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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

circolari decreti leggi : storico

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2002.

SUPERATO DAL DM 28.03.2002 Modifiche al decreto ministeriale 5 dicembre 2001, concernente le direttive ed il calendario per la limitazione alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2002.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 gennaio 2002

Modifiche al decreto ministeriale 5 dicembre 2001, concernente le direttive ed il calendario per la limitazione alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2002.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19.02.02)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

    Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

    Viste le relative disposizioni attuative contenute nel regolamento di attuazione e di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

    Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 2001, con il quale sono state emanate ai prefetti le direttive ed il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2002;

    Considerato che, successivamente alla pubblicazione del richiamato decreto 5 dicembre 2001, sono state richieste da alcune prefetture puntualizzazioni e precisazioni sulla corretta interpretazione di alcune delle disposizioni in esso contenute;

    Ritenuta la opportunità e necessità di fornire le richieste puntualizzazioni e precisazioni anche al fine di una corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 5 dicembre 2001;

Decreta:

Art. 1.

    Al decreto ministeriale 5 dicembre 2001, inerente direttive e calendario per la limitazione alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2002, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'art. 1, comma 1, lettera i), è aggiunto di seguito il periodo: "per la provincia di Udine il divieto si applica per i soli veicoli diretti in Austria";
    b) all'art. 3, comma 2, è aggiunto di seguito il seguente periodo: "Il divieto non trova applicazione per i veicoli di cui al presente comma che circolano scarichi, unicamente nel caso che tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata, purchè muniti di idonea documentazione attestante rispettivamente il motivo, l'origine e la destinazione del viaggio, ovvero sia rilasciata dal conducente una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente le stesse attestazioni";
    c) all'art. 8, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "tali integrazioni non si applicano per i veicoli eccezionali "mezzi d'opera che circolano nei limiti di massa complessiva a pieno carico entro i limiti di massa fissati dall'art. 10, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

Art. 2.

    1. Restano invariate tutte le altre disposizioni previste dal decreto ministeriale 5 dicembre 2001, ed in particolare le deroghe contenute nell'art. 3, ed inoltre dal divieto sono esclusi i veicoli dotati di autorizzazione prefettizia già rilasciata ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto.
    2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2002

Il Ministro: Lunardi

SUPERATO DAL DM 28.03.2002 Modifiche al decreto ministeriale 5 dicembre 2001, concernente le direttive ed il calendario per la limitazione alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2002.

n.b.: il sito può contenere errori di battitura, di interpretazione o valutazione non voluti. L'unica fonte attendibile è data dalla Legislazione Vigente in merito.


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