MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO
MINISTERIALE 14
novembre 2001
(G.U.
n. 273 del 23.11.2001)
Revisione
periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori
- Calendario per l'anno 2002.
IL
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
Visto
l'art. 80, comma 1, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni ed integrazioni (codice della
strada)
Visto
l'art. 238 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
Visto
il regolamento recante norme sulla revisione
generale periodica dei veicoli a motore e
loro rimorchi, approvato con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 6
agosto 1998, n. 408, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre
1998;
Visto
il decreto ministeriale 16 gennaio 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48
del 28 febbraio 2000 , con il quale il
Ministro dei trasporti e della navigazione
ha dettato disposizioni per la revisione
periodica di motocicli e ciclomotori;
Ritenuto
di dover allineare la periodicità delle
revisioni dei suddetti veicoli ai termini
previsti dall'art. 80, comma 3 del citato
decreto legislativo n. 285 del 1992 ;
Considerato
che per il suddetto allineamento è
necessario programmare un piano di richiamo
compatibile con l'operatività dei soggetti
preposti alle revisioni e finalizzato
all'effettuazione di un numero di operazioni
tecniche tendenzialmente costante negli
anni;
Visto
il decreto ministeriale 7 dicembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296
del 20 dicembre 2000, con il quale il
Ministro dei trasporti e della navigazione
ha fissato il calendario delle revisioni dei
motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno
2001;
Tenuto
conto del parere circostanziato della
Commissione europea relativo alla notifica
italiana 2001/227/I del 22 maggio 2001,
riguardante norme sull'omologazione delle
apparecchiature per il controllo delle
emissioni inquinanti nel corso di prove per
la revisione periodica dei veicoli a motore
a due o tre ruote e le procedure di prova
dei gas di scarico;
Ritenuto,
sulla base del predetto parere
circostanziato, di dover differire i termini
per gli accertamenti sulle emissioni
inquinanti previsti dall'art. 2, comma 3,
del citato decreto ministeriale 7 dicembre
2000;
Decreta:
Art.
1 - 1. Fermo
restando quanto previsto dall'art. 80, commi
3 e 4, del citato decreto legislativo n. 285
del 1992, è disposta per l'anno 2002 la
revisione generale delle ulteriori seguenti
categorie di veicoli:
a
- ciclomotori di cui all'art. 52 del citato decreto
legislativo n. 285 del 1992 , compresi
i quadricicli leggeri di cui al decreto
ministeriale 5 aprile 1994 , per i quali sia
stato rilasciato il certificato di idoneità
tecnica per ciclomotore entro il 31 dicembre
1993, con esclusione di quelli che,
successivamente al 31 dicembre 2000, siano
stati sottoposti a visita e prova per
l'accertamento dei requisiti di idoneità
alla circolazione ai sensi degli articoli 75
o
80 del medesimo decreto legislativo n. 285
del 1992 ;
b
- motocicli, motocarrozzette, motoveicoli per
trasporto promiscuo, motocarri, mototrattori,
motoveicoli per trasporti specifici e
motoveicoli per uso speciale di cui
rispettivamente all'art. 53, lettere a), b),
c) , ad esclusione di quelli destinati al
servizio da piazza o di noleggio con
conducente, d), e), f) e g) del citato
decreto legislativo n. 285 del 1992,
immatricolati per la prima volta entro il 31
dicembre 1993, con esclusione di quelli che,
successivamente al 31 dicembre 2000, siano
stati sottoposti a visita e prova per
l'accertamento dei requisiti di idoneità
alla circolazione ai sensi degli articoli 75
o 80 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992
.
Art.
2 1.
La revisione è diretta ad accertare la
sussistenza, nelle categorie dei veicoli
indicati all'art. 1, delle condizioni di
sicurezza per la circolazione stradale e di
silenziosità.
2.
A tal fine, nell'effettuazione delle
operazioni di revisione, il controllo
tecnico deve essere effettuato, avuto
riguardo alla particolarità dei veicoli di
cui al precedente art. 1, sugli elementi
previsti dalla direttiva 96/96/CE del 20
dicembre 1996 del Consiglio dell'Unione
europea .
3.
Gli accertamenti relativi alle emissioni
inquinanti saranno effettuati con decorrenza
1° gennaio 2003, sulla base delle norme
contenute nelle direttive comunitarie di
prossima emanazione ovvero secondo le
direttive emanate, in mancanza di norme
comunitarie, dal Dipartimento dei trasporti
terrestri.
4.
A decorrere dal 1° gennaio 2003, sarà
anche effettuata la prova di velocità dei
ciclomotori, con le modalità definite dal
Dipartimento dei trasporti terrestri.
Art.
3 1.
Le operazioni di revisione di cui all'art.
1, devono essere effettuate nel corso
dell'anno 2002, secondo il seguente
calendario:
a
- entro il mese di marzo, per i veicoli di cui alla
lettera a) dell'art. 1, per i quali il
certificato di idoneità tecnica per
ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1
gennaio e il 31 marzo e per i veicoli di cui
alla lettera b) dell'art. 1, immatricolati
per la prima volta tra il 1° gennaio e il
31 marzo;
b
- entro il mese di giugno, per i veicoli di cui alla
lettera a) dell'art. 1, per i quali il
certificato di idoneità tecnica per
ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1
aprile e il 30 giugno e per i veicoli di cui
alla lettera b) dell'art. 1, immatricolati
per la prima volta tra il 1° aprile e il 30
giugno;
c
- entro il mese di settembre per i veicoli di cui alla
lettera a) dell'art. 1, per i quali il
certificato di idoneità tecnica per
ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1
luglio e il 30 settembre e per i veicoli di
cui alla lettera b) dell'art. 1,
immatricolati per la prima volta tra il 1
luglio e il 30 settembre;
d
- entro il mese di novembre, per i veicoli di cui alla
lettera a) dell'art. 1, per i quali il
certificato di idoneità tecnica per
ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1°
ottobre e il 31 dicembre e per i veicoli di
cui alla lettera b) dell'art. 1,
immatricolati per la prima volta tra il 1°
ottobre e il 31 dicembre.
Roma,
14 novembre 2001
Il
Ministro: LUNARDI |