DECRETO
MINISTERIALE
18
dicembre 2000 (G.U. n. 300 del 27.12.2000)
IL
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto l’art.
6, comma 1, del nuovo codice della strada,
approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 e successive modificazioni;
Viste le
relative disposizioni attuative contenute nel
regolamento di attuazione e di esecuzione del
nuovo codice della strada, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495 e successive modificazioni;
Considerato
che, al fine di garantire in via prioritaria
migliori condizioni di sicurezza nella
circolazione stradale, nei periodi di maggior
intensità della stessa, si rende necessario
limitare la circolazione, fuori dai centri
abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli,
per il trasporto di cose, aventi massa complessiva
massima autorizzata superiore a 7,5 t;
Considerato
che, per le stesse motivazioni, si rende
necessario limitare la circolazione dei veicoli
eccezionali e di quelli adibiti a trasporti
eccezionali nonché dei veicoli che trasportano
merci pericolose ai sensi dell’art. 168, commi 1
e 4, del nuovo codice della strada ;
Decreta:
Art.
1
1. Si dispone
di vietare la circolazione, fuori dai centri
abitati, ai veicoli ed ai complessi di
veicoli, per il trasporto di cose, di
massa complessiva massima autorizzata superiore a
7,5 t, nei giorni festivi e negli altri
particolari giorni dell’anno 2001 di seguito
elencati:
a)
|
tutte
le domeniche dei mesi gennaio, febbraio,
marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre,
dalle ore 8 alle ore 22;
|
b)
|
tutte
le domeniche dei mesi di maggio, giugno,
luglio, agosto e settembre, dal 7 alle ore
24;
|
c)
|
dalle
ore 8 alle ore 22 del gennaio;
|
d)
|
dalle
ore 8 alle ore 22 del 6 gennaio;
|
e)
|
dalle
ore 16 alle ore 22 del 13 aprile;
|
f)
|
dalle
ore 8 alle ore 22 del 14 aprile;
|
g)
|
dalle
ore 8 alle ore 22 del 16 aprile;
|
h)
|
dalle
ore 8 alle ore 22 del 25 aprile;
|
i)
|
dalle
ore 8 alle ore 22 del 28 aprile;
|
j)
|
dalle
ore 7 alle ore 24 del maggio;
|
k)
|
dalle
ore 7 alle ore 24 del 30 giugno;
|
l)
|
dalle
ore 7 alle ore 24 del 7 luglio;
|
m)
|
dalle
ore 7 alle ore 24 del 14 luglio;
|
n)
|
dalle
ore 7 alle ore 24 del 21 luglio;
|
o)
|
dalle
ore 16 alle ore 24 del 27 luglio;
|
p)
|
dalle
ore 7 del 28 luglio alle ore 7 del 29
luglio;
|
q)
|
dalle
ore 7 alle ore 24 del 4 agosto;
|
r)
|
dalle
ore 7 alle ore 24 dell’11 agosto;
|
s)
|
dalle
ore 7 alle ore 24 del 15 agosto;
|
t)
|
dalle
ore 7 del 18 agosto alle ore 7 del 19
agosto;
|
u)
|
dalle
ore 7 alle ore 24 del 25 agosto;
|
v)
|
dalle
ore 7 alle ore 24 del settembre;
|
w)
|
dalle
ore 7 alle ore 24 dell’8 settembre;
|
x)
|
dalle
ore 8 alle ore 22 del novembre;
|
y)
|
dalle
ore 8 alle ore 22 dell’8 dicembre;
|
z)
|
dalle
ore 8 alle ore 22 del 25 dicembre;
|
aa)
|
dalle
ore 8 alle ore 22 del 26 dicembre.
|
|
2.
Per i complessi di veicoli costituiti da
un trattore ed un semirimorchio, nel
caso in cui circoli su strada il solo
trattore, il limite di massa di cui
al comma precedente deve
essere riferito unicamente al trattore
medesimo; la massa del trattore,
nel caso in cui quest’ultimo non sia atto
al carico, coincide con la tara della stesso.
|
|
|
Art.
2
1. Per i
veicoli provenienti dall’estero e dalla
Sardegna, muniti di idonea documentazione
attestante l’origine del viaggio, l’orario di
inizio del divieto è posticipato di ore quattro.
2. Per i
veicoli diretti all’estero e in Sardegna, muniti
di idonea documentazione attestante la
destinazione del viaggio, l’orario di termine
del divieto è anticipata di ore due.
3. Tale
anticipazione è estesa a ore quattro per i
veicoli diretti agli interporti di rilevanza
nazionale (Bologna, Padova, Verona Q. Europa,
Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Novara e Parma
Fontevivo) e ai terminals intermodali di Busto
Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, e
che trasportano merci destinate, tramite gli
stessi, all’estero. Detti veicoli devono essere
muniti di idonea documentazione (ordine di
spedizione) attestante la destinazione delle
merci.
4. Per i
veicoli che circolano in Sardegna, provenienti o
diretti verso la rimanente parte del territorio
nazionale, purché muniti di idonea documentazione
attestante rispettivamente l’origine o la
destinazione del viaggio, l’orario di inizio e
termine del divieto è rispettivamente posticipato
e anticipato di ore due.
5. Ai fini
dell’applicazione dei precedenti commi, i
veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica
di San Marino e Città del Vaticano, o diretti
negli stessi, sono assimilati ai veicoli
provenienti o diretti all’interno del territorio
nazionale.
Art.
3
1.
Il divieto di cui all’art. 1 non trova
applicazione per i veicoli e per i
complessi di veicoli, di seguito elencati, anche
se circolano scarichi:
a)
|
adibiti
a pubblico servizio per interventi urgenti e
di emergenza, o che trasportano materiali ed
attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del
fuoco, Protezione civile, etc.);
|
b)
|
militari,
per comprovate necessità di servizio, e
delle forze di polizia;
|
c)
|
utilizzati
dagli enti proprietari o concessionari di
strade per motivi urgenti di servizio;
|
d)
|
delle
amministrazioni comunali contrassegnati con
la dicitura “servizio nettezza urbana”
nonché quelli che, per conto delle
amministrazioni comunali, effettuano il
servizio “smaltimento rifiuti”, purché
muniti di apposita documentazione rilasciata
dall’amministrazione comunale;
|
e)
|
appartenenti
al Ministero delle poste e telecomunicazioni
o alle Poste italiane S.p.a., purché
contrassegnati con l’emblema “PT” o
con l’emblema “Poste Italiane”, nonché
quelli di supporto, purché muniti di
apposita documentazione rilasciata
dall’amministrazione delle poste e
telecomunicazioni, anche estera;
|
f)
|
del
servizio radiotelevisivo, esclusivamente per
urgenti e comprovate ragioni di servizio;
|
g)
|
adibiti
al trasporto di carburanti o combustibili,
liquidi o gassosi, destinati alla
distribuzione e consumo;
|
h)
|
adibiti
al trasporto esclusivamente di animali
destinati a gareggiare in manifestazioni
agonistiche autorizzate, da effettuarsi od
effettuate nelle quarantotto ore;
|
i)
|
adibiti
esclusivamente al servizio di ristoro a
bordo degli aeromobili o che trasportano
motori e parti di ricambio di aeromobili;
|
l)
|
adibiti
al trasporto di forniture di viveri o di
altri servizi indispensabili destinati alla
marina mercantile, purché muniti di idonea
documentazione;
|
m)
|
adibiti
esclusivamente al trasporto di:
|
|
m1)
|
giornali,
quotidiani e periodici;
|
|
m2)
|
prodotti
per uso medico;
|
|
m3)
|
latte,
escluso quello a lunga conservazione, o di
liquidi alimentari, purché, in
quest’ultimo caso, gli stessi trasportino
latte o siano diretti al caricamento dello
stesso.
|
Detti veicoli
devono essere muniti di cartelli
indicatori di colore verde delle dimensioni di
0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa
in nero la lettera “d” minuscola di
altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben
visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
n)
|
classificati
macchine agricole ai sensi dell’art. 57
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 , e successive modificazioni, adibite al
trasporto di cose, che circolano su strade
non statali;
|
o)
|
costituiti
da autocisterne adibite al trasporto di
acqua per uso domestico;
|
p)
|
adibiti
allo spurgo di pozzi neri o condotti
fognari;
|
q)
|
per
il trasporto di derrate alimentari
deperibili in regime ATP di massa
complessiva massima autorizzata non
superiore a 14 t.
|
|
|
Art.
4
1. Dal divieto
di cui all’art. 1 sono
esclusi, purché muniti di autorizzazione
prefettizia:
a)
|
i
veicoli adibiti al trasporto di prodotti,
quali frutta e ortaggi freschi, carni e
pesci freschi, fiori recisi, animali vivi
destinati alla macellazione o provenienti
dall’estero, latticini freschi, derivati
del latte freschi, sementi vive e altri
prodotti che, per la loro intrinseca natura
o per fattori climatici e stagionali, sono
soggetti ad un rapido deperimento e che
pertanto necessitano di un tempestivo
trasferimento dai luoghi di produzione a
quelli di deposito o vendita;
|
b)
|
i
veicoli ed i complessi di veicoli,
classificati macchine agricole, destinati al
trasporto di cose, che circolano su strade
statali;
|
c)
|
i
veicoli adibiti al trasporto di cose, per
casi di assoluta necessità ed urgenza.
|
2.
I veicoli di cui ai punti a) e c) del
precedente comma autorizzati alla
circolazione in deroga, devono altresì
essere muniti di cartelli indicatori di
colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di
base e 0,40 m di altezza, con impressa in
nero la lettera “a” minuscola di altezza
pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile
su ciascuna delle fiancate e sul retro.
|
Art.
5
1. Per i
veicoli di cui al punto a) del comma 1 dell’art.
4, le richieste di autorizzazione a circolare in
deroga devono essere inoltrate, almeno dieci
giorni prima della data in cui si chiede di poter
circolare, di norma alla prefettura della
provincia di partenza, la quale, accertata la
reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti
di cui al punto a) del comma 1 dell’art. 4, ove
non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il
provvedimento autorizzativo sul quale sarà
indicato:
a)
|
l’arco
temporale di validità, non superiore a tre
mesi o, solo per le necessità connesse alle
campagne di produzione agricola, per il
periodo corrispondente alle stesse, che in
ogni caso deve essere indicato;
|
b)
|
la
targa del veicolo autorizzato alla
circolazione; possono essere indicate le
targhe di più veicoli se connessi alla
stessa necessità;
|
c)
|
le
località di partenza e di arrivo, nonché i
percorsi consentiti in base alle situazioni
di traffico. Se l’autorizzazione investe
solo l’ambito di una provincia può essere
indicata l’area territoriale ove è
consentita la circolazione, specificando le
eventuali strade sulle quali permanga il
divieto;
|
d)
|
il
prodotto o i prodotti per il trasporto dei
quali è consentita la circolazione;
|
e)
|
la
specifica che il provvedimento autorizzativo
è valido solo per il trasporto dei prodotti
indicati nella richiesta e che sul veicolo
deve essere fissato in modo ben visibile, su
ciascuna delle fiancate e sul retro, un
cartello indicatore di colore verde, delle
dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di
altezza, con impressa in nero la lettera
“a” minuscola di altezza pari a 0,20 m.
|
|
2.
Per i veicoli e complessi di veicoli di cui
al punto b) del comma 1 dell’art. 4, le
richieste di autorizzazione a circolare in
deroga devono essere inoltrate, almeno dieci
giorni prima della data in cui si chiede di
poter circolare, alla prefettura della
provincia interessata la quale rilascia il
provvedimento autorizzativo sul quale sarà
indicato:
|
a)
|
l’arco
temporale di validità, corrispondente alla
durata della campagna di produzione agricola
che in casi particolari può essere esteso
all’intero anno solare;
|
b)
|
le
targhe dei veicoli singoli o che
costituiscono complessi di veicoli, con
l’indicazione delle diverse tipologie di
attrezzature di tipo portato o semiportato,
autorizzati a circolare;
|
c)
|
l’area
territoriale ove è consentita la
circolazione specificando le eventuali
strade sulle quali permanga il divieto.
|
|
3.
Per le autorizzazioni di cui al punto a) del
comma 1 dell’art. 4, nel caso in cui sia
comprovata la continuità dell’esigenza di
effettuare, da parte dello stesso soggetto,
più viaggi in regime di deroga e la
costanza della tipologia dei prodotti
trasportati, è ammessa la facoltà, da
parte della prefettura, di rinnovare, anche
più di una volta ed in ogni caso non oltre
il termine dell’anno solare,
l’autorizzazione concessa, mediante
l’apposizione di un visto di convalida, a
seguito di richiesta inoltrata da parte del
soggetto interessato.
|
|
|
Art.
6
1. Per i
veicoli di cui al punto c) del comma 1 dell’art.
4, le richieste di autorizzazione a circolare in
deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di
norma alla prefettura della provincia di partenza,
la quale, valutate le necessità e le urgenze
prospettate, in relazione alle condizioni locali e
generali della circolazione, può rilasciare il
provvedimento autorizzativo sul quale sarà
indicato:
a)
|
il
giorno di validità; l’estensione a più
giorni è ammessa solo in relazione alla
lunghezza del percorso da effettuare;
|
b)
|
la
targa del veicolo autorizzato;
l’estensione a più targhe è ammessa solo
in relazione alla necessità di suddividere
il trasporto in più parti;
|
c)
|
le
località di partenza e di arrivo, nonché
il percorso consentito in base alle
situazioni di traffico;
|
d)
|
il
prodotto oggetto del trasporto;
|
e)
|
la
specifica che il provvedimento autorizzativo
è valido solo per il trasporto di quanto
richiesto e che sul veicolo devono essere
fissati cartelli indicatori, con le
caratteristiche e le modalità già
specificate all’art. 5, comma 1, punto e).
|
2.
Per le autorizzazioni di cui all’art. 4,
comma 1, punto c), limitatamente ai veicoli
utilizzati per lo svolgimento di fiere e
mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto
di attrezzature per spettacoli, nel caso in
cui sussista, da parte dello stesso
soggetto, l’esigenza di effettuare più
viaggi in regime di deroga per la stessa
tipologia dei prodotti trasportati, le
prefetture, ove non sussistono motivazioni
contrarie, rilasciano un’unica
autorizzazione di validità temporale non
superiore a tre mesi, sulla quale possono
essere diversificate, per ogni giornata in
cui è ammessa la circolazione in deroga, la
targa dei veicoli autorizzati, il percorso
consentito, le eventuali prescrizioni.
|
Art.
7
1.
L’autorizzazione alla circolazione in deroga, di
cui all’art. 4, può essere rilasciata anche
dalla prefettura nel cui territorio di competenza
ha sede la ditta che esegue il trasporto o che è
comunque interessata all’esecuzione del
trasporto. In tal caso la prefettura nel cui
territorio di competenza ha inizio il viaggio che
viene effettuato in regime di deroga deve fornire
il proprio preventivo benestare.
2. Per i
veicoli provenienti dall’estero, la domanda di
autorizzazione alla circolazione può essere
presentata alla prefettura della provincia di
confine, dove ha inizio il viaggio in territorio
italiano, anche dal committente o dal destinatario
delle merci o da una agenzia di servizi a ciò
delegata dagli interessati.
In tali casi,
per la concessione delle autorizzazioni i signori
prefetti dovranno tenere conto, in particolare,
oltre che dei comprovati motivi di urgenza e
indifferibilità del trasporto, anche della
distanza della località di arrivo, del tipo di
percorso e della situazione dei servizi presso le
località di confine.
3.
Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti
in Sicilia, i signori prefetti dovranno tener
conto, nel rilascio delle autorizzazioni di cui
all’art. 4, comma 1, lettere a) e c), anche
delle difficoltà derivanti dalla specifica
posizione geografica della Sicilia e in
particolare dai tempi necessari per le operazioni
di traghettamento.
4. Durante i
periodi di divieto i prefetti nel cui territorio
ricadano posti di confine potranno autorizzare, in
via permanente, i veicoli provenienti
dall’estero a raggiungere aree attrezzate per la
sosta, autoporti, site in prossimità della
frontiera.
Art.
8
1. Per i
veicoli eccezionali o adibiti a trasporti
eccezionali il calendario dei divieti di
circolazione, di cui all’art. 1, è integrato
con i seguenti ulteriori periodi: dal 22 giugno al
9 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdì
alle ore 24 della domenica successiva; dal 2 al 17
giugno e dal 15 al 23 settembre compresi, dalle
ore 16 di ogni sabato alle ore 24 della domenica
successiva. Tali integrazioni non si applicano per
i veicoli eccezionali “mezzi d’opera” che
circolano nei limiti di massa complessiva a pieno
carico entro i limiti legali di massa intendo per
tali quelli fissati dall’art. 62 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .
Art.
9
1. Il
calendario di cui all’art. 1, così come
integrato dall’art. 8, non si applica per i
veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli
eccezionali:
a)
|
adibiti
a pubblico servizio per interventi urgenti e
di emergenza, o che trasportano materiali ed
attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del
fuoco, Protezione civile, etc.);
|
b)
|
militari,
per comprovate necessità di servizio, e
delle forze di polizia;
|
c)
|
utilizzati
dagli enti proprietari o concessionari di
strade per motivi urgenti di servizio;
|
d)
|
delle
amministrazioni comunali contrassegnati con
la dicitura “servizio nettezza urbana”
nonché quelli che per conto delle
amministrazioni comunali effettuano il
servizio “smaltimento rifiuti” purché
muniti di apposita documentazione rilasciata
dall’amministrazione comunale;
|
e)
|
appartenenti
al Ministero delle poste e telecomunicazioni
o alle Poste italiane s.p.a., purché
contrassegnati con l’emblema “PT” o
con l’emblema “Poste Italiane”, nonché
quelli di supporto, purché muniti di
apposita documentazione rilasciata
dall’amministrazione delle poste e
telecomunicazioni, anche estera;
|
f)
|
del
servizio radiotelevisivo, esclusivamente per
urgenti e comprovate ragioni di servizio;
|
g)
|
adibiti
al trasporto di carburanti e combustibili
liquidi o gassosi destinati alla
distribuzione e consumo;
|
h)
|
macchine
agricole, eccezionali ai sensi dell’art.
104, comma 8, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 , e successive
modificazioni, che circolano su strade non
statali.
|
|
|
Art.
10
1. Per i
veicoli eccezionali o adibiti a trasporti
eccezionali, le prefetture possono dare
autorizzazioni alla circolazione, fermo restando
l’assenso degli enti proprietari e concessionari
delle strade interessate al transito,
esclusivamente per esigenze motivate, documentate,
gravi ed indifferibili, secondo le stesse modalità
già fissate agli articoli 5, 6 e 7.
2. Il suddetto
assenso può essere richiesto dagli interessati e
rilasciato dagli enti proprietari e concessionari
delle strade contestualmente all’autorizzazione
alla circolazione rilasciata ai sensi dell’art.
10 o dell’art. 104 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
Art.
11
1. Il trasporto
delle merci pericolose comprese nella classe 1
della classifica di cui all’art. 168, comma 1,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, è vietato comunque,
indipendentemente dalla massa complessiva massima
del veicolo, oltrechè nei giorni di calendario
indicati all’art. 1 dal giugno al 23 settembre
compresi, dalle ore 18 di ogni venerdì alle ore
24 della domenica successiva.
2. Per tali
trasporti non sono ammesse autorizzazioni
prefettizie alla circolazione ad eccezione del
trasporto di fuochi artificiali rientranti nella
IV e V categoria, previste nell’allegato A al
regolamento per l’esecuzione del testo unico 18
giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga
nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo
gli itinerari e nei periodi temporali richiesti,
previa verifica di compatibilità con le esigenze
della sicurezza della circolazione stradale.
3. In deroga al
divieto di cui al comma 1 possono altresì essere
rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi
di necessità ed urgenza, per la realizzazione di
opere di interesse nazionale per le quali siano
previsti tempi di esecuzione estremamente
contenuti in modo tale da rendere indispensabile,
sulla base di specifica documentazione rilasciata
dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo
continuo anche nei giorni festivi. Dette
autorizzazioni potranno essere rilasciate
limitatamente a tratti stradali interessati da
modesti volumi di traffico e di estensione
limitata ai comuni limitrofi al cantiere
interessato, ed in assenza di situazioni che
possano costituire potenziale pericolo in
dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle
stesse autorizzazioni saranno indicati gli
itinerari, gli orari e le modalità che gli stessi
prefetti riterranno necessari ed opportuni nel
rispetto delle esigenze di massima sicurezza del
trasporto e della circolazione stradale. Dovranno
essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si
ritiene prevedibile la massima affluenza di
traffico veicolare turistico nella zona
interessata dalla deroga.
Art.
12
1. Le
autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono
estendibili: ai veicoli che circolano scarichi,
unicamente nel caso in cui tale circostanza si
verifichi nell’ambito di un ciclo lavorativo che
comprenda la fase del trasporto e che deve
ripetersi nel corso della stessa giornata
lavorativa; ai veicoli a temperatura controllata
che effettuano il viaggio di ritorno a vuoto e che
sono stati autorizzati ad eseguire il viaggio di
andata per il trasporto di prodotti deperibili.
Art.
13
1. Le
prefetture attueranno, ai sensi dell’art. 6,
comma 1, del nuovo codice della strada, approvato
con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, le direttive contenute
nel presente decreto e provvederanno a darne
conoscenza alle amministrazioni regionali,
provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente
od associazione interessati.
Il presente
decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 18
dicembre 2000
Registrato
alla Corte dei conti il 20 dicembre 2000
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 101
Il
Ministro: NESI
|