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Vuoi sapere cosa fare per conseguire la PATENTE DI GUIDA di veicoli a motore ?

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CONFETRA
Confederazione Generale Italiana
dei Trasporti e della Logistica

Roma, 5 settembre 2003
Circolare n. 97/2003

Oggetto: Codice della Strada – Patente a punti – Legge 1 agosto 2003, n.214, su S.O. alla G.U. n.186 del 12.8.2003 – DD.MM. 29.7.2003 su G.U. n.181 del 6.8.2003 – Circolare del Ministero dell’Interno n.300 del 12.8.2003.

E’ oramai pienamente operativo il nuovo istituto della patente a punti di cui all’articolo 126 bis del Codice della Strada. Di seguito se ne evidenziano gli aspetti principali, alla luce delle modificazioni introdotte dalla legge indicata in oggetto, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 27 giugno 2003, n.151, e tenuto conto dei primi chiarimenti espressi sulla materia dal Ministero degli Interni.

LA DECURTAZIONE DEI PUNTI.
Com’è noto, a ciascun titolare di patente è riconosciuto un numero iniziale di punti pari a 20. A fronte di violazioni che comportino perdita di punteggio, il conducente subisce le decurtazioni previste. Il numero massimo di punti sottratti nella medesima circostanza, quando vengano accertate più violazioni, è pari a 15.
Il punteggio decurtato deve risultare nel verbale di accertamento della violazione.
La decurtazione diventa definitiva quando il trasgressore riceve apposita comunicazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presso cui è stata costituita l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Normalmente la comunicazione dovrebbe pervenire decorsi 30 giorni dalla data di pagamento delle sanzioni pecuniarie relative alla violazione contestata.

IL RECUPERO DEI PUNTI
I punti persi possono essere recuperati frequentando appositi corsi organizzati dalle autoscuole, nonché da altri organismi pubblici e privati abilitati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a condizione di non aver esaurito il punteggio totale.
I conducenti professionisti – titolari di patenti C, CE, D, DE, oppure titolari di patente B unitamente al certificato professionale KA e KB – che abbiano subito la decurtazione devono frequentare obbligatoriamente corsi da 18 ore di lezione che consentono il recupero di 9 punti persi.
Per i conducenti titolari di patente B i corsi sono di 12 ore e consentono il recupero fino a un massimo di 6 punti.
I corsi per gli autisti professionisti si svolgono in un periodo massimo di quattro settimane consecutive e giornalmente prevedono un numero massimo di due ore di lezione.
Sono ammesse fino a sei ore di assenze, che devono essere obbligatoriamente recuperate, pena l’inefficacia del corso.
Il recupero dei punti è possibile anche attraverso la "buona condotta": nell’ipotesi di perdita parziale del punteggio, la mancanza per due anni consecutivi di decurtazione comporta il ripristino del punteggio base di 20 punti.
Per i conducenti che già dispongono del punteggio pieno, la mancanza di violazioni nel biennio comporta un credito di 2 punti oltre il punteggio base; è possibile accumulare bonus fino a un massimo di 10 punti, con conseguente aumento del punteggio base fino a 30 punti.

PERDITA TOTALE DEL PUNTEGGIO
Al conducente che abbia esaurito tutto il punteggio disponibile, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti notifica il provvedimento di revisione della patente che comporta l’obbligo per l’interessato di ripetere gli esami per la patente entro 30 giorni dalla notificazione, pena la sospensione a tempo indeterminato della patente.

CONDUCENTE NON IDENTIFICATO
Quando il conducente che ha commesso un’infrazione che determina la perdita di punti non è stato identificato, la decurtazione del punteggio viene applicata al proprietario del veicolo il quale, entro 30 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, può indicare chi era effettivamente alla guida del veicolo.
Qualora il veicolo sia intestato a una società, l’obbligo di indicare il conducente spetta al legale rappresentante al quale in ogni caso non si applica la decurtazione dei punti. Il legale rappresentate che omette di indicare l’effettivo conducente è soggetto alla sanzione pecuniaria da 343,35 a 1.376,55 euro.

CONDUCENTI STRANIERI
La decurtazione del punteggio avviene anche nei confronti dei conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato estero, anche comunitario, nel quale non vige il meccanismo della patente a punti.
I punti sono registrati in una speciale sezione dell’anagrafe degli abilitati alla guida; in caso di esaurimento del punteggio, è disposto nei confronti del conducente straniero un provvedimento interdittivo della circolazione; in particolare se lo straniero totalizza 20 punti in un anno non può circolare in Italia per due anni; se totalizza 20 punti in due anni non può circolare in Italia per un anno; se l’esaurimento del punteggio avviene in un periodo compreso tra due e tre anni la circolazione è interdetta per sei mesi.

f.to dr. Piero M. Luzzati


        
 TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'Art. 126-BIS 

 

 
Ultimo aggiornamento: 30/06/2003
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