Visto
l'art. 72 del nuovo codice della strada che ai commi 8, 9 e 10 stabilisce la competenza del Ministro dei
trasporti e della navigazione a decretare in materia di
norme di omologazione e di contrassegno di conformità dei
dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto
l'art. 77 del nuovo codice della strada che dettando norme sul controllo di conformità al tipo omologato dei
veicoli a motore, dei rimorchi e dei loro dispositivi di
equipaggiamento, stabilisce la competenza del Ministro dei
trasporti e della navigazione a decretare in materia;
Vista
la direttiva 80/780/CEE del Consiglio del 22 luglio 1980 ,
recepita con decreto del Ministro dei trasporti del 5
gennaio 1981 , pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 274 del 6 ottobre 1981 concernente
il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
ai retrovisori dei veicoli a motore a due ruote con o
senza carrozzetta ed al loro montaggio su tali veicoli;
Vista
la direttiva 78/1015/CEE del Consiglio del 23 novembre
1978 , concernente il riavvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile
ed ai dispositivi di scappamento dei motocicli recepita
con decreto del Ministro dei trasporti del 5 maggio 1979 ,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979 come da ultimo
emendata dalla direttiva 89/235/CEE recepita con
decreto del Ministro dei trasporti del 6 dicembre 1989
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1989 ;
Vista
la direttiva 92/61/CEE del Consiglio del 30 giugno 1992 ,
recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione del 5 aprile 1994 relativa
all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, nonché il decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 aprile
1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16
maggio 1997 che introduce una rettifica alle disposizioni transitorie;
Vista
la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 giugno 1997 , relativa ad alcuni elementi
o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre
ruote, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee n. L 266 del 18 agosto 1997, e la rettifica della
direttiva stessa, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee n. L 21 del 26 gennaio 2000;
Visto
il protocollo d'intesa tra Ministero dell'ambiente,
Ministero dei trasporti e della navigazione, ANCI,
Coordinamento assessori alla mobilità dei comuni
capoluogo delle aree metropolitane ed ANCMA sottoscritto
in data 18 novembre 1999;
ADOTTA
il
seguente decreto:
Art.
1
1.
Le disposizioni del presente decreto, si applicano:
a)
|
ai
pneumatici;
|
b)
|
ai
dispositivi di illuminazione e di segnalazione
luminosa;
|
c)
|
alle
sporgenze esterne;
|
d)
|
ai
retrovisori;
|
e)
|
alle
misure contro l'inquinamento atmosferico;
|
f)
|
ai
serbatoi di carburante;
|
g)
|
alle
misure contro la manomissione;
|
h)
|
alla
compatibilità elettromagnetica;
|
i)
|
al
livello sonoro ammissibile e al dispositivo di
scarico;
|
l)
|
ai
dispositivi di attacco e di agganciamento;
|
m)
|
agli
ancoraggi delle cinture di sicurezza ed alle cinture
di sicurezza;
|
n)
|
ai
vetri, ai tergicristalli nonchè ai dispositivi di
sbrinamento e di disappannamento, di tutti i tipi di
veicoli definiti all'art. 1 del decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione del 5 aprile 1994
di recepimento della direttiva 92/61/CEE.
|
|
|
Art.
2
1.
Le procedure per la concessione dell'approvazione per i
pneumatici, i dispositivi di illuminazione e di
segnalazione luminosa, i retrovisori, i serbatoi di
carburante, i dispositivi di scarico, le cinture di
sicurezza ed i vetri di un tipo di veicolo a motore a due
o a tre ruote e dell'approvazione di un tipo di
pneumatico, di un dispositivo di illuminazione e di
segnalazione luminosa, di retrovisore, di serbatoio di
carburante, di dispositivo di scarico, di cinture di
sicurezza e di vetri, in quanto componenti, nonchè le
condizioni per la libera circolazione di tali veicoli e
per la libera immissione sul mercato dei componenti, sono
quelle stabilite agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15 del decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione del 5 aprile 1994 di recepimento della direttiva 92/61/CEE .
2.
La procedura per la concessione dell'omologazione per
quanto riguarda le sporgenze esterne, le misure contro
l'inquinamento atmosferico, le misure contro la
manomissione, la compatibilità elettro-magnetica, il
livello sonoro ammissibile, i dispositivi di attacco dei
rimorchi e di agganciamento delle carrozzette, gli
ancoraggi delle cinture di sicurezza, il tergicristallo e
lavacristallo, i dispositivi di sbrinamento e di
disappannamento di un tipo di veicolo a motore a due o a
tre ruote, nonchè le condizioni per la libera
circolazione di tali veicoli sono quelle stabilite agli
articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 del
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
5 aprile 1994 di recepimento della direttiva 92/61/CEE .
Art.
3
1.
E' riconosciuta l'equivalenza tra le prescrizioni
stabilite ai capitoli 1 (pneumatici), 2 (dispositivi di
illuminazione e di segnalazione luminosa), 4 (retrovisori)
e 11 (cinture di sicurezza) indicati nell'art. 6 del
presente decreto e le prescrizioni stabilite dai
sottoelencati regolamenti dell'ECE/ONU - consultabili sul
sito Internet www.unece.org - nelle versioni vigenti alla
data del 18 agosto 1997:
a)
|
regolamenti
n. 30, 54, 64, 75, per quanto riguarda i pneumatici;
|
b)
|
regolamenti
n. 3, 19, 20, 37, 38, 50, 56, 57, 72, 82, per quanto
riguarda i dispositivi di illuminazione e di
segnalazione luminosa;
|
c)
|
regolamento
n. 81 per quanto riguarda i retrovisori;
|
d)
|
regolamento
n. 16 per quanto riguarda le cinture di sicurezza.
|
2.
Ai fini dell'equivalenza di cui al primo comma, le
prescrizioni di installazione di cui ai capitoli 1 e 11
del presente decreto si applicano anche ai dispositivi
approvati in conformità dei corrispondenti regolamenti
ECE/ONU.
3.
Le approvazioni ed i marchi di approvazione rilasciati
secondo le prescrizioni dei regolamenti di cui al comma 1
sono accettati in luogo delle approvazioni e dei marchi di
approvazione corrispondenti rilasciati a norma del
presente decreto.
Art.
4
1.
Le disposizioni del presente decreto sono di osservanza
obbligatoria.
2.
L'applicazione delle disposizioni dei capitoli 5, 8, 9
indicati nell'art. 6 del presente decreto è rinviata in
base alle indicazioni specifiche in essi contenute.
3.
In applicazione dell'art. 17 del decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 5 aprile 1994 modificato dal decreto del 15 aprile 1997, a decorrere dal 18 giugno
2003, non sarà più possibile la prima immissione in
circolazione dei veicoli indicati all'art. 1 del presente
decreto sprovvisti del certificato di conformità CE.
Art.
5
Sono
abrogati:
a)
|
il
decreto del Ministro dei trasporti del 5 gennaio
1981 di recepimento della direttiva 80/780/CEE
del Consiglio concernente il riavvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri ai retrovisori
dei veicoli a motore a due ruote con o senza
carrozzetta ed al loro montaggio su tali veicoli;
tuttavia, i dispositivi già approvati a norma
dell'allegato I del decreto sopra citato possono
continuare ad essere utilizzati;
|
b)
|
il
decreto del Ministro dei trasporti del 5 maggio
1979 di recepimento della direttiva
78/1015/CEE del Consiglio del 23 novembre 1978 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al livello sonoro ammissibile ed ai
dispositivi di scappamento dei motocicli;
|
c)
|
il
decreto del Ministro dei trasporti del 14 giugno
1988, n. 385, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 5 settembre 1988 di recepimento della direttiva 87/56/CEE della Commissione che
adegua al progresso tecnico la direttiva 78/1015/CEE
;
|
d)
|
il
decreto del Ministro dei trasporti del 6 dicembre
1989 di recepimento della direttiva 89/235/CEE della
Commissione che adegua al progresso tecnico le due
precedenti direttive.
|
2.
Ai sensi dell'art. 9, paragrafo 5, della direttiva
97/24/CE , le disposizioni della direttiva 89/336/CEE del
Consiglio del 3 maggio 1989, recepita con decreto
legislativo 4 dicembre 1989, n. 476, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alla compatibilità elettromagnetica, cessano di
applicarsi ai veicoli contemplati nel presente decreto.
Art.
6
1.
I capitoli sotto elencati ed i relativi allegati
costituiscono parte integrante del presente decreto:
a)
|
capitolo
1 - Pneumatici dei veicoli a motore a due o a tre
ruote e loro montaggio;
|
b)
|
capitolo
2 - Dispositivi di illuminazione e di segnalazione
luminosa dei veicoli a motore a due o a tre ruote;
|
c)
|
capitolo
3 - Sporgenze esterne dei veicoli a motore a due o
tre ruote;
|
d)
|
capitolo
4 - Retrovisori dei veicoli a motore a due o a tre
ruote;
|
e)
|
capitolo
5 - Misure contro l'inquinamento atmosferico
prodotto dai veicoli a motore a due o a tre ruote;
|
f)
|
capitolo
6 - Serbatoio di carburante dei veicoli a motore a
due o a tre ruote;
|
g)
|
capitolo
7 - Misure contro la manomissione dei ciclomotori a
due ruote e dei motocicli;
|
h)
|
capitolo
8 - Compatibilità elettromagnetica dei veicoli a
motore a due o a tre ruote e delle entità tecniche
elettriche o elettroniche;
|
i)
|
capitolo
9 - Livello sonoro ammissibile e dispositivo di
scarico dei veicoli a motore a due o a tre ruote;
|
l)
|
capitolo
10 - Dispositivi di attacco dei rimorchi dei veicoli
a motore a due o a tre ruote;
|
m)
|
capitolo
11 - Ancoraggi delle cinture di sicurezza e cinture
di sicurezza dei ciclomotori a tre ruote, dei
tricicli e dei quadricicli carrozzati;
|
n)
|
capitolo
12 - Vetri, tergicristallo, lavacristallo e
dispositivi di sbrinamento e di disappannamento dei
ciclomotori a tre ruote, dei tricicli e dei
quadricicli carrozzati.
|
Il
presente decreto acquista efficacia il giorno successivo a
quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma,
23 marzo 2001
p.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione: ANGELINI
Il
Ministro della sanità: VERONESI
Il
Ministro dell'ambiente: BORDON
|