MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale della motorizzazione
e della sicurezza del trasporto terrestre
Prot. n. 2826-MOT2/B Roma, 15 luglio 2002
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OGGETTO:Veicoli classificati ad uso speciale.
In merito ad alcuni quesiti pervenuti, relativi alla possibilità di classificare veicoli dotati di particolari allestimenti di carrozzeria o di sovrastrutture tra i veicoli ad uso speciale, si ritiene opportuno informare di quanto segue.
Come è noto gli articoli 53
, 54 e 55 del Codice della strada definiscono rispettivamente i motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi ad uso speciale quali veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di particolari attrezzature e sui quali è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse.
Inoltre gli articoli 200
, 203 e 204 del regolamento di esecuzione del Codice della strada riportano rispettivamente le classificazioni dei veicoli finalizzati ad uso speciale, senza peraltro nulla precisare sulle connotazioni tecniche (morfologiche e funzionali) inerenti i vari tipi di veicoli.
Recentemente la direttiva comunitaria 98/14/CE
, che disciplina l'omologazione europea degli autoveicoli di categoria M1 (autoveicoli per trasporto persone con un numero totale di posti non superiore a nove), ha previsto che nella stessa categoria, oltre alle autovetture, siano inquadrati anche i seguenti quattro tipi di autoveicoli ad uso speciale:a)
autocaravan,
b)
veicoli blindati (per trasporto persone),
c)
auto funebri,
d)
autoambulanze,
escludendo pertanto una possibile classificazione generalizzata nella categoria M1 di autoveicoli ad uso speciale diversi da quelli sopracitati.
Tanto sopra premesso, in attesa che si concretizzi un più ampio ed organico processo di razionalizzazione e semplificazione - peraltro già in atto - delle vigenti norme tecniche relative al settore dei veicoli, si ritiene opportuno riassumere le seguenti disposizioni di carattere generale riguardanti i criteri di individuazione e le norme di prova attinenti il settore dei veicoli ad uso speciale.
Si rammenta che tali
veicoli:
a)
debbono essere permanentemente dotati di apposite carrozzerie o sovrastrutture realizzate per essere destinate soltanto ad un particolare e ben definito uso;
b)
non presentano, di norma, una portata utile ma solo una portata fittizia ai fini fiscali; si ricorda infatti che è consentito solo il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature o con la destinazione d'uso delle
stesse;
c)
debbono essere dotati di posti destinati ad occupanti, la presenza dei quali è strettamente connessa alla finalità operativa del veicolo ed è in grado di garantire lo svolgimento del ciclo operativo delle attrezzature
installate;
d)
debbono rispondere alle pertinenti disposizioni in vigore, emanate in relazione alla categoria di appartenenza:
-
categoria L per i motoveicoli;
-
categoria M1 per i quattro tipi di autoveicoli citati nella direttiva 98/14/CE
;
-
categoria N per tutti gli altri tipi di autoveicoli;
-
categoria O per i rimorchi.
Eventuali disposizioni precedentemente emanate, in contrasto con norme del Codice della strada, del regolamento di esecuzione dello stesso Codice e della direttiva comunitaria citate nella presente circolare, sono disapplicate.
IL DIRETTORE dott. ing. Alessandro De Grazia