Decreto
Legislativo 15 gennaio 2002
Riforma
del Codice della strada
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto
l'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo
2001, n. 85 "Delega al Governo per la
revisione del nuovo codice della
strada";
Visto
il decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 e succ. modificazioni;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri adottata nella riunione
dell’11 gennaio 2002;
Acquisito
il parere delle competenti Commissioni
permanenti della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 15 gennaio 2002;
Sulla
proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell'interno, della giustizia, della difesa,
dell'economia e delle finanze, della
istruzione della università e della ricerca
scientifica, delle politiche agricole e
forestali, dell'ambiente e della tutela del
territorio, della salute e delle politiche
comunitarie.
EMANA
Il
seguente decreto legislativo
|
Art.
1.
1.
L'articolo 1 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art.
1 - Principi generali.-
1.
La sicurezza delle persone, nella
circolazione stradale, rientra tra le
finalità primarie di ordine sociale ed
economico perseguite dallo Stato.
2.
La circolazione dei pedoni, dei veicoli e
degli animali sulle strade è regolata dalle
norme del presente codice e dai
provvedimenti emanati in applicazione di
esse, nel rispetto delle normative
internazionali e comunitarie in materia. Le
norme e i provvedimenti attuativi si
ispirano al principio della sicurezza
stradale, perseguendo gli obiettivi: di
ridurre i costi economici, sociali ed
ambientali derivanti dal traffico veicolare;
di migliorare il livello di qualità della
vita dei cittadini anche attraverso una
razionale utilizzazione del territorio; di
migliorare la fluidità della circolazione.
3.
Al fine di ridurre il numero e gli effetti
degli incidenti stradali ed in relazione
agli obiettivi ed agli indirizzi della
Commissione Europea, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti definisce il
Piano nazionale per la sicurezza stradale.
4.
Il Governo comunica annualmente al
Parlamento l'esito delle indagini periodiche
riguardanti i profili sociali, ambientali ed
economici della circolazione stradale.
5.
Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti fornisce all'opinione pubblica i
dati più significativi utilizzando i più
moderni sistemi di comunicazione di massa e,
nei riguardi di alcune categorie di
cittadini, il messaggio pubblicitario di
tipo prevenzionale ed educativo.".
Art.
2
1.
All'articolo 9 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1.
Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate
le competizioni sportive con veicoli o
animali e quelle atletiche, salvo
autorizzazione. L'autorizzazione è
rilasciata dal comune in cui devono avere
luogo le gare atletiche e ciclistiche e
quelle con animali o con veicoli a trazione
animale. Essa è rilasciata dalla regione e
dalle province autonome dì Trento e Bolzano
per le gare atletiche, ciclistiche e per le
gare con animali o con veicoli a trazione
animale che interessano più comuni. Per le
gare con veicoli a motore l'autorizzazione
è rilasciata, sentite le federazioni
nazionali sportive competenti e dandone
tempestiva informazione all'autorità di
pubblica sicurezza: dalla regione e dalle
province autonome di Trento e Bolzano per le
strade che costituiscono la rete di
interesse nazionale; dalla regione per le
strade regionali; dalle province per le
strade provinciali; dai comuni per le strade
comunali. Nelle autorizzazioni sono
precisate le prescrizioni alle quali le gare
sono subordinate.";
b)
al comma 2, le parole: "quelle di
competenza del prefetto" sono
sostituite dalle seguenti: 1e altre";
c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
'3.
Per le autorizzazioni relative alle
competizioni motoristiche i promotori devono
richiedere il nulla osta per la loro
effettuazione al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, allegando il
preventivo parere del C.O.N.I. Per
consentire la formulazione del programma
delle competizioni da svolgere nel corso
dell'anno, qualora venga riconosciuto il
carattere sportivo delle stesse e non si
creino gravi limitazioni al servizio di
trasporto pubblico, nonché al traffico
ordinario, i promotori devono avanzare le
loro richieste entro il trentuno dicembre
dell'anno precedente. Il preventivo parere
del C.O.N.I. non è richiesto per le
manifestazioni di regolarità a cui
partecipano i veicoli di cui all'articolo
60, purché la velocità imposta sia per
tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la
manifestazione sia organizzata in conformità
alle nonne tecnico sportive della
federazione di competenza.";
d)
al comma 4, nel primo periodo, dopo le
parole: "deve essere richiesta",
le parole: "alla prefettura" sono
soppresse e le parole: "dei lavori
pubblici, dei trasporti," sono
sostituite dalle seguenti: "delle
infrastrutture e dei trasporti,";
e)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5.
Nei casi in cui, per motivate necessità, si
debba inserire una competizione non prevista
nel programma, i promotori, prima di
chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4,
devono richiedere al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti il nulla osta
di cui al comma 3 almeno sessanta giorni
prima della competizione. L'autorità
competente può concedere l'autorizzazione a
spostare la data di effettuazione indicata
nel programma quando gli organi sportivi
competenti lo richiedano per motivate
necessità, dandone comunicazione al
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.";
f)
al comma 6, nel primo periodo, le parole
"L’autorizzazione alla
prefettura" sono sostituite dalle
seguenti: "Per tutte le competizioni
sportive su strada, l'autorizzazione";
g)
dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti
commi:
"6-bis.
Quando la sicurezza della circolazione lo
renda necessario, nel provvedimento di
autorizzazione di competizioni ciclistiche
su strada, può essere imposta la scorta da
parte di uno degli organi di cui
all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro
vece o in loro ausilio, di una scorta
tecnica effettuata da persone munite di
apposita abilitazione. Qualora sia
prescritta la scorta di polizia, l'organo
adito può autorizzare gli organizzatori ad
avvalersi, in sua vece o in suo ausilio,
della scorta tecnica effettuata a cura di
personale abilitato, fissandone le modalità
ed imponendo le relative prescrizioni.
6-ter.
Con disciplinare tecnico, approvato con
provvedimento dirigenziale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministero dell'interno, sono
stabiliti i requisiti e le modalità di
abilitazione delle persone autorizzate ad
eseguire la scorta tecnica ai sensi del
comma 6bis, i dispositivi e le
caratteristiche dei veicoli adibiti al
servizio di scorta nonché le relative
modalità di svolgimento. L'abilitazione è
rilasciata dal Ministero dell'interno.
6-quater.
Per le competizioni ciclistiche o
podistiche, ovvero con altri veicoli non a
motore o con pattini, che si svolgono
all'interno del territorio comunale, o di
comuni limitrofi, tra i quali vi sia
preventivo accordo, la scorta può essere
effettuata dalla polizia municipale
coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica
con personale abilitato ai sensi del comma
6-ter."-,
h)
dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"7-bis.
Salvo che, per particolari esigenze connesse
all'andamento plano-altimetrico del
percorso, ovvero al numero dei partecipanti,
sia necessaria la chiusura della strada, la
validità dell'autorizzazione è
subordinata, ove necessario, all'esistenza
di un provvedimento di sospensione
temporanea della circolazione in occasione
del transito dei partecipanti ai sensi
dell'articolo 6, comma 1 -bis ovvero, se
trattasi di centro abitato, dell'articolo 7,
comma 1'.
i)
il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8.
Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis,
chiunque organizza una competizione sportiva
indicata nel presente articolo senza esserne
autorizzato nei modi previsti è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento
di ima somma da euro centotrentuno ad euro
cinquecentoventiquattro, se si tratta di
competizione sportiva atletica, ciclistica o
con animali, ovvero di una somma da euro
seicentocinquantacinque ad euro
duemilaseicentoventitre, se si tratta di
competizione sportiva con veicoli a motore.
In ogni caso l'autorità amministrativa
dispone l'immediato divieto di effettuare la
competizione, secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI';
1)
dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8-bis.
Chiunque organizza una competizione sportiva
in velocità con veicoli a motore indicata
nel presente articolo senza esserne
autorizzato nei modi previsti è punito con
l'arresto da uno ad otto mesi e con
l'ammenda da euro cinquecento ad euro
cinquemila. Alla stessa pena soggiace
chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla
competizione non autorizzata.
All'accertamento del reato consegue la
sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da due a sei mesi
ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
VI. In ogni caso l'autorità amministrativa
dispone l'immediato divieto di effettuare la
competizione, secondo le norme di cui al
capo 1, sezione II, dei titolo VI. Con la
sentenza di condanna è sempre disposta la
confisca dei veicoli dei partecipanti.".
Art.
3
All'articolo
97 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.:285 successive modifiche, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
La rubrica è sostituita con la seguente:
"Circolazione dei ciclomotori";
b)
I commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai
seguenti:
"1.
I ciclomotori, per circolare, devono essere
muniti di:
a)
un certificato di circolazione, contenente i
dati di identificazione e costruttivi del
veicolo, nonché quelli della targa e
dell'intestatario, rilasciato dal
Dipartimento per i trasporti terrestri,
ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge
8 agosto 1991, n. 264, con le modalità
stabilite con decreto dirigenziale del
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, a seguito di aggiornamento
dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui
agli articoli 225 e 226;
b)
una targa, che identifica l'intestatario del
certificato di circolazione.
2.
La targa è personale. Il titolare la
trattiene in caso di vendita. La
fabbricazione e la vendita delle targhe sono
riservate allo Stato, che può affidarle con
-le modalità previste dal regolamento a
soggetti terzi.
3.
Ciascun ciclomotore è individuato
nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui
agli articoli 225 e 226, da mia scheda
elettronica, contenente il numero di targa,
il nominativo del suo titolare, i dati
costruttivi e di identificazione di tutti i
veicoli di cui, nel tempo, il titolare della
targa sia risultato intestatario, con
l'indicazione della data e dell'ora di
ciascuna variazione d'intestazione. I dati
relativi alla proprietà del veicolo sono
inseriti nel sistema informatico del
Dipartimento per i trasporti terrestri a
fini di sola notizia, per l'individuazione
del responsabile della circolazione.
4.
Le procedure e la documentazione occorrente
per il rilascio del certificato di
circolazione e per la produzione delle
targhe sono stabilite con decreto
dirigenziale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, secondo
criteri di economicità e di massima
semplificazione.";
c)
al comma 6, le parole: "idoneità
tecnica" sono sostituite dalla
seguente: "circolazione";
d)
i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai
seguenti:
"7.
Chiunque circola con un ciclomotore per il
quale non è stato rilasciato il certificato
di circolazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
euro centotrentuno a euro
cinquecentoventiquattro.";
8.
Chiunque circola con un ciclomotore
sprovvisto di targa è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro sessantacinque a euro
duecentosessantadue.";
9.
Chiunque circola con un ciclomotore munito
di targa non propria è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro millecinquecentoquarantanove a
euro seimilacentonovantasette.";
e)
al comma 10, le parole "un contrassegno
di identificazione" sono sostituite
dalle seguenti: "una targa";
f)
i commi 11, 12, 13 e 14 sono sostituiti dai
seguenti:
11.
Chiunque fabbrica o vende targhe con
caratteristiche difformi da quelle indicate
dal regolamento, ovvero circola con un
ciclomotore munito delle suddette targhe è
soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro
millecinquecentoquarantanove a euro
seimilacentonovantasette.";
12.
Chiunque circola con un ciclomotore per il
quale non è stato richiesto
l’aggiornamento del certificato di
circolazione per trasferimento della
proprietà secondo le modalità previste dal
regolamento, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento è[i una somma
da euro trecentoventisette a euro
milletrecentoundici. Alla medesima sanzione
è sottoposto chi non comunica la cessazione
della circolazione. Il certificato di
circolazione è ritirato immediatamente da
chi accerta la violazione ed è inviato al
competente ufficio dei Dipartimento per i
trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti
previsti dopo l'adempimento delle
prescrizioni omesse.
13.
L'intestatario che in caso di smarrimento,
sottrazione o distruzione del certificato di
circolazione o della targa non provvede,
entro quarantotto ore, a fame denuncia agli
organi di polizia è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
euro sessantacinque a euro
duecentosessantadue. Alla medesima sanzione
è soggetto chi non provvede a chiedere il
duplicato del certificato di circolazione
entro tre giorni dalla suddetta denuncia.
14.
Alle violazioni previste dai commi 5, 6 e 7
consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del ciclomotore,
secondo le norme di cui al capo I, sezione
Il, del titolo VI; nei casi previsti dai
commi 5 e 6, si procede alla distruzione del
ciclomotore, fatta salva la facoltà degli
enti da cui dipende il personale di polizia
stradale che ha accertato la violazione, di
chiedere tempestivamente che sia assegnato
il ciclomotore confiscato, previo ripristino
delle caratteristiche costruttive, per lo
svolgimento dei compiti istituzionali e
fatto salvo l'eventuale risarcimento del
danno in caso di accertata illegittimità
della confisca e distruzione. Alla
violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue
la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di
un mese o, in caso di reiterazione delle
violazioni, la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo, secondo
le norme di cui al capo I, sezione 11, del
titolo VI'.
Art.
4
All’articolo
100 del decreto legislativo 30 aprile 1992
n.285 e successive modifiche, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8.
Ferma restando la sequenza alfanumerica
fissata dal regolamento, l'intestatario
della carta di circolazione può chiedere,
per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai
costi fissati con il decreto di cui
all'articolo 101 comma 1 e con le modalità
stabilite dal Dipartimento per i trasporti
terrestri, una specifica combinazione
alfanumerica. Il competente Ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo
avere verificato che la combinazione
richiesta non sia stata già utilizzata,
immatricola il veicolo e rilascia la carta
di circolazione. Alla consegna delle targhe
provvede direttamente l'Istituto Poligrafico
dello Stato nel termine di trenta giorni dal
rilascio della carta di circolazione.
Durante tale periodo è consentita la
circolazione ai sensi dell'articolo 102,
comma 3.";
b)
al comma 11, le parole: Commi 1, 2, 3 e sono
sostituite dalle seguenti: Commi 1, 2, 3, 4
e 9, lett. b)".
Art.
5
All’articolo
115 dei decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.285 e successive modifiche, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, la lettera b) è sostituita
dalla seguente: "b) anni quattordici
per guidare ciclomotori purchè non
trasporti altre persone oltre al
conducente;";
b)
al comma 1, lettera d), punto 1), prima
della parola: "motoveicoli" è
inserita la parola: "ciclomotori,"
c)
al comma 4, infine, è aggiunto il seguente
periodo: "La stessa sanzione si applica
al conducente di ciclomotore che trasporti
un passeggero senza aver compiuto gli anni
diciotto.".
Art.
6
All'articolo
116 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.285 e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente:
"Patente
certificato di abilitazione professionale
per la guida di motoveicoli e autoveicoli e
certificato di idoneità alla guida di
ciclomotori".
b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente
comma:
"
1 -bis. Per guidare ciclomotori è
necessario conseguire la patente di guida di
cui al comma 1 ovvero il certificato di
idoneità alla guida rilasciato dal
competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri, a seguito di specifico
corso con prova finale, organizzato secondo
le modalità di cui al comma 11 -bis.";
c)
al comma 2, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con decreti
dirigenziali, stabilisce il procedimento per
il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato,
attraverso il proprio sistema informatico
delle patenti di guida, dei certificati di
idoneità alla guida e dei certificati di
abilitazione professionale, con l'obiettivo
della massima semplificazione
amministrativa, anche con il coinvolgimento
dei medici di cui all'articolo 119, dei
comuni e delle autoscuole di cui
all'articolo 123.
d)
al comma 3, l'alinea, è sostituito dal
seguente:
"3.
La patente di guida, conforme al modello
comunitario, si distingue nelle seguenti
categorie ed abilita alla guida dei veicoli
indicati per le rispettive categorie:"
;
e)
al comma 5, nell'ultimo periodo, è
soppressala parola : " comunque,"
ed è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: 'Fanno eccezione le autovetture, i
tricicli ed i quadricicli in servizio di
piazza o di noleggio con conducente per il
trasporto di persone, qualora ricorrano le
condizioni per il rilascio del certificato
di abilitazione professionale ai conducenti
muniti della patente di guida di categoria
B, C e D speciale, di cui al comma
8-bis.". ;
f)
dopo il comma 11 è aggiunto il seguente
comma:
11-bis.
Gli aspiranti al conseguimento del
certificato di cui al comma 1-bis possono
frequentare appositi corsi organizzati dalle
autoscuole. In tal caso, il rilascio del
certificato è subordinato ad un esame
finale svolto da un funzionario esaminatore
dei Dipartimento per i trasporti terrestri.
I giovani che frequentano istituzioni
statali e non statali di istruzione
secondaria possono partecipare ai corsi
organizzati gratuitamente all'interno della
scuola, nell'ambito dell'autonomia
scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei
corsi, le istituzioni scolastiche possono
stipulare, anche sulla base di intese
sottoscritte dalle province e dai competenti
uffici del Dipartimento per i trasporti
terrestri, apposite convenzioni a titolo
gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni
ed associazioni pubbliche e private
impegnate in attività collegate alla
circolazione stradale. I corsi sono tenuti
prevalentemente da personale insegnante
delle autoscuole. La prova finale dei corsi
organizzati in ambito scolastico è
espletata da un funzionario esaminatore del
Dipartimento per i trasporti terrestri e
dall'operatore responsabile della gestione
dei corsi. Ai fini della copertura dei costi
di organizzazione dei corsi tenuti presso le
istituzioni scolastiche, al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della
ricerca sono assegnati i proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie nella
misura prevista dall'articolo 208, comma 2,
lettera c). Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le
direttive, le modalità, i programmi dei
corsi e delle relative prove, sulla base
della normativa comunitaria.";
g)
dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:
"13-bis.
Chiunque, non essendo titolare di patente,
guida ciclomotori senza aver conseguito il
certificato di idoneità di cui al comma 11
As è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro
cinquecentosedici a euro
duemilasessantacinque";
h)
il comma 14 è soppresso;
i)
al comma 17, le parole "di cui al comma
15" sono sostituite dalle seguenti:
"di cui ai commi 13-bis e 15".
Art.
7
Dopo
l'articolo 126 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n.285 e successive
modificazioni, è inserito il seguente
articolo:
"
Art. 126-bis - (Patente a punti) - I.
All'atto del rilascio della patente viene
attribuito un punteggio di venti punti. Tale
punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida di cui agli
articoli 225 e 226, subisce decurtazioni,
nella misura indicata nella tabella
allegata, a seguito della violazione di una
delle norme per le quali è prevista la
sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente ovvero di una tra
le norme di comportamento di cui al titolo
V, indicate nella tabella medesima.
L'indicazione del punteggio relatìvo ad
ogni violazione deve risultare dal verbale
di contestazione.
2.
L'organo da cui dipende l'agente che ha
accertato la violazione che comporta la
perdita di punteggio, ne dà notizia, entro
trenta giorni dalla definizione della
contestazione effettuata, all'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida. La
contestazione si intende definita quando sia
avvenuto il pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria o siano conclusi i
procedimenti dei ricorsi amministrativi e
giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi
i termini per la proposizione dei medesimi.
Il predetto termine di trenta giorni decorre
alla conoscenza da parte dell'organo di
polizia dell'avvenuto pagamento della
sanzione, della scadenza del termine per la
proposizione dei ricorsi, ovvero dalla
conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi.
La comunicazione può essere effettuata solo
se la persona del conducente, quale
responsabile della violazione, sia stata
identificata inequivocabilmente; tale
comunicazione avviene per via telematica o
mediante moduli cartacei predisposti dal
Dipartimento per i trasporti terrestri.
3.
Ogni variazione di punteggio è comunicata
agli interessati dall'anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida. Ciascun
conducente può controllare in tempo reale
lo stato della propria patente con le
modalità indicate dal Dipartimento per i
trasporti terrestri.
4.
Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e
purchè il punteggio non sia esaurito, la
frequenza ai corsi di aggiornamento,
organizzati dalle autoscuole ovvero da
soggetti pubblici o privati a ciò
autorizzati dal Dipartimento per i trasporti
terrestri, consente di riacquistare sei
punti. A tal fine, l'attestato di frequenza
al corso deve essere trasmessi) all'ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri
competente per territorio, per
l’aggiornamento dell'anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabiliti i criteri per il
rilascio dell'autorizzazione, i programmi te
le modalità di svolgimento dei corsi di
aggiornamento.
5.
Salvo il caso di perdita totale del
punteggio di cui al comma 6, la mancanza,
per il periodo di tre anni, di violazioni di
una nonna di comportamento (la cui derivi la
decurtazione del punteggio, determina
l'attribuzione del completo punteggio
iniziale, entro il limite dei venti punti.
6.
Alla perdita totale del punteggio, il
titolare della patente deve sottoporsi
all'esame di idoneità tecnica di cui
all'articolo 128. A tal fine, l'ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri
competente per territorio, su comunicazione
dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida, dispone la revisione della patente di
guida. Il relativo provvedimento, notificato
secondo le procedure di cui all'articolo
201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il
titolare della patente non si sottoponga ad
predetti accertamenti entro trenta giorni
dalla notifica del provvedimento di
revisione, la patente di guida è sospesa a
tempo indeterminato, con atto definitivo,
dal competente ufficio del Dipartimento per
i trasporti terrestri. Il provvedimento di
sospensione è notificato al titolare della
patente a cura degli organi di polizia
stradale di cui all'articolo 12, che
provvedono al ritiro ed alla conservazione
del documento.".
Art.
8
I.
Al comma 9 dell'articolo 141 del decreto
legislativo 3 1 0 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: 'Fuori dei casi
previsti dall'articolo 9, chiunque, a
qualsiasi titolo o per qualunque finalità,
gareggia in velocità con veicoli a motore,
è punito con l'arresto da uno ad otto mesi
e con l'ammenda da euro cinquecentosedici a
euro cinquemilacentosessantaquattro, nonché
con la confisca del veicolo con il quale è
stata commessa la violazione.
All'accertamento del reato consegue la
sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da due a sei mesi
ai sensi del capo II, sezione Il, del titolo
VI'.
Art.
9
I.
All'art.142 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"I.
Ai fini della sicurezza della circolazione e
della tutela della vita umana la velocità
massima non può superare i 13 0 kmi/h per
le autostrade, i 110 km/h per le strade
extraurbane principali i 90 km/h per le
strade extraurbane secondarie e per le
strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per
le strade nei centri abitati, con la
possibilità di elevare tale limite fino ad
un massimo di 70 km/h per le strade urbane
le cui caratteristiche costruttive e
funzionali lo consentano, previa
installazione degli appositi segnali. Sulle
autostrade a tre corsie più corsia di
emergenza per ogni senso di marcia, gli enti
proprietari o concessionari possono elevare
il limite massimo di velocità fino a 150
km/h sulla base delle caratteristiche
progettuali ed effettive dei tracciato,
previa installazione degli appositi segnali,
semprechè lo consentano l'intensità del
traffico, le condizioni atmosferiche
prevalenti ed i dati di incidentalità
dell'ultimo quinquennio. In caso di
precipitazioni atmosferiche di qualsiasi
natura, la velocità massima non può
superare i 110 km/h per le autostrade ed i
90 km/h per le scade extraurbane principali.";
Art.
10
I.
Il comma 6 dell'art. 143 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, è soppresso.
Art.
11
I.
All'art. 152 del decreto legislativo
30 aprile 1992 , n. 285, e successive
modificazioni, dopo il comma 1, è inserito
il seguente comma: "I-bis. Per i
ciclomotori ed i motocicli, in qualsiasi
condizione di marcia, è obbligatorio l'uso
dei proiettori anabbaglianti e delle luci di
posizione.".
Art.
12
I.
All'art. 153 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 1 lettera a) dopo le parole "i
proiettori anabbaglianti:"sono inserite
le seguenti: "in autostrada".
Art.
13
I.
All’articolo 186 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Quando la violazione è
commessa dal conducente di un autobus o di
veicolo di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di
veicoli, con la sentenza di condanna è
disposta la revoca della patente di guida,
ai sensi del capo Il, sezione Il, del titolo
VI;
b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4.
Quando si abbia motivo di ritenere che il
conducente del veicolo si trovi in stato di
alterazione psico-fisica derivante
dall'influenza dall'alcool, gli organi di
polizia stradale di cui all'articolo 12,
commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il
più vicino ufficio o comando, hanno la
facoltà di effettuare l'accertamento con
strumenti e procedure determinati dal
REGOLAMENTO;
c)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis.
Per i conducenti coinvolti in incidenti
stradali e sottoposti alle cure mediche,
1’accertamento del tasso alcolico viene
effettuato, su richiesta degli organi di
polizia stradale di cui all'articolo 12,
commi 1 e 2, da parte delle strutture
sanitarie di base o di quelle accreditate o
comunque a tali fini equiparate, con
strumenti e modalità stabilite con decreto
del Ministero della salute di concerto con
il Ministero dell'interno. Le strutture
sanitarie rilasciano agli organi di polizia
stradale la relativa certificazione, estesa
alla prognosi delle lesioni accertate,
assicurando il rispetto della riservatezza
dei dati in base alle vigenti disposizioni
di legge. I fondi necessari per
l'espletamento degli accertamenti di cui al
presente comma sono reperiti nell'ambito dei
fondi destinati al Piano nazionale della
sicurezza stradale di cui all'articolo 32
della legge 17 maggio 1999, n. 144.";
d)
il comma 5 è sostituito dal
seguente:
"5.
Qualora dall'accertamento, eseguito a nonna
dei commi 4 e 4-bis, risulti un tasso
alcolemico superiore ai limiti stabiliti dal
regolamento, il conducente è considerato in
stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione
delle sanzioni di cui al comma 2.";
e)
al comma 6, le parole: "di cui al comma
4," sono sostituite dalle seguenti:
"di cui ai commi 4 e 4bis,".
Art.
14
I.
Il comma 2 dell'articolo 187 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"2.
Quando si ha ragionevolmente motivo di
ritenere che il conducente del veicolo si
trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di
sostanze stupefacenti 0 psicotrope, gli
agenti di polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi
gli ulteriori obblighi previsti dalla legge,
accompagnano il conducente presso strutture
sanitarie fisse o mobili afferenti ai
suddetti organi di polizia stradale ovvero
presso le strutture sanitarie pubbliche o
presso quelle accreditate o comunque a tali
fini equiparate, per il prelievo di campioni
di liquidi biologici ai fini
dell'effettuazione degli esami necessari ad
accertare la presenza di sostanze
stupefacenti o psicotrope e per la relativa
visita medica. Le medesime disposizioni si
applicano in caso di incidenti,
compatibilmente con le attività di
rilevamento e soccorso. Le predette
strutture sanitarie, su richiesta degli
organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano
altresì tali accertamenti sui conducenti
coinvolti in incidenti stradali e sottoposti
alle cure mediche. Gli accertamenti sono
effettuati con strumenti e modalità
stabiliti dal regolamento, ai fini della
determinazione delle quantità, indicate in
conformità alle previsioni dello stesso
regolamento; essi possono contestualmente
riguardare anche il tasso alcolemico
previsto dall’articolo186. Le strutture
sanitarie rilasciano agli organi di polizia
stradale la relativa certificazione, estesa
alla prognosi delle lesioni accertate,
assicurando il rispetto della riservatezza
dei dati in base alle vigenti disposizioni
di legge I fondi necessari per
l'espletamento degli accertamenti
conseguenti ad incidenti stradali seno
reperiti nell'ambito dei fondi destinati al
Piano nazionale della sicurezza stradale di
cui all'articolo 32 della legge 17 maggio
1999, n. 144. Copia del referto sanitario
positivo deve essere tempestivamente
trasmessa, a cura dell'organo di polizia che
ha proceduto agli accertamenti, al prefetto
del luogo della commessa violazione per gli
eventuali provvedimenti di competenza.".
Art.
15
I.
All'art. 208 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2.
1 proventi di cui al comma 1, spettanti allo
Stato, sono destinati: a) fermo restando
quanto previsto dal articolo 32, comma 4 ,
della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il
finanziamento delle attività connesse
all'attuazione del Piano Nazionale della
sicurezza stradale, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti -Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, nella misura del 80 per cento del
totale annuo, definito a norma dell'articolo
2, lettera x), della legge 13 giugno 1991,
n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai
fini della sicurezza stradale, attuata anche
attraverso il Centro di coordinamento delle
informazioni sul traffico, sulla viabilità
e sulla sicurezza stradale (CCISS),
istituito con legge 30 dicembre 1988, n.
556, per finalità di educazione stradale,
sentito occorrendo il Ministero
dell'istruzione, e per l'assistenza e
previdenza del personale della Polizia di
Stato, dell'Arma dei carabinieri e della
Guardia di finanza e per iniziative ed
attività di promozione della sicurezza
della circolazione. b) al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti Dipartimento
per i trasporti terrestri, nella misura del
20 per cento del totale annuo sopra
richiamato, per studi, ricerche e propaganda
sulla sicurezza del veicolo; c) al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della
ricerca - Dipartimento per i servizi per il
territorio, nella misura del 7,5 per cento
del totale annuo, al fine di favorire
l'impegno della scuola pubblica e privata
nell'insegnamento dell'educazione stradale e
per l'organizzazione dei corsi per
conseguire il certificato di idoneità alla
conduzione dei ciclomotori.
3.
Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e
dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, determina annualmente le quote dei
proventi da destinarsi alle suindicate
finalità. Il Ministro dell’economia delle
finanze è autorizzato ad adottare, con
propri decreti, le necessarie variazioni di
bilancio, nel rispetto delle quote come
annualmente determinate.".
Art.
16
I.
All'articolo 226 del decreto legislativo 20
aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 6, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: 'Previa apposita istanza,
gli uffici del Dipartimento per i trasporti
terrestri rilasciano, a chi ne abbia
qualificato interesse, certificazione
relativa ai dati tecnici ed agli intestatari
dei ciclomotori, macchine agricole e
macchine operatrici; i relativi costi sono a
totale carico del richiedente e vengono
stabiliti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concedo
con il Ministro dell'economia e delle
finanze.";
b)
al comma 11, dopo le parole: "di un
determinato veicolo," sono aggiunte le
seguenti: "che comportano decurtazione
del punteggio di cui all'articolo
126-bis".
Art.
17
(Aggiornamento
denominazioni)
I.
Fermi restando gli aggiornamenti delle
denominazioni di uffici e strutture
ministeriali già operati con il presente
decreto, in tutti gli altri casi in cui nel
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e
successive modificazioni ed integrazioni,
sono previste denominazioni di uffici e
strutture ministeriali modificate per
effetto di intervenute disposizioni
legislative, le stesse devono intendersi
modificate nel modo seguente:
a)
|
le
denominazioni "Ministro e
Ministero dei trasporti e della
navigazione" sono sostituite
dalle seguenti: "Ministro e
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti";
|
b)
|
le
denominazioni "Ministro e
Ministero dei lavori pubblici "
sono sostituite dalle seguenti:
"Ministro e Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti"
|
c)
|
le
denominazioni "Ministro e
Ministero della pubblica
istruzione" sono sostituite dalle
seguenti: "Ministro e Ministero
dell'istruzione, dell’università e
della ricerca";
|
d)
|
le
denominazioni "Ministro e
Ministero di grazia e giustizia "
sono sostituite dalle seguenti:
"Ministro e Ministero della
giustizia";
|
e)
|
le
denominazioni "Ministro e
Ministero del tesoro" sono
sostituite dalle seguenti:
"Ministro e Ministero
dell'economia e delle finanze";
|
f)
|
le
denominazioni "Ministro e
Ministero della sanità" sono
sostituite dalle seguenti:
"Ministro e Ministero della
salute";
|
g)
|
le
denominazioni "Ministro e
Ministero dell'ambiente" sono
sostituite dalle seguenti:
"Ministro e Ministero
dell’ambiente e della tutela del
territorio";
|
h)
|
le
denominazioni "Ministro e
Ministero dell'agricoltura e
foreste" sono sostituite dalle
seguenti: "Ministro e Ministero
delle politiche agricole e
forestali";
|
i)
|
le
denominazioni "Ministro e
Ministero del lavoro e della
previdenza sociale" sono
sostituite dalle seguenti:
"Ministro e Ministero del lavoro
e delle politiche sociali";.
|
l)
|
le
denominazioni 'Ministro e Ministero
delle finanze" sono sostituite
dalle seguenti: "Ministro e
Ministero dell'economia e delle
finanze";
|
m)
|
la
denominazione "Ministro per i
problemi delle aree urbane" è
sostituita dalla seguente:
"Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti"
|
n)
|
le
denominazioni "Ia o della
Direzione generale della M.C.T.C."
sono sostituite dalle seguenti:
"il o del Dipartimento per i
trasporti terrestri";
|
o)
|
le
denominazioni "ufficio o uffici o
ufficio provinciale o uffici
provinciali della Direzione generale
della M.C.T.U' sono sostituite dalle
seguenti: "ufficio o uffici
competenti del Dipartimento per i
trasporti terrestri".
|
Art.
18
(Disposizioni finali e
transitorie)
1.
I minori di età che alla data di entrata in
vigore del presente decreto abbiano compiuto
gli anni quattordici devono, per la guida
dei ciclomotori, dotarsi del certificato di
idoneità, nell’osservanza delle modalità
ed entro i termini indicati nel regolamento
2.
La partecipazione ai corsi per il
conseguimento del certificato di idoneità
alla guida dei ciclomotori può essere
effettuata anche da coloro che compiranno
quattordici anni entro Panno scolastico in
corso.
3.L'articolo
116, comma 13-bis, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n.285, e successive
modificazioni ed integrazioni, introdotto
dall'articolo 45 del presente decreto, entra
in vigore il 1° gennaio 2004.
4.Alle
patenti in corso di validità alla data di
entrata in vigore del presente decreto è
attribuito il punteggio di venti punti
previsto dall'articolo 126-bis del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.285, e
successive modificazioni ed integrazioni,
introdotto dall'articolo 52 del presente
decreto.
Art.
19
(Entrata in vigore)
1.
Salvo quanto diversamente disposto
dall'articolo 18 del presente decreto le
presenti norme entrano in vigore il 1
gennaio 2003.
LEGGE
1 agosto 2002, n. 168
(G.U. n. 183 del 6.8.2002)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121
, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1 agosto 2002
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli