC o del CAP.
In caso di esito negativo dell’esame di revisione della CQC o
del CAP di tipo KB, tali
autorizzazioni sono revocate. La CQC ed il CAP di tipo KB sono
altresì revocati in
qualunque caso di revoca della patente.
Stabilisce il comma 4 del decreto del Capo del Dipartimento dei
trasporti terrestri 7
febbraio 2007 che in caso di decurtazione dell’intero punteggio
sia dalla carta di
qualificazione del conducente che dal certificato di
abilitazione professionale di tipo KB, il
conducente sostiene l’esame di revisione secondo il programma
previsto per il
conseguimento del titolo abilitativo necessario per la guida del
veicolo con cui ha
commesso l’infrazione (o le infrazioni) che ha determinato
maggiore decurtazione di
punteggio. Se il conducente ha subito, alla guida di due veicoli
diversi, la stessa
decurtazione di punteggio, l’esame di revisione si svolge
secondo il programma previsto
per il conseguimento del titolo abilitativo necessario per la
guida del veicolo con cui ha
commesso l’ultima infrazione.
Come precisato dall’art. 3 del decreto del Capo del Dipartimento
dei trasporti terrestri 7
febbraio 2007, n. 372 possono svolgere corsi per il recupero
punti della CQC e per il
certificato di abilitazione professionale di tipo KB le
autoscuole, i centri di istruzione
automobilistica e gli enti autorizzati a svolgere corsi di
formazione iniziale per il
conseguimento della CQC.Ai sensi dell’art. 5 del citato decreto,
l’avvio del corso deve essere comunicato al
competente Ufficio Motorizzazione civile con un preavviso di
almeno sette giorni. In tale
comunicazione sono indicati:
a) i giorni e gli orari delle lezioni;
b) i docenti;
c) il responsabile del corso;
d) l'elenco degli iscritti;
e) la sede del corso.
Possono svolgere attività di docenza dei corsi per il recupero
dei punti della CQC e dei
certificati di abilitazione professionale di tipo KB:
a) insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto
attività, negli ultimi
cinque anni, per almeno tre anni;
b) esperto in materia di organizzazione aziendale con
particolare riguardo alle
imprese di autotrasporto che abbia maturato almeno 3 anni di
esperienza in
un’impresa di autotrasporto negli ultimi cinque anni o che abbia
pubblicato testi
specifici sull’attività giuridica-amministrativa
dell’autotrasporto. Sono equiparati
all’esperto di organizzazione aziendale gli insegnanti di teoria
di cui al punto a) che
abbiano conseguito l’attestato di idoneità per l’accesso alla
professione sia per
l’autotrasporto di persone che di cose, nonché i soggetti che
hanno svolto, per
almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza
nell’ambito di corsi di
formazione connessi all’attività di autotrasporto.
Il possesso dei requisiti richiesti al personale docente può
essere attestato anche per
mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445).
9. Termini di
applicazione
L’art. 8 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti
terrestri 7 febbraio 2007, n.
371 stabilisce che:
- per quel che concerne il trasporto persone, l’obbligo
di condurre veicoli con la CQC
decorre dal 10 settembre 2008;
- per quel che concerne il trasporto di cose, l’obbligo di
condurre veicoli con la CQC
decorre dal 10 settembre 2009.
I conducenti che conseguono la patente di guida della categoria
C o CE, ovvero il
certificato di abilitazione professionale di tipo KD a decorrere
dalla data di entrata in
vigore del decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti
terrestri 7 febbraio 2007, n.
371, non potranno ottenere, per documentazione, la CQC, ma
dovranno seguire il corso e
sostenere il relativo esame.
Dal 10 settembre 2008 non saranno più rilasciati (né per
conseguimento né per
duplicato) i certificati di abilitazione professionale di tipo
KD. Parimenti, a decorrere dal
10 settembre 2009 non saranno più rilasciati i certificati di
abilitazione professionale di
tipo KC. I conducenti che conseguono la patente di guida della
categoria C o CE, ovvero il
certificato di abilitazione professionale di tipo KD
successivamente alla data di
pubblicazione del decreto del Capo del Dipartimento dei
trasporti terrestri 7 febbraio
2007, n. 371, potranno condurre veicoli adibiti al trasporto
persone fino al 9 settembre2008, ovvero adibiti al trasporto di
merci fino al 9 settembre 2009.
10. Informazioni conclusive
I decreti di attuazione del decreto legislativo 286/2005,
entreranno in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale. Con file avvisi
la scrivente Direzione darà comunicazione dell’avvenuta
pubblicazione dei provvedimenti
in questione.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Sergio DONDOLINI |