DECRETO
MINISTERIALE
SUPERATO
DAL DM 28.03.2002
Modifiche
al decreto ministeriale 5 dicembre
2001, concernente le direttive
ed il calendario per la
limitazione alla circolazione
stradale fuori dai centri abitati
per l'anno 2002.
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 5.12.2001
Prot. 7536
-- OMISSIS
----
DECRETA
Art. 1
1. Si
dispone di vietare la circolazione, fuori dai
centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di
veicoli, per il trasporto di cose, di massa
complessiva massima autorizzata superiore a 7,5
t., nei giorni festivi e negli altri particolari
giorni dell’anno 2002 si seguito elencati:
a) tutte le domeniche dei
mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre,
novembre e dicembre, dalle ore 8.00 alle ore
22.00;
b) tutte le domeniche dei
mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e
settembre, dalle ore 7.00 alle ore 24.00;
c) dalle ore 8.00 alle
22.00 del 1° gennaio;
d) dalle ore 16.00 alle
ore 22.00 del 29 marzo;
e) dalle ore 8,00 alle ore
22,00 del 30 marzo;
f) dalle ore 8, 00 alle
ore 22,00 del 1° aprile;
g) dalle ore 8,00 alle ore
22,00 del 25 aprile;
h) dalle ore 7,00 alle ore
24,00 del 1° maggio;
i) dalle ore 7,00 alle ore
24,00 del 20 maggio, limitatamente alle province
frontaliere alpine, escluso Trieste e Gorizia, per
i veicoli diretti all'estero;
j) alle ore 7,00 alle ore
24,00 del 29 giugno;
k) dalle ore 7,00 alle ore
24,00 del 6 luglio;
l) dalle ore 7,00 alle ore
24,00 del 13 luglio;
m) dalle ore 7,00 alle ore
24,00 del 20 luglio;
n) dalle ore 16,00 alle
ore 24,00 del 26 luglio;
o) dalle ore 7,00 del 27
luglio alle ore 7,00 del 28 luglio;
p) dalle ore 16,00 alle
ore 24,00 del 2 agosto;
q) dalle ore 7,00 alle ore
24,00 del 3 agosto;
r) dalle ore 7,00 alle ore
24,00 del 10 agosto;
s) delle ore 7,00 alle ore
24,00 del 15 agosto;
t) dalle ore 7,00 del 17
agosto alle ore 7,00 del 18 agosto;
u) dalle ore 7,00 alle ore
24,00 del 24 agosto;
v) dalle ore 7,00 alle ore
24,00 del 31 agosto;
w) dalle ore 7,00 alle ore
24,00 del 7 settembre;
x) dalle ore 16,00 alle
ore 22,00 del 31 ottobre;
y) dalle ore 8,00 alle ore
22,00 del 1° novembre;
z) dalle ore 8,00 alle ore
22,00 del 25 dicembre;
aa) dalle ore 8,00 alle
ore 22,00 del 26 dicembre;
2. Per
i complessi di veicoli costituiti da un trattore
ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su
strada il solo trattore, il limite di massa di cui
al comma precedente deve essere riferito
unicamente al trattore medesimo; la massa del
trattore, nel caso in cui quest' ultimo non sia
atto al carico, coincide con la tara dello stesso.
Art.
2
1. Per
i veicoli provenienti dall’estero e dalla
Sardegna, muniti di idonea documentazione
attestante l'origine del viaggio, l'orario di
inizio dei divieto è posticipato di ore quattro.
2. Per
i veicoli diretti all'estero e in Sardegna, muniti
di idonea documentazione attestante la
destinazione del viaggio, l'orario di termine dei
divieto è anticipato di ore due.
3. Tale
anticipazione è estesa e ore quattro per i
veicoli diretti agli interporti di rilevanza
nazionale (Bologna, Padova, Verona Q. Europa,
Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara
e Parma Fontevivo) e ai terminals intermodali di
Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano
smistamento, e che trasportano merci destinate,
tramite gli stessi, all'estero. Detti veicoli
devono essere muniti di idonea documentazione
(ordine di spedizione) attestante la destinazione
delle merci.
4. Per
i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti o
diretti verso la rimanente parte del territorio
nazionale, purché muniti di idonea documentazione
attestante rispettivamente l'origine o la
destinazione del viaggio, l'orario di inizio e
termine dei divieto è rispettivamente posticipato
e anticipato di ore quattro. Al fine di favorire
l'intermodalità del trasporto, le stesse deroghe
orarie sono accordate ai veicoli che circolano in
Sicilia, provenienti o diretti verso la rimanente
parte del territorio nazionale che si avvalgono di
traghettamento, ad eccezione di quello proveniente
o diretto alla Calabria, purché muniti di idonea
documentazione attestante rispettivamente
l'origine e la destinazione del viaggio.
5. Ai
fini dell’applicazione dei precedenti commi, i
veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica
di San Marino e Città del Vaticano, o diretti
negli stessi, sono assimilati ai veicoli
provenienti o diretti all'interno del territorio
nazionale.
Art.
3
1. Il
divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione
per i veicoli e per i complessi di veicoli, di
seguito elencati, anche se circolano scarichi:
adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti
e di emergenza, o che trasportano materiali ed
attrezzi a tal fine accorrenti (Vigili del fuoco,
Protezione civile, etc.;
militari, per comprovate necessità di servizio, e
delle forze di polizia;
utilizzati dagli enti proprietari o concessionari
di strade per motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni
comunali contrassegnati con la dicitura
"Servizio Nettezza Urbana" nonché
quelli che, per conto delle amministrazioni
comunali, effettuano il servizio "smaltimento
rifiuti", purché muniti di apposita
documentazione rilasciata dall'amministrazione
comunale;
e) appartenenti al
Ministero delle comunicazioni o alle Posta
Italiane s.p.a., purché contrassegnati con
l'emblema "PT" o con l'emblema
"Poste Italiane", nonché quelli di
supporto, purché muniti di apposita
documentazione rilasciata dall'Amministrazione
delle poste e telecomunicazioni, anche estera,
nonché quelli adibiti ai servizi postati, ai
sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261, in virtù di licenze e autorizzazioni
rilasciate del Ministero delle comunicazioni;
f) del servizio
radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e
comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di
carburanti o combustibili, liquidi o gassosi,
destinati alla distribuzione e consumo;
h) adibiti al trasporto
esclusivamente di animati destinati a gareggiare
in manifestazioni agonistiche autorizzate, da
effettuarsi od effettuato nelle quarantotto ore;
i) adibiti esclusivamente
al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o
che trasportano motori e parti di ricambio di
aeromobili;
l) adibiti al trasporto di
forniture di viveri o di altri servizi
indispensabili destinati alla marina mercantile,
purché muniti di idonea documentazione;
m) adibiti esclusivamente
al trasporto di:
m 1) giornali, quotidiani e
periodici;
m 2) prodotti per uso medico;
m 3) latte, escluso quello a
lunga conservazione, o di liquidi alimentari,
purché, in quest'ultimo caso, gli stessi
trasportino latte o siano diretti al caricamento
dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti
di cartelli indicatori dì colore verde delle
dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza,
con impressa in nero la lettera "d"
minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in
modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul
retro;
n) classificati macchine
agricole ai sensi dell'art. 57 del Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni, adibite al trasporto di cose, che
circolano su strade non comprese nella rete
stradale di interesse nazionale di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
o) costituiti da
autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso
domestico;
p) adibiti allo spurgo di
pozzi neri o condotti fognari.
q) per il trasporto di
derrate alimentari deperibili in regime ATP di
massa complessiva massima autorizzata non
superiore a 14 t.
2. Il
divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione
altresì per i veicoli che trasportano prodotti
deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni
e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi
destinati alla macellazione o provenienti
dall'estero, latticini freschi, derivati del latte
freschi è sementi vive. Detti veicoli devono
essere muniti di cartelli indicatori di colore
verde delle dimensioni dì 0,50 m di base e 0,40 m
di altezza, con impressa in nero la lettera
"d" minuscola di altezza pari a 0,20 m,
fissati in modo ben visibile su ciascuna delle
fiancate e sul retro.
Art.
4
1. Dal
divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purché
muniti di autorizzazione prefettizia:
a) i veicoli adibiti al
trasporto di prodotti, diversi da quelli di cui
all'art. 3, comma 2, che, per la loro intrinseca
natura o per fattori climatici e stagionali, sono
soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto
necessitano di un tempestivo trasferimento dai
luoghi di produzione a quelli di deposito o
vendita;
b) i veicoli ed i
complessi di veicoli, classificati macchine
agricole, destinati al trasporto di cose, che
circolano su strade comprese nella rete stradale
di interesse nazionale di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 199, n. 461;
c) i veicoli adibiti al
trasporto di cose, per casi di assoluta necessità
ed urgenza.
2. I
veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1
autorizzati alla circolazione in deroga devono
altresì essere muniti di cartelli indicatori di
colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e
0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettere
"a" minuscola di altezza -ari a 0,20 m,
fissati in modo ben visibile su ciascuna delle
fiancate e sul retro.
Art.
5
1. Per
i veicoli dì cui al punto a) del comma 1
dell’art. 4, le richieste di autorizzazione e
circolare in deroga devono essere inoltrate,
almeno dieci giorni prima della data in cui si
chiede di poter circolare, di norma alla
Prefettura della provincia di partenza, la quale,
accertata la reale rispondenza di quanto richiesto
ai requisiti di cui al punto a) del comma 1
dell'art. 4, ove non sussistano motivazioni
contrarie, rilascia il provvedimento autorizzativo
sul quale sarà indicato:
a) l'arco temporale di
validità, non superiore a quattro mesi;
b) la targa del veicolo
autorizzato alla circolazione; possono essere
indicate le targhe di più veicoli se connessi
alla stessa necessità;
c) le località di
partenza e di arrivo, nonché i percorsi
consentiti in base alle situazioni di traffico. Se
l'autorizzazione investe solo l'ambito di una
provincia può essere indicata l'area territoriale
ove è consentita la circolazione, specificando le
eventuali strade sulle quali permanga il divieto;
d) il prodotto o i
prodotti per il trasporto dei quali è consentita
la circolazione;
e) la specifica che il
provvedimento autorizzativo è valido solo per il
trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e
che sul veicolo devono essere fissati cartelli
indicatori con le caratteristiche e le modalità
già specificate all'art. 4, comma 2.
2. Per
i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto
b) del comma 1 dell'art. 4, le richieste di
autorizzazione a circolare in deroga devono essere
inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in
cui si chiede di poter circolare, alla Prefettura
della provincia interessata la quale rilascia il
provvedimento autorizzativo sul quale sarà
indicato:
a) l'arco temporale di
validità, corrispondente alla durata della
campagna di produzione agricola che in casi
particolari può essere esteso all'intero anno
solare;
b) le targhe dei veicoli
singoli o che costituiscono complessi di veicoli,
con l'indicazione delle diverse tipologie di
attrezzature di tipo portato o semiportato,
autorizzati a circolare;
c) l’area territoriale
ove è consentita la circolazione specificando le
eventuali strade sulle quali permanga il divieto.
3. Per
le autorizzazioni di cui al punto a) del comma 1
dell'art. 4, nel caso in cui sia comprovata la
continuità dell'esigenza di effettuare, da parte
dello stesso soggetto, più viaggi in regime di
deroga e la costanza della tipologia dei prodotti
trasportati, è ammessa la facoltà, da parte
della Prefettura, di rinnovare, anche più di una
volta ed in ogni caso non oltre il termine
dell'anno solare, l'autorizzazione concessa,
mediante l'apposizione di un visto di convalida, a
seguito di richiesta inoltrato da parte del
soggetto interessato.
Art.
6
1. Per
i veicoli di cui al punto c) del comma 1 dell'art.
4, le richieste di autorizzazione e circolare in
deroga devono essere inoltrato, in tempo utile, di
norma alla Prefettura della provincia di partenza,
la quale, valutate le necessità e le urgenze
prospettate, in relazione alle condizioni locali e
generali della circolazione, può rilasciare il
provvedimento autorizzativo sul quale sarà
indicato:
a) il giorno di validità;
l'estensione a più giorni è ammessa solo in
relazione alla lunghezza del percorso da
effettuare;
b) la targa del veicolo
autorizzato; l'estensione a più targhe è ammessa
solo in relazione alla necessità di suddividere
il trasporto in più parti;
le località di partenza e di arrivo, nonché il
percorso consentito in base alle situazioni di
traffico;
d) il prodotto oggetto dei
trasporto;
e) la specifica che il
provvedimento autorizzativo è valido solo per il
trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo
devono essere fissati cartelli indicatori, con le
caratteristiche e le modalità già specificato
all'art. 4, comma 2.
2. Per
le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1,
punto c), limitatamente ai veicoli utilizzati per
lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli
adibiti al trasporto di attrezzature per
spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte
dello stesso soggetto, l'esigenza di effettuare più
viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia
dei prodotti trasportati, le Prefetture, ove non
sussistono motivazioni contrarie, rilasciano
un'unica autorizzazione di validità temporale non
superiore a quattro mesi, sulla quale possono
essere diversificate, per ogni giornata in cui è
ammessa la circolazione in deroga, la targa dei
veicoli autorizzati, il percorso consentito, le
eventuali prescrizioni.
Art.
7
1.
L’autorizzazione alla circolazione in deroga, di
cui all'art. 4, può essere rilasciata anche dalla
Prefettura nel cui territorio di competenza ha
sede la Ditta che esegue il trasporto o che è
comunque interessata all'esecuzione del trasporto.
In tal caso la Prefettura nel cui territorio di
competenza ha inizio il viaggio che viene
effettuato in regime di deroga deve fornire il
proprio preventivo benestare.
2. Per
i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di
autorizzazione alla circolazione può essere
presentata alla Prefettura della provincia di
confine, dove ha inizio il viaggio in territorio
italiano, anche dal committente o dal destinatario
delle merci o da una agenzia di servizi e ciò
delegata dagli interessati. In tali casi, per la
concessione delle autorizzazioni i signori
Prefetti dovranno tenere conto, in particolare,
oltre che dei comprovati motivi di urgenza e
indifferibilità del trasporto, anche della
distanza della località di arrivo, del tipo di
percorso e della situazione dei servizi presso le
località di confine.
3.
Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti
in Sicilia, i signori Prefetti dovranno tener
conto, nel rilascio delle autorizzazioni di cui
all'art. 4, comma 1, lettore a) e c), anche delle
difficoltà derivanti dalla specifica posizione
geografica della Sicilia e in particolare dei
tempi necessari per le operazioni di
traghettamento
4.
Durante i periodi di divieto i Prefetti nel cui
territorio ricadano posti di confine potranno
autorizzare, in via permanente, i veicoli
provenienti dall'estero a raggiungere aree
attrezzate per la sosta o autoporti, siti in
prossimità della frontiera.
Art.
8
1. Per
i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti
eccezionali il calendario dei divieti di
circolazione di cui all'art. 1, è integrato con i
seguenti ulteriori periodi: dal 21 giugno all’ 8
settembre compresi, dalle ore 16.00 alle ore 24.00
di ogni venerdì e dalle ore 7.00 del sabato alle
ore 24.00 della domenica successiva; dall'1 al 16
giugno e dal 14 al 22 settembre compresi, dalle
ore 16.00 di ogni sabato alle ore 24.00 della
domenica successiva. Tali integrazioni non si
applicano per i veicoli eccezionali "mezzi
d'opera" che circolano nei limiti di massa
complessiva a pieno carico entro i limiti legali
di massa intendendo per tali quelli fissati
dall'art.62 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
Art.
9
1. Il
calendario di cui all'art. l, così come integrato
dall'art. 8, non si applica per i veicoli
eccezionali e per i complessi di veicoli
eccezionali:
a) adibiti a pubblico
servizio per interventi urgenti e di emergenza, o
che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine
occorrenti (Vigili dei fuoco, Protezione civile,
etc.);
b) militari, per
comprovate necessità di servizio, e delle forze
di polizia; c) utilizzati dagli enti proprietari o
concessionari di strade per motivi urgenti di
servizio;
d) delle amministrazioni
comunali contrassegnati con la dicitura
"Servizio Nettezza Urbana" nonché
quelli che per conto delle amministrazioni
comunali effettuano il servizio smaltimento
rifiuti purché muniti di apposito documentazione
rilasciata dal l'amministrazione comunale;
e) appartenenti al
Ministero delle comunicazioni o alle Poste
Italiane s.p.a., purché contrassegnati con
l'emblema "PT" o con l'emblema
"Poste Italiane" nonché quelli di
supporto, purché muniti di apposita
documentazione rilasciata dall'Amministrazione
delle poste e telecomunicazioni, anche estera;
nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai
sensi dei decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261, in virtù di licenze e autorizzazioni
rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;
f) del servizio
radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e
comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di
carburanti é combustibili liquidi o gassosi
destinati all’attribuzione e consumo;
h) macchine agricole,
eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, che circolano su strade
non comprese nella rete stradale di interesse
nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n.46.
Art.
10
1. Per
i veicoli eccezionali o adibiti e trasporti
eccezionali, le Prefetture possono dare
autorizzazioni alla circolazione, fermo restando
l'assenso degli enti proprietari e concessionari
delle strade interessato al transito,
esclusivamente per esigenze motivate, documentate,
gravi ed indifferibili, secondo le stesse modalità
già fissate agli artt. 5, 6 e 7.
2. Il
suddetto assenso può essere richiesto dagli
interessati e rilasciato dagli enti proprietari e
concessionari delle strade contestualmente
all'autorizzazione alla circolazione rilasciata ai
sensi dell'art. 10 o dell’art. 104 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni.
Art.
11
1. Il
trasporto delle merci pericolose comprese nella
classe 1 della classifica di cui all'articolo 168,
comma 1, del decreto legislativo 30 aprite 1992,
n. 285, e successive modificazioni, è
vietato comunque, indipendentemente dalla massa
complessiva massima del veicolo, oltreché nei
giorni di calendario indicati all'art. 1, dal 1°
giugno al 22 settembre compresi, dalle ore 18.00
di ogni venerdì alle ore 24.00 della domenica
successiva.
2. Per
tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni
prefettizie alla circolazione ad eccezione del
trasporto di fuochi artificiali rientranti nella
IV e V categoria, previste nell'allegato A al
Regolamento per l'esecuzione del testo unico 15
giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga
nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo
gli itinerari e nei periodi temporali richiesti,
previa verifica di compatibilità con le esigenze
della sicurezza della circolazione stradale.
3. In
deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresì
essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per
motivi di necessità ed urgenza, per la
realizzazione di opere di interesse nazionale per
le quali siano previsti tempi di esecuzione
estremamente contenuti in modo tale da rendere
indispensabile, sulla base di specifica
documentazione rilasciata dal soggetto appaltante,
la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni
festivi. Dette autorizzazioni potranno essere
rilasciate limitatamente a tratti stradali
interessati da modesti volumi di traffico e di
estensione limitata ai comuni limitrofi al
cantiere interessato, ed in assenza di situazioni
che possano costituire potenziale pericolo in
dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle
stesse autorizzazioni saranno indicati gli i
itinerari, gli orari e le modalità che gli stessi
Prefetti riterranno necessari ed opportuni nel
rispetto delle esigenze di massima sicurezza del
trasporto e della circolazione stradale. Dovranno
essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si
ritiene prevedibile la massima affluenza di
traffico veicolare turistico nella zona
interessata dalla deroga.
Art.
12
1. Le
autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono
estendibili ai veicoli che circolano scarichi,
unicamente nel caso in cui tale circostanza si
verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che
comprenda la fase del trasporto e che deve
ripetersi nel corso della stessa giornata
lavorativa; ai veicoli e temperatura controllata
che effettuano il viaggio di ritorno a vuoto e che
sono stati autorizzati ad eseguire il viaggio di
andata per il trasporto di prodotti deperibili.
Art.
13
l. Le Prefetture
attueranno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del
nuovo codice della strada, approvato con decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, le direttive contenute nel presente
decreto e provvederanno a darne conoscenza alle
amministrazioni regionali, provinciali e comunali,
nonché ad ogni altro ente od associazione
interessati.
Il presente decreto sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 dicembre 2001
f.to IL
MINISTRO Piero Lunardi
SUPERATO
DAL DM 28.03.2002
Modifiche
al decreto ministeriale 5 dicembre
2001, concernente le direttive
ed il calendario per la
limitazione alla circolazione
stradale fuori dai centri abitati
per l'anno 2002.
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