SUPERATO
DAL DM 28.03.2002
Modifiche
al decreto ministeriale 5 dicembre
2001, concernente le direttive
ed il calendario per la
limitazione alla circolazione
stradale fuori dai centri abitati
per l'anno 2002.
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO
18 gennaio 2002
Modifiche
al decreto ministeriale 5 dicembre 2001,
concernente le direttive ed il calendario per la
limitazione alla circolazione stradale fuori dai
centri abitati per l'anno 2002.
(Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 19.02.02)
IL
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della
strada, approvato con decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Viste le relative disposizioni attuative contenute
nel regolamento di attuazione e di esecuzione del
nuovo codice della strada, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 2001, con
il quale sono state emanate ai prefetti le
direttive ed il calendario per le limitazioni alla
circolazione stradale fuori dai centri abitati per
l'anno 2002;
Considerato che, successivamente alla
pubblicazione del richiamato decreto 5 dicembre
2001, sono state richieste da alcune prefetture
puntualizzazioni e precisazioni sulla corretta
interpretazione di alcune delle disposizioni in
esso contenute;
Ritenuta la opportunità e necessità di fornire
le richieste puntualizzazioni e precisazioni anche
al fine di una corretta ed uniforme applicazione
delle disposizioni contenute nel decreto
ministeriale 5 dicembre 2001;
Decreta:
Art.
1.
Al decreto ministeriale 5 dicembre 2001, inerente
direttive e calendario per la limitazione alla
circolazione stradale fuori dai centri abitati per
l'anno 2002, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 1, comma 1,
lettera i), è aggiunto di seguito il periodo:
"per la provincia di Udine il divieto si
applica per i soli veicoli diretti in
Austria";
b) all'art. 3, comma 2, è
aggiunto di seguito il seguente periodo: "Il
divieto non trova applicazione per i veicoli di
cui al presente comma che circolano scarichi,
unicamente nel caso che tale circostanza si
verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che
comprenda la fase del trasporto e che deve
ripetersi nel corso della stessa giornata, purchè
muniti di idonea documentazione attestante
rispettivamente il motivo, l'origine e la
destinazione del viaggio, ovvero sia rilasciata
dal conducente una dichiarazione sostitutiva ai
sensi dell'art. 48 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
contenente le stesse attestazioni";
c) all'art. 8, comma 1,
l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
"tali integrazioni non si applicano per i
veicoli eccezionali "mezzi d'opera che
circolano nei limiti di massa complessiva a pieno
carico entro i limiti di massa fissati dall'art.
10, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285".
Art.
2.
1. Restano invariate tutte le altre disposizioni
previste dal decreto ministeriale 5 dicembre 2001,
ed in particolare le deroghe contenute nell'art.
3, ed inoltre dal divieto sono esclusi i veicoli
dotati di autorizzazione prefettizia già
rilasciata ai sensi dell'art. 4 dello stesso
decreto.
2. Il presente decreto entra in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma,
18 gennaio 2002
Il
Ministro: Lunardi
SUPERATO
DAL DM 28.03.2002
Modifiche
al decreto ministeriale 5 dicembre
2001, concernente le direttive
ed il calendario per la
limitazione alla circolazione
stradale fuori dai centri abitati
per l'anno 2002.
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