LEGGE
22 marzo
2001, n. 85
(G.U.
n. 76 del 31.3.2001)
Delega
al Governo per la revisione del nuovo codice
della strada.
La
Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art.
1
Delega
al Governo per l’emanazione di
disposizioni integrative e correttive del
nuovo codice della strada
1.
Il Governo è delegato ad adottare, entro
nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta dei
Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti
e della navigazione, di concerto con gli
altri Ministri interessati, e nel rispetto
della procedura di cui all’articolo 4, un
decreto legislativo recante disposizioni
integrative e correttive del nuovo codice
della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, nonché della legislazione
vigente concernente la disciplina della
motorizzazione e della circolazione
stradale, in conformità ai principi ed ai
criteri direttivi di cui all’articolo 2.
2.
Il Governo è altresì delegato ad adottare,
anche con separati decreti legislativi, nei
termini e secondo le procedure di cui al
comma 1, nonché nel rispetto dei principi e
dei criteri direttivi di cui all’articolo
2, disposizioni per integrare, coordinare e
armonizzare il nuovo codice della strada con
le altre norme legislative comunque
rilevanti in materia, nonché disposizioni
di carattere transitorio.
Art.
2
Principi
e criteri direttivi
1.
I decreti legislativi di cui all’articolo
1 dovranno essere informati agli obiettivi
di tutela della sicurezza stradale e di
riduzione dei costi economici, sociali ed
ambientali derivanti dal traffico veicolare,
nonché di fluidità della circolazione
anche mediante utilizzo di nuove tecnologie,
sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a)
|
coordinare
e armonizzare il nuovo codice della
strada con le altre norme legislative
e con le norme comunitarie comunque
rilevanti in materia, nonché con le
norme derivanti dagli accordi
internazionali stipulati
dall’Italia;
|
b)
|
semplificare
e snellire le procedure, eliminando la
duplicazione delle competenze;
|
c)
|
disciplinare
in forma più dettagliata il potere di
ordinanza degli enti proprietari o
concessionari delle strade, nonché
dei soggetti delegati per la
regolamentazione del traffico,
attribuendo i poteri sostitutivi, in
caso di inerzia o di inosservanza
delle norme, al presidente della
giunta regionale o delle province
autonome, nonché, solo per esigenze
di carattere sovraregionale, al
Ministro dei lavori pubblici, e
comunque in caso di grave pregiudizio
o intralcio alla sicurezza della
circolazione;
|
d)
|
stabilire
che le funzioni ordinatorie demandate
ai prefetti vengano attribuite al
presidente della giunta regionale o
delle province autonome, fatte salve
le esigenze di ordine e sicurezza
pubblica;
|
e)
|
prevedere
che al Corpo di polizia penitenziaria
vengano attribuite anche le competenze
di agenti di polizia stradale
esclusivamente in relazione ai compiti
di istituto;
|
f)
|
rivedere
la disciplina della classificazione
delle strade, delle fasce di rispetto,
degli accessi, delle diramazioni,
della pubblicità e di ogni forma di
occupazione del suolo stradale, sulla
base dei seguenti ulteriori criteri:
|
|
1)
|
distinguere
in base ad idonei parametri tecnici
fra le autostrade con almeno tre
corsie di marcia per ogni senso di
marcia oltre alla corsia di emergenza,
le autostrade che non hanno tale
configurazione e le autostrade di
collegamento aperte al traffico
locale;
|
|
2)
|
prevedere,
senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, l’obbligatoria
installazione nelle autostrade e nelle
strade extraurbane di dispositivi per
accrescere la visibilità nelle ore
notturne e nei casi di diminuita
visibilità per eventi atmosferici,
l’obbligo di illuminare in maniera
adeguata i tratti autostradali nei
punti particolarmente pericolosi
ubicati in aree geografiche dove si
verifica con frequenza la presenza di
nebbia, nonchè la progressiva
generale introduzione di
pavimentazioni con effetto drenante e
di reti di protezione sui viadotti e
sui cavalcavia, nonchè di guard rail
idonei a garantire maggiore sicurezza,
in particolare lungo i tratti
fiancheggiati da alberi, corsi
d’acqua, precipizi, piloni o altre
fonti di pericolo. Gli eventuali
accessi o uscite con pagamento manuale
dovranno essere situati sulla corsia
più a destra;
|
|
3)
|
ai
fini della sicurezza stradale,
prevedere la realizzazione di apposite
aree di sosta destinate al traffico
commerciale;
|
|
4)
|
rivedere
la classificazione delle strade
vicinali, considerandole pubbliche o
private in relazione all’effettivo
utilizzo;
|
|
5)
|
prevedere
specifiche disposizioni per le aziende
agricole che tengano conto delle
necessità produttive in merito ad
accessi, pubblicità, piantagioni,
manutenzione delle ripe e delle
condotte dell’acqua;
|
g)
|
ai
soli fini della sicurezza e della
circolazione stradale, prevedere che
la competenza circa l’individuazione
dei centri abitati, indipendentemente
dal numero dei fabbricati, sia
attribuita, in deroga alla disciplina
generale in materia urbanistica, ai
comuni, i quali vi provvedono
periodicamente, anche in relazione
alle variazioni dell’assetto
urbanistico ed alle esigenze del
traffico;
|
h)
|
aggiornare
gli strumenti di pianificazione del
traffico, tenuto conto dei seguenti
ulteriori criteri:
|
|
1)
|
assicurare
il miglioramento delle condizioni di
accessibilità per gli utenti della
strada, con particolare riferimento
agli utenti deboli;
|
|
2)
|
garantire
il rispetto delle esigenze dei
portatori di handicap;
|
|
3)
|
assicurare
il coordinamento tra le diverse
modalità di trasporto;
|
|
4)
|
assicurare
la maggiore sicurezza della
circolazione stradale;
|
|
5)
|
assicurare
la riduzione dei consumi energetici,
dell’inquinamento atmosferico e
acustico e del congestionamento del
traffico;
|
|
6)
|
garantire
la salvaguardia dei beni storici e
artistici e delle zone sensibili dal
punto di vista ambientale, assicurando
prioritariamente l’equilibrio tra le
esigenze della mobilità e della
sicurezza e quelle di tutela
dell’ambiente;
|
|
7)
|
operare
una progressiva separazione del
traffico su gomma dal traffico
pedonale e ciclistico;
|
i)
|
stabilire
l’obbligo, per i comuni che non
siano già obbligati a redigere il
piano urbano del traffico, di definire
un programma di interventi per
accrescere la sicurezza stradale e per
migliorare la circolazione stradale
nei centri abitati;
|
l)
|
armonizzare
la normativa inerente agli strumenti
di pianificazione del traffico con
quella relativa agli altri strumenti
di pianificazione del territorio ed ai
piani di trasporto;
|
m)
|
prevedere
che le notizie e le informazioni sulla
viabilità e sul traffico acquisite
dagli enti proprietari, concessionari
o gestori di strade o autostrade siano
rese immediatamente disponibili, al
fine di assicurare una più efficace,
completa e tempestiva informazione
all’utenza;
|
n)
|
rendere
effettivo l’obbligo, per gli enti
proprietari, concessionari o gestori
di strade o autostrade, di fornire i
dati relativi agli incidenti stradali
agli archivi di cui all’articolo 225
del nuovo codice della strada ;
|
o)
|
rivedere
la disciplina del parcheggio nei
centri abitati a mezzo di dispositivi
di controllo della sosta, anche senza
la custodia del veicolo, prevedendo,
di norma, la gratuità della stessa
nei giorni festivi e fra le ore 20.00
e le ore 8.00. I proventi dei
parcheggi a pagamento, in quanto
spettanti ai proprietari delle strade,
devono essere destinati in via
prioritaria alla installazione,
costruzione e gestione di parcheggi in
superficie, sopraelevati o
sotterranei, al loro miglioramento,
nonchè ad interventi per migliorare
la mobilità urbana e ridurre
l’inquinamento acustico ed
atmosferico;
|
p)
|
elevare,
ai fini della circolazione nelle
piccole isole, il limite della rete
stradale extraurbana, fissandone
l’estensione a 100 Km;
|
q)
|
semplificare
le procedure per la realizzazione di
interventi, esplicitamente previsti
dal piano urbano del traffico o dal
programma di interventi per la
sicurezza stradale, con particolare
riferimento a quelli finalizzati al
controllo della velocità nei centri
abitati e all’installazione di
dispositivi rallentatori di velocità
e di dissuasori della sosta, con
attribuzione delle competenze in
materia ai comuni, sulla base di norme
generali tecniche e di indirizzo di
livello nazionale;
|
r)
|
disciplinare
l’adozione di dispositivi destinati
a contenere gli effetti nocivi
dell’inquinamento da traffico, nel
rispetto delle direttive comunitarie,
al fine di contenere l’inquinamento
atmosferico e di disciplinare il
traffico urbano; predisporre appositi
spazi di sosta per veicoli e parti di
veicoli complessi destinati al
trasporto delle merci;
|
s)
|
rivedere
la disciplina della velocità dei
veicoli, al fine di adeguarla alle
caratteristiche e alla classificazione
delle strade, nonchè alle modalità
di utilizzo delle stesse nelle diverse
condizioni atmosferiche stabilendo, in
particolare, che in caso di
precipitazioni atmosferiche di
qualsiasi natura, fatte salve maggiori
limitazioni sulla base di specifici
provvedimenti, i limiti massimi di
velocità previsti per le autostrade
di qualsiasi categoria e per le strade
extraurbane principali vengano ridotti
di 20 Km l’ora;
|
t)
|
contemplare
uno specifico reato per chiunque
promuove od organizza corse in gara o
competizioni in velocità sulle strade
pubbliche e sulle aree pubbliche
urbane ed extraurbane, in assenza di
apposita autorizzazione, o alle stesse
partecipa, prevedendo la sanzione, per
la violazione di tale norma,
dell’arresto da uno a otto mesi e
dell’ammenda da 1 a 10 milioni di
lire, nonchè la sanzione accessoria
della confisca del mezzo condotto
oltre al ritiro della patente di
guida;
|
u)
|
prevedere
l’obbligo di introdurre i seguenti
nuovi dispositivi di equipaggiamento
dei veicoli, in conformità agli
indirizzi comunitari:
|
|
1)
|
sistema
antibloccaggio in frenata (ABS) in
tutte le autovetture di nuova
costruzione a decorrere dal 1º luglio
2002;
|
|
2)
|
airbag
per guidatore e passeggero anteriore
in tutte le autovetture di nuova
costruzione a decorrere dal 1º luglio
2002;
|
|
3)
|
avvisatore
che segnali il superamento della
velocità massima prevista;
|
|
4)
|
avvisatore
acustico che alla messa in moto del
veicolo segnali che non risulta
allacciata la cintura di sicurezza;
|
|
5)
|
giubbetto
o bandoliere catarifrangenti ad alta
visibilità, da indossare nel caso in
cui il conducente sia costretto ad
uscire dal veicolo in situazioni di
emergenza o pericolo. Le
caratteristiche costruttive e
funzionali dei dispositivi di cui alla
presente lettera sono definite dalla
normativa comunitaria vigente in
materia di omologazione di tali
dispositivi;
|
v)
|
prevedere
che la mancata installazione o la
manomissione dei dispositivi di cui
alla lettera u) siano sanzionate
analogamente a quanto già previsto
per la mancata installazione o la
manomissione di altre obbligatorie
dotazioni tecniche del veicolo;
prevedere altresì, fermo restando
quanto previsto ai numeri 1) e 2)
della lettera u), che l’introduzione
dell’obbligo di installazione dovrà
riferirsi alle nuove immatricolazioni;
|
z)
|
rivedere
il sistema di classificazione dei
veicoli in relazione alle
caratteristiche costruttive ed alla
destinazione d’uso. In particolare,
nell’ambito di quelli qualificati
atipici in base alla normativa
vigente, individuare i velocipedi a
pedalata assistita ed i veicoli a
trazione elettrica, nonchè le tavole
a spinta e i trenini turistici
trainanti più di un rimorchio;
|
aa)
|
prevedere,
in materia di sagoma limite, che gli
autobus possano avere una lunghezza
fino a 15 metri e conseguentemente
stabilire lo scodamento del piano
verticale in metri 1,50 in armonia con
la normativa comunitaria;
|
bb)
|
snellire
e adeguare allo sviluppo tecnico il
complesso delle norme relative alle
caratteristiche costruttive e di
equipaggiamento, agli accertamenti
tecnici previsti per l’omologazione,
nonchè agli accertamenti dei
requisiti di idoneità alla
circolazione dei veicoli;
|
cc)
|
regolamentare
l’uso delle motoslitte, prevedendo
l’obbligo del contrassegno
identificativo, dell’assicurazione
per la responsabilità civile verso
terzi nonchè del possesso, per il
conducente, del certificato di idoneità
alla conduzione di cui alla lettera
iii);
|
dd)
|
prevedere
che i pattini a rotelle, nonchè le
tavole a spinta, possano circolare
nelle piste ciclabili e nelle altre
aree urbane individuate nei piani
urbani del traffico, con l’obbligo
di osservare il comportamento
prescritto per i pedoni. Per la
circolazione in percorsi urbani ed
extraurbani specificamente
individuati, sono stabilite apposite
norme di condotta;
|
ee)
|
rivedere
le categorie dei veicoli e dei
rimorchi, nonchè la disciplina delle
macchine agricole ed operatrici,
consentendo per queste ultime
possibilità di utilizzazione più
elastiche in relazione ad una meno
rigida classificazione tipologica;
|
ff)
|
rivedere
la disciplina relativa al trasporto di
materiali pericolosi ovvero di merci
in condizioni di pericolo e alla
circolazione dei relativi veicoli,
prevedendo anche divieti o limitazioni
di trasporto in tunnel o in gallerie,
e prevedendo in ogni caso idonei
percorsi alternativi;
|
gg)
|
prevedere
per gli autoveicoli, i rimorchi e i
semirimorchi adibiti al trasporto di
cose, la cui massa complessiva a pieno
carico sia uguale o superiore a 3,5
tonnellate, nonchè per tutti gli
autoveicoli e rimorchi per trasporti
specifici e ad uso speciale,
l’obbligo di dotazione di
dispositivi per rendere visibile la
sagoma del mezzo anche nelle ore
notturne e in condizioni di scarsa
visibilità. Con uno o più decreti
ministeriali sono definite le
caratteristiche tecniche dei
dispositivi di cui alla presente
lettera;
|
hh)
|
aggiornare
e rivedere le norme per
l’ammissione, l’immatricolazione e
la cessazione della circolazione dei
veicoli, per la distinzione della loro
utilizzazione in uso proprio e in uso
di terzi nonchè per la disciplina, ai
fini della circolazione, della
locazione senza conducente anche con
facoltà di acquisto e per la
disciplina delle vendite con patto di
riservato dominio, nonchè prevedere
per i mezzi di proprietà dei comuni
la possibilità dell’uso, a fini
istituzionali, degli autobus di loro
proprietà;
|
ii)
|
aggiornare
le norme per la revisione periodica
dei veicoli, rideterminando i criteri
di qualificazione per le officine
private autorizzate ad eseguire le
revisioni, stabilendo la periodicità
e le modalità dei controlli;
prevedere l’estensione ai veicoli
con massa complessiva superiore a 3,5
tonnellate della disciplina delle
revisioni periodiche ad opera di
officine private autorizzate,
demandando al Ministero dei trasporti
e della navigazione la determinazione,
con specifici decreti ministeriali,
delle modalità e dei tempi;
|
ll)
|
rivedere
la disciplina della patente di guida,
del certificato di abilitazione
professionale e degli altri documenti
di circolazione con la semplificazione
delle procedure e con il coordinamento
delle competenze amministrative,
garantendo la tutela degli interessi
coinvolti ed in particolare della
sicurezza individuale e collettiva,
nel rispetto delle norme comunitarie,
al fine di adeguare e garantire la
conduzione dei veicoli per una mobilità
più sicura; prevedere inoltre, per
gli aspiranti al conseguimento delle
patenti di guida di categoria B, C e
D, anche speciali, l’obbligo di
effettuare esercitazioni con le
autoscuole, in autostrada o in strada
extraurbana assimilabile, anche in ore
notturne; nel sistema di esame a
questionario prevedere una
diversificazione degli argomenti, e,
correlativamente, una diversificazione
della valutazione degli errori a
seconda della gravità dell’errore;
|
mm)
|
prevedere
che, nel caso di guida con patente la
cui validità sia scaduta, alla
violazione consegua la sola sanzione
amministrativa pecuniaria, nonchè la
sanzione amministrativa accessoria del
ritiro della patente di guida,
disponendo la contestuale abrogazione
del secondo e del terzo periodo del
comma 7 dell’articolo 126 del nuovo
codice della strada, introdotti dal
comma 3 dell’articolo 19 del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 ;
|
nn)
|
prevedere
idonee misure alternative per il
rilascio della patente di guida a
soggetti con scarsa scolarizzazione o
con limitata comprensione della lingua
italiana;
|
oo)
|
ampliare
le competenze del Comitato tecnico di
cui all’articolo 119, comma 10, del
nuovo codice della strada, al fine di:
|
|
1)
|
elaborare
linee guida per la valutazione delle
capacità di guida delle persone
disabili sotto il profilo sanitario e
tecnico, da diramare alle commissioni
mediche locali;
|
|
2)
|
elaborare
proposte di indirizzo e coordinamento
delle commissioni mediche locali;
|
|
3)
|
esprimere
pareri per i nuovi adattamenti e
dispositivi per la guida dei veicoli
da parte di persone disabili o il loro
trasporto, previa eventuale
valutazione con prove e test;
|
|
4)
|
fornire
indicazioni circa la possibilità di
conduzione di taxi e di autovetture
adibite a noleggio da parte di
conducenti muniti di patente di
categoria B speciale;
|
pp)
|
prevedere
che gli attraversamenti pedonali
semaforizzati siano dotati di
segnalazioni acustiche ed
eventualmente anche di segnalazioni
tattili, e che gli stessi
attraversamenti siano strutturati con
un tipo di pavimentazione che agevoli
l’individuazione delle segnalazioni
medesime, al fine di agevolare la
mobilità dei soggetti portatori di
handicap, ed in particolare dei
soggetti non vedenti;
|
qq)
|
introdurre
la patente a punti, secondo i seguenti
criteri:
|
|
1)
|
la
validità delle patenti di guida
indicate nell’articolo 116 del nuovo
codice della strada, fermi restando i
periodi di validità fissati
dall’articolo 126 dello stesso
codice , dovrà essere subordinata
alla sussistenza di un punteggio da 0
a 20. All’atto del rilascio della
patente viene attribuito un punteggio
di 20 punti.
|
|
|
Analogo
punteggio viene attribuito a tutte le
patenti in corso di validità alla
data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui all’articolo 1,
comma 1, della presente legge. I
punteggi sono annotati nell’anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida
di cui agli articoli 225
e 226 del nuovo codice della
strada . Fatte salve le sanzioni del
ritiro della patente ed il cumulo con
eventuali sanzioni pecuniarie, ove
previste, determina la sanzione della
sottrazione di punti la violazione di
una delle norme alle quali fa rinvio
l’attuale formulazione
dell’articolo 129, comma 1, del
nuovo codice della strada
ovvero di una delle norme di
comportamento indicate nel titolo V
dello stesso codice;
|
|
2)
|
la
violazione di una delle norme per le
quali, ai sensi dell’attuale
formulazione del citato articolo 129,
comma 1, del nuovo codice della strada
, è prevista la sospensione della
patente già alla prima violazione,
comporta la sanzione della sottrazione
di dieci punti. La violazione di una
delle norme per le quali, ai sensi
dell’attuale formulazione del
medesimo articolo 129, comma 1 , è
prevista la sospensione della patente
alla seconda violazione, comporta la
sanzione della sottrazione di cinque
punti. La violazione di una delle
restanti norme contenute nel citato
titolo V comporta la sanzione della
perdita di punti, da uno a quattro, in
relazione al grado di pericolosità
insito nella norma violata. Per le
violazioni che comportano perdita di
punteggio, l’organo da cui dipende
l’agente accertatore, entro tre
giorni dalla definizione della
contestazione effettuata, deve darne
notizia all’anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida, per via
telematica o su supporto magnetico
secondo i tracciati record stabiliti
dal Ministero dei trasporti e della
navigazione - Dipartimento dei
trasporti terrestri. La frequenza di
corsi di aggiornamento, i cui
programmi saranno definiti con
regolamento dal Ministro dei trasporti
e della navigazione e che saranno
organizzati da soggetti pubblici e
privati a ciò autorizzati o dalle
autoscuole, consentirà di acquisire
sei punti. L’attestato di frequenza
di corsi di aggiornamento dovrà
essere trasmesso all’ufficio
provinciale del Dipartimento dei
trasporti terrestri competente per
territorio, per l’aggiornamento
dell’anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida. La mancanza, per
il periodo di tre anni, di violazioni
di una norma di comportamento da cui
derivi la sospensione della patente ai
sensi del citato articolo 129 , ovvero
di violazioni sanzionate anche con
perdita di punteggio determinerà la
nuova attribuzione del completo
punteggio iniziale. Le violazioni
poste in essere nei primi cinque anni
dal rilascio della patente comportano
la sottrazione di punti in misura
doppia rispetto a quanto stabilito
dalle singole norme. Non può essere
cumulato un punteggio superiore a 20.
Di ogni variazione di punteggio
l’anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida informerà il titolare
della patente.
|
|
|
Sistemi
automatici di comunicazione
consentiranno a ciascun abilitato alla
guida di controllare in tempo reale lo
stato della propria patente;
|
rr)
|
prevedere
la sanzione del fermo amministrativo
per i veicoli di massa complessiva
superiore a 3,5 tonnellate per la
violazione delle norme di cui al
titolo V del nuovo codice della
strada, subordinando la revoca del
fermo amministrativo al pagamento
della sanzione pecuniaria, ovvero alla
prestazione di una garanzia, reale o
personale, anche da parte di un
soggetto garante residente in uno
Stato dell’Unione europea;
|
ss)
|
rivedere
la disciplina del ritiro, della
sospensione, della revisione e della
revoca della patente di guida e degli
altri documenti di circolazione, anche
con riferimento ai soggetti sottoposti
a misure di sicurezza personale e a
misure di prevenzione e prevedere la
sanzione amministrativa della revoca
della patente per il conducente di
autobus e di veicoli di massa
complessiva superiore a 3,5
tonnellate, ovvero di complessi di
veicoli, nel caso di guida in stato di
ebbrezza in conseguenza dell’uso di
bevande alcoliche ovvero in condizioni
di alterazione fisica o psichica
correlata all’uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope;
|
tt)
|
rivedere
la disciplina della circolazione di
prova dei veicoli, inserendo tra i
soggetti autorizzati anche i
laboratori sperimentali e consentendo
la circolazione ai veicoli in presenza
del titolare dell’autorizzazione, di
un suo dipendente munito di delega,
ovvero di soggetti in rapporto di
collaborazione funzionale con il
titolare dell’autorizzazione, purché
tale rapporto sia attestato da idonea
documentazione ed il collaboratore sia
munito di delega;
|
uu)
|
rivedere
la disciplina delle limitazioni alla
circolazione sulle autostrade,
prevedendo che il divieto per i
motocicli sia determinato sulla base
della potenza e non della cilindrata,
e richiedendo comunque la maggiore età
del conducente;
|
vv)
|
prevedere,
ai fini della tutela della salute,
l’obbligo da parte delle strutture
sanitarie di base e di quelle a tali
fini equiparate, di effettuare,
nell’ambito dei fondi destinati al
Piano nazionale della sicurezza
stradale di cui all’articolo 32
della legge 17 maggio 1999, n. 144 , a
richiesta dell’autorità preposta
alla vigilanza, gli esami necessari ad
accertare il tasso alcolemico e la
presenza di sostanze stupefacenti o
psicotrope sui conducenti e sui pedoni
coinvolti in incidenti stradali e
sottoposti alle cure mediche, nonchè
l’obbligo del rilascio agli organi
di polizia stradale della relativa
certificazione, estesa alla prognosi
delle lesioni accertate, assicurando
il rispetto della riservatezza dei
dati in base alle vigenti disposizioni
di legge ed alle indicazioni contenute
nel Piano nazionale della sicurezza
stradale, e disponendo altresì
l’espressa abrogazione del primo e
del secondo periodo del comma 3
dell’articolo 116 del nuovo codice
della strada ;
|
zz)
|
prevedere,
nei limiti dei fondi destinati al
Piano nazionale della sicurezza
stradale, per i responsabili delle
unità di terapia intensiva o di
neurochirurgia presso le quali sia
avvenuto il ricovero di soggetti che
abbiano subito trauma cranico o che
siano in coma per altra causa,
l’obbligo di comunicazione agli
uffici provinciali del Dipartimento
dei trasporti terrestri dei casi di
coma di durata superiore alle 48 ore.
In seguito a tale comunicazione,
prevedere l’obbligo di sottoporre a
revisione la relativa patente di
guida. La successiva idoneità alla
guida è valutata dalla commissione
medica provinciale previo parere
vincolante dello specialista
dell’unità riabilitativa che ha
seguito l’evoluzione clinica del
paziente, il quale effettua una
valutazione neuropsicologica ed una
verifica su strada o su apposito
simulatore, con possibilità
successiva di attivare uno specifico
programma riabilitativo. Prevedere
inoltre il ripristino del certificato
anamnestico, il quale, all’atto del
rilascio e del rinnovo della patente
di guida, attesti l’esistenza di
qualsiasi condizione clinica atta a
compromettere l’idoneità al
conseguimento del documento
sopraindicato;
|
aaa)
|
prevedere
la semplificazione e lo snellimento
delle procedure di immatricolazione,
revisione e circolazione dei veicoli
di interesse storico e collezionistico,
nonchè l’introduzione di misure
volte ad agevolare lo svolgimento di
raduni e gare e la conservazione di
tutta la documentazione originaria;
|
bbb)
|
prevedere
che, per le gare ciclistiche, quando
la sicurezza della circolazione lo
renda necessario, possa essere imposto
un servizio di scorta della specialità
Polizia stradale della Polizia di
Stato, ovvero, in sua vece o in suo
ausilio, una scorta tecnica effettuata
da persone incaricate munite di
apposita abilitazione. Con
disciplinare tecnico, approvato con
decreto del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro
dell’interno, sono stabiliti i
requisiti e le modalità per
l’abilitazione delle persone
autorizzate ad eseguire la scorta
tecnica, i dispositivi e le
caratteristiche dei veicoli adibiti al
servizio di scorta, nonchè le
relative modalità di svolgimento.
L’abilitazione del personale è
rilasciata dal Ministero
dell’interno;
|
ccc)
|
definire
misure contro la manomissione dei
ciclomotori a due ruote e tre ruote e
dei motocicli, aventi lo scopo di
impedire modifiche non autorizzate che
possono compromettere la sicurezza,
aumentando le prestazioni dei veicoli,
al fine di assicurare la tutela
dell’ambiente e di ridurre l’incidentalità,
anche prevedendo l’obbligatorietà
della targhetta di controllo
antimanomissione, in ottemperanza alla
direttiva 97/24/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 giugno
1997 , relativa a taluni elementi o
caratteristiche dei veicoli a motore a
due o a tre ruote;
|
ddd)
|
introdurre
l’obbligo per i ciclomotori ed i
motocicli in marcia della costante
accensione del proiettore
anabbagliante e delle luci di
posizione;
|
eee)
|
prevedere
facilitazioni ed agevolazioni fiscali
per l’immatricolazione dei veicoli a
due, tre o quattro ruote a trazione
elettrica o per quelli con diversi
metodi di trazione uno dei quali sia
quello elettrico;
|
fff)
|
prevedere
che le esercitazioni di guida degli
autoveicoli non possano essere
effettuate da chi non abbia già
conseguito la patente di categoria A o
il certificato di idoneità alla
conduzione di ciclomotori o non abbia
già superato l’esame teorico di
abilitazione, salvo che il veicolo su
cui avviene l’esercitazione sia
munito di doppi comandi a pedale,
almeno per il freno di servizio e per
l’innesto a frizione;
|
ggg)
|
prevedere
la possibilità di trasportare sui
ciclomotori un passeggero,
subordinandola alla conformità del
veicolo alle caratteristiche
costruttive e funzionali di idoneità
definite con il regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada ed alla maggiore
età del conducente;
|
hhh)
|
stabilire
il divieto di collocare all’interno
dei veicoli adibiti al trasporto delle
persone oggetti pesanti o voluminosi,
entro i limiti stabiliti nel
regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della
strada, non adeguatamente fissati,
onde garantire la sicurezza dei
trasportati;
|
iii)
|
stabilire
che:
|
|
1)
|
ai
soggetti che, alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo di cui
all’articolo 1, comma 1, della
presente legge, non abbiano conseguito
la maggiore età, non è consentito
condurre ciclomotori senza avere
conseguito il certificato di idoneità
alla conduzione rilasciato dagli
uffici provinciali del Dipartimento
dei trasporti terrestri;
|
|
2)
|
sono
autorizzati alla conduzione dei
ciclomotori i titolari di patente di
guida per la conduzione di autoveicoli
e motoveicoli;
|
|
3)
|
le
autoscuole organizzano corsi di
preparazione per il rilascio del
certificato di idoneità alla
conduzione di ciclomotori da
conseguire a seguito di una prova
finale;
|
|
4)
|
i
giovani che frequentano istituzioni
scolastiche statali o non statali di
istruzione secondaria possono ottenere
il certificato di cui al numero 1)
della presente lettera, a titolo
gratuito, frequentando corsi
appositamente organizzati,
prevalentemente con personale
insegnante o istruttori delle
autoscuole, all’interno della
scuola, nell’ambito dell’autonomia
scolastica e delle risorse finanziarie
di cui al numero 7) della presente
lettera ad esse assegnate a tale
scopo;
|
|
5)
|
gli
uffici provinciali del Dipartimento
dei trasporti terrestri partecipano
con un proprio funzionario alla prova
finale da espletare in ambito
scolastico, alla presenza
dell’operatore responsabile della
gestione dei corsi;
|
|
6)
|
i
corsi e le relative prove sono
organizzati sulla base di ipotesi di
intesa sottoscritte dalle province,
dalle istituzioni scolastiche
autonome, dagli uffici provinciali del
Dipartimento dei trasporti terrestri,
e di collaborazioni con comuni,
autoscuole, istituzioni e associazioni
pubbliche e private impegnate in
attività collegate alla circolazione
stradale. Le direttive, le modalità e
i programmi dei corsi e delle relative
prove sono definiti, sulla base della
normativa comunitaria, con decreto del
Ministro dei trasporti e della
navigazione, sentito il Ministro della
pubblica istruzione, emanato entro
novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge;
|
|
7)
|
al
fine di favorire l’impegno della
scuola pubblica e privata
nell’insegnamento dell’educazione
stradale, e per dotarla delle risorse
necessarie all’assolvimento del
nuovo obbligo di organizzazione dei
corsi per conseguire il certificato di
idoneità alla conduzione di
ciclomotori, sia destinato a tali
finalità il 7,5 per cento dei
proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie spettanti ad organi dello
Stato, da assegnare al Ministero della
pubblica istruzione. Resta inalterata
l’attribuzione del 15 per cento
degli stessi proventi stabilita
dall’articolo 32, comma 4, della
legge 17 maggio 1999, n. 144, per le
finalità già indicate
dall’articolo 208 del nuovo codice
della strada
e per il finanziamento delle
attività connesse all’attuazione
del Piano nazionale della sicurezza
stradale;
|
lll)
|
istituire,
ferma restando l’attuale natura di
bene mobile comune, un archivio
pubblico dei ciclomotori, compresi i
quadricicli, presso il quale vengano
comunicati ed abbinati il modello, il
telaio ed il proprietario, con
procedure semplificate;
|
mmm)
|
aggiornare
la disciplina della targatura,
prevedendo, con opportune modalità,
la possibilità di ottenere a titolo
oneroso, ferma restando l’attuale
sequenza alfanumerica, targhe
personalizzate, determinando procedure
semplici e rapide di fabbricazione e
distribuzione delle stesse targhe;
|
nnn)
|
rivedere
la normativa relativa ai limiti di
velocità ed alla omologazione dei
veicoli adibiti ai trasporti
eccezionali, uniformandola a quella
vigente negli altri Stati
dell’Unione europea;
|
ooo)
|
prevedere
che il termine per la notifica della
contestazione, nell’ipotesi di
identificazione dell’effettivo
trasgressore o degli altri soggetti
responsabili avvenuta successivamente
alla commissione della violazione,
decorra dalla data in cui risultino
dai pubblici registri l’intestazione
o le altre qualifiche dei soggetti
responsabili, o comunque dalla data in
cui la pubblica amministrazione è
posta in grado di provvedere alla loro
identificazione;
|
ppp)
|
escludere
dalla disciplina prevista per la
circolazione di autoveicoli e
motoveicoli appartenenti a cittadini
italiani residenti all’estero o
stranieri, di cui all’articolo 134
del nuovo codice della strada, la
sanzione accessoria della confisca del
veicolo, nel caso di guida con carta
di circolazione scaduta, qualora sia
disposta la proroga della carta di
circolazione successivamente al
sequestro del veicolo;
|
qqq)
|
ridefinire
la responsabilità degli enti
proprietari di strade, dei proprietari
dei fondi limitrofi e degli altri
soggetti interessati, in relazione
alla costruzione e manutenzione dei
muri di sostegno e delle ripe;
|
rrr)
|
prevedere
che per le pertinenze di servizio
costituite da impianti di
distribuzione di carburanti esistenti
alla data del 31 dicembre 1992, nei
tratti di strade statali fuori dei
centri abitati, come delimitati ai
sensi dell’articolo 4 del nuovo
codice della strada, ma all’interno
delle zone previste come edificabili o
trasformabili dallo strumento
urbanistico generale, nel caso che
detto strumento sia suscettibile di
attuazione diretta, ovvero se per tali
zone siano già esecutivi gli
strumenti urbanistici attuativi, si
applicano le disposizioni vigenti in
materia per i centri abitati, fatte
salve le disposizioni specifiche
riguardanti la riorganizzazione della
rete di distribuzione dei carburanti;
|
sss)
|
prevedere,
all’articolo 23, comma 13-ter, del
nuovo codice della strada , la
soppressione delle parole: “, di
insegne di esercizio”;
|
ttt)
|
prevedere
forme di responsabilità a carico
degli enti proprietari, concessionari
o gestori di strade o autostrade, per
i danni alle cose o alle persone
causati dai difetti di progettazione,
realizzazione o manutenzione delle
stesse strade o autostrade.
|
|
|
Art.
3
Modifica
all’articolo 119 del nuovo codice della
strada
1.
Al comma 2-bis dell’articolo 119 del nuovo
codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ,
introdotto dall’articolo 32 della legge 7
dicembre 1999, n. 472, dopo le parole:
“medici specialisti” sono inserite le
seguenti: “nell’area della diabetologia
e malattie del ricambio”.
Art.
4
Integrazioni
e modifiche al regolamento di esecuzione del
nuovo codice della strada
1.
Il Governo, ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
adotta entro lo stesso termine di cui
all’articolo 1, comma 1, della presente
legge, norme integrative e modificative del
regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo codice della strada, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, e successive
modificazioni.
Art.
5
Parere
parlamentare
1.
Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo
trasmette gli schemi dei decreti legislativi
di cui all’articolo 1 alla Camera dei
deputati ed al Senato della Repubblica, per
l’espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari
permanenti.
2.
Ciascuna Commissione esprime il proprio
parere entro quarantacinque giorni
dall’assegnazione, indicando
specificatamente le eventuali disposizioni
ritenute non conformi ai principi e ai
criteri direttivi di cui alla presente
legge.
3.
Il Governo, entro i successivi
quarantacinque giorni, esaminati i pareri di
cui al comma 2, ritrasmette alle Camere, con
le sue osservazioni e con le eventuali
modificazioni, i testi per il parere
definitivo delle Commissioni permanenti, che
deve essere espresso entro quarantacinque
giorni dall’assegnazione.
Art.
6
Disposizioni
integrative e correttive
1.
Entro tre anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo può
adottare uno o più decreti legislativi
recanti disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi di cui
all’articolo 1, con le medesime procedure
ivi previste, nel rispetto dei principi e
dei criteri direttivi fissati
dall’articolo 2 e previo parere delle
Commissioni parlamentari ai sensi
dell’articolo 5.
Art.
7
Disposizioni
finanziarie
1.
Dall’attuazione della presente legge,
fatta eccezione per quanto previsto
dall’articolo 2, comma 1, lettera pp), non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per
il bilancio dello Stato.
2.
Agli oneri derivanti dall’attuazione
dell’articolo 2, comma 1, lettera pp),
pari a lire 5.000 milioni annue a decorrere
dal 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni
per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di conto capitale
“Fondo speciale” dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica
per l’anno 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione.
3.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
La
presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Roma,
addì 22 marzo 2001
CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
NESI, Ministro dei lavori pubblici
BERSANI, Ministro dei trasporti e della navigazione
Visto,
il Guardasigilli: FASSINO
|
|