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AUTOTRASPORTO

QUOTE DA VERSARE PER L'ANNO 2001 DA PARTE DELLE IMPRESE ISCRITTE ALL'ALBO

            

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DELIBERAZIONE 26 ottobre 2000

Determinazione della misura delle quote da versare, per l'anno 2001, da parte delle imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori. (Deliberazione n. 15/00).

IL PRESIDENTE
del Comitato centrale per l'albo nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi

Riunitosi nella seduta del 26 ottobre 2000;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Vista la legge 27 maggio 1993, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Considerato che occorre stabilire la misura delle quote dovute dagli autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli, al fine di sopperire alle spese da sostenere durante l'anno 2001 per il funzionamento dei comitati centrale e provinciali per l'albo degli autotrasportatori, nonche' per la tenuta degli albi provinciali;

Considerate le necessita' occorrenti per garantire un corretto e produttivo funzionamento delle strutture dei comitati centrali e provinciali, nonche' per l'integrale adempimento da parte di questi di tutte le competenze e funzioni loro attribuite dalla legge n. 298/1974, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 681/1994 e dalla legge n. 454/1997;

Tenuto conto delle proposte formulate e discusse nella predetta seduta del Comitato centrale del 26 ottobre 2000, e riportate nel relativo verbale;

Rilevato che il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi, attualmente in circolazione nel Paese risulta di circa 400.000;

Delibera:

Art. 1.

Le imprese iscritte all'albo alla data del 31 dicembre 2000, debbono corrispondere entro la stessa data sul conto corrente postale n. 34171009, intestato al Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, la quota relativa all'anno 2001, nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

Al fine di agevolare il versamento della quota sara' recapitato, a cura del Comitato centrale, presso la sede di ciascuna impresa iscritta, il bollettino di versamento gia' stampato e compilato.

In caso di mancato recapito del bollettino entro la data del 15 dicembre 2000, l'impresa e' comunque tenuta ad effettuare il versamento entro la predetta data del 31 dicembre 2000, sulla base di quanto indicato all'art. 2, utilizzando un normale bollettino di versamento sul quale dovra' essere indicato il conto corrente postale n. 34171009, intestato al Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi ed a retro il proprio numero di iscrizione all'albo ed il riferimento alla quota di iscrizione per l'anno 2001.

Qualora non venga effettuato il versamento entro il termine di cui al primo comma, l'iscrizione all'albo verra' sospesa con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 2.

La quota da versare per l'anno 2001, e' stabilita nelle seguenti misure:

1) Quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all'albo.... £  40.000
2) Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano  l'attività di autotrasporto:

a) imprese iscritte all'albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 2 a 5 £ 10.000

b) imprese iscritte all'albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 6 a 10 £  20.000

c) imprese iscritte all'albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 11 a 50 £  50.000

d) imprese iscritte all'albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 51 a 100 £  200.000

e) imprese iscritte all'albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 101 a 200 £  500.000

f) imprese iscritte all'albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli superiori a 200 £  1.000.000
3) ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2) dovuta dall'impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:

a) per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi £  10.000

b) per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi £  15.000

c) per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre i 26.000 chilogrammi £  20.000

Art. 3.

La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2001, deve essere fornita al competente comitato provinciale per l'albo entro il 30 gennaio 2001.

Roma, 26 ottobre 2000

 

 

 
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