MINISTERO
DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DELIBERAZIONE
26 ottobre 2000
Determinazione
della misura delle quote da versare, per l'anno
2001, da parte delle imprese iscritte all'albo
degli autotrasportatori. (Deliberazione
n. 15/00).
IL
PRESIDENTE
del
Comitato centrale per l'albo nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi
Riunitosi
nella seduta del 26 ottobre 2000;
Vista
la legge 6 giugno 1974, n. 298;
Vista
la legge 27 maggio 1993, n. 162;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 7
novembre 1994, n. 681, recante norme sul sistema
delle spese derivanti dal funzionamento del
Comitato centrale per l'albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi;
Considerato
che occorre stabilire la misura delle quote dovute
dagli autotrasportatori in rapporto al numero, al
tipo ed alla portata dei veicoli, al fine di
sopperire alle spese da sostenere durante l'anno
2001 per il funzionamento dei comitati centrale e
provinciali per l'albo degli autotrasportatori,
nonche' per la tenuta degli albi provinciali;
Considerate
le necessita' occorrenti per garantire un corretto
e produttivo funzionamento delle strutture dei
comitati centrali e provinciali, nonche' per
l'integrale adempimento da parte di questi di
tutte le competenze e funzioni loro attribuite
dalla legge n. 298/1974, dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 681/1994 e dalla
legge n. 454/1997;
Tenuto
conto delle proposte formulate e discusse nella
predetta seduta del Comitato centrale del 26
ottobre 2000, e riportate nel relativo verbale;
Rilevato
che il numero dei veicoli destinati al trasporto
di cose per conto di terzi, attualmente in
circolazione nel Paese risulta di circa 400.000;
Delibera:
Art.
1.
Le
imprese iscritte all'albo alla data del 31
dicembre 2000, debbono corrispondere entro la
stessa data sul
conto corrente postale n. 34171009,
intestato al Comitato centrale per l'albo
nazionale delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di
terzi, la quota relativa all'anno 2001,
nella misura determinata ai sensi del successivo
art. 2.
Al
fine di agevolare il versamento della quota
sara' recapitato, a cura del Comitato centrale,
presso la sede di ciascuna impresa iscritta, il
bollettino di versamento gia' stampato e
compilato.
In
caso di mancato recapito del bollettino entro la
data del 15 dicembre 2000, l'impresa e'
comunque tenuta ad effettuare il versamento entro
la predetta data del 31
dicembre 2000, sulla base di quanto
indicato all'art. 2, utilizzando un normale
bollettino di versamento sul quale dovra' essere
indicato il conto corrente postale n. 34171009,
intestato al Comitato centrale per l'albo
nazionale delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di
terzi ed a retro il proprio numero di iscrizione
all'albo ed il riferimento alla quota di
iscrizione per l'anno 2001.
Qualora
non venga effettuato il versamento entro il
termine di cui al primo comma, l'iscrizione
all'albo verra' sospesa con la procedura prevista
dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974,
n. 298.
Art.
2.
La
quota da versare per l'anno 2001, e' stabilita
nelle seguenti misure:
1) |
Quota
fissa di iscrizione da versare
da parte di tutte le imprese comunque
iscritte all'albo.... |
£
40.000 |
2) |
Ulteriore
quota (in aggiunta a quella di
cui al precedente punto 1) dovuta da ogni
impresa in relazione alla dimensione
numerica del proprio parco veicolare, qualunque
sia la massa dei veicoli con cui
esercitano l'attività di
autotrasporto: |
|
|
a) |
imprese
iscritte all'albo che esercitano l'attività
con un numero
di veicoli da 2 a 5 |
£
10.000 |
|
b) |
imprese
iscritte all'albo che esercitano l'attività
con un numero di veicoli da
6 a 10 |
£
20.000 |
|
c) |
imprese
iscritte all'albo che esercitano l'attività
con un numero di veicoli da
11 a 50 |
£
50.000 |
|
d) |
imprese
iscritte all'albo che esercitano l'attività
con un numero di veicoli da
51 a 100 |
£
200.000 |
|
e) |
imprese
iscritte all'albo che esercitano l'attività
con un numero di veicoli da
101 a 200 |
£
500.000 |
|
f) |
imprese
iscritte all'albo che esercitano l'attività
con un numero di veicoli
superiori a 200 |
£
1.000.000 |
3) |
ulteriore
quota (in aggiunta a quelle di
cui ai precedenti punti 1 e 2) dovuta
dall'impresa per ogni veicolo
di massa complessiva superiore a 6.000
chilogrammi di cui la stessa è titolare: |
|
|
a) |
per
ogni veicolo, dotato di capacità di
carico, con massa complessiva da
6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché
per ogni trattore con peso
rimorchiabile da 6.001 a 11.500
chilogrammi |
£
10.000 |
|
b) |
per
ogni veicolo, dotato di capacità di
carico, con massa complessiva da 11.501
a 26.000 chilogrammi, nonché per
ogni trattore con peso rimorchiabile da
11.501 a 26.000 chilogrammi |
£
15.000 |
|
c) |
per
ogni veicolo, dotato di capacità di
carico, con massa complessiva oltre
i 26.000 chilogrammi, nonché per
ogni trattore con peso rimorchiabile
oltre i 26.000 chilogrammi |
£
20.000 |
Art.
3.
La
prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa
all'anno 2001, deve essere fornita al competente
comitato provinciale per l'albo entro il 30
gennaio 2001.
Roma,
26 ottobre 2000
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