CONFETRA
Confederazione Generale Italiana
dei Trasporti e della Logistica
Roma, 5 settembre 2003
Circolare n. 97/2003
Oggetto: Codice della
Strada – Patente a punti – Legge 1 agosto 2003, n.214, su S.O. alla
G.U. n.186 del 12.8.2003 – DD.MM. 29.7.2003 su G.U. n.181 del 6.8.2003
– Circolare del Ministero dell’Interno n.300 del 12.8.2003.
E’ oramai pienamente
operativo il nuovo istituto della patente a punti di cui all’articolo
126 bis del Codice della Strada. Di seguito se ne evidenziano gli
aspetti principali, alla luce delle modificazioni introdotte dalla legge
indicata in oggetto, che ha convertito con modificazioni il decreto
legge 27 giugno 2003, n.151, e tenuto conto dei primi chiarimenti
espressi sulla materia dal Ministero degli Interni.
LA DECURTAZIONE
DEI PUNTI.
Com’è noto, a ciascun titolare di patente è riconosciuto un
numero iniziale di punti pari a 20. A fronte di violazioni che
comportino perdita di punteggio, il conducente subisce le decurtazioni
previste. Il numero massimo di punti sottratti nella medesima
circostanza, quando vengano accertate più violazioni, è pari a 15.
Il punteggio decurtato deve risultare nel verbale di accertamento della
violazione.
La decurtazione diventa definitiva quando il trasgressore riceve
apposita comunicazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, presso cui è stata costituita l’anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida. Normalmente la comunicazione dovrebbe pervenire
decorsi 30 giorni dalla data di pagamento delle sanzioni pecuniarie
relative alla violazione contestata.
IL RECUPERO DEI
PUNTI
I punti persi possono essere recuperati frequentando appositi
corsi organizzati dalle autoscuole, nonché da altri organismi pubblici
e privati abilitati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
a condizione di non aver esaurito il punteggio totale.
I conducenti professionisti – titolari di patenti C, CE, D, DE, oppure
titolari di patente B unitamente al certificato professionale KA e KB
– che abbiano subito la decurtazione devono frequentare
obbligatoriamente corsi da 18 ore di lezione che consentono il recupero
di 9 punti persi.
Per i conducenti titolari di patente B i corsi sono di 12 ore e
consentono il recupero fino a un massimo di 6 punti.
I corsi per gli autisti professionisti si svolgono in un periodo massimo
di quattro settimane consecutive e giornalmente prevedono un numero
massimo di due ore di lezione.
Sono ammesse fino a sei ore di assenze, che devono essere
obbligatoriamente recuperate, pena l’inefficacia del corso.
Il recupero dei punti è possibile anche attraverso la "buona
condotta": nell’ipotesi di perdita parziale del punteggio, la
mancanza per due anni consecutivi di decurtazione comporta il ripristino
del punteggio base di 20 punti.
Per i conducenti che già dispongono del punteggio pieno, la mancanza di
violazioni nel biennio comporta un credito di 2 punti oltre il punteggio
base; è possibile accumulare bonus fino a un massimo di 10 punti, con
conseguente aumento del punteggio base fino a 30 punti.
PERDITA TOTALE DEL
PUNTEGGIO
Al conducente che abbia esaurito tutto il punteggio
disponibile, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti notifica
il provvedimento di revisione della patente che comporta l’obbligo per
l’interessato di ripetere gli esami per la patente entro 30 giorni
dalla notificazione, pena la sospensione a tempo indeterminato della
patente.
CONDUCENTE NON
IDENTIFICATO
Quando il conducente che ha commesso un’infrazione che
determina la perdita di punti non è stato identificato, la decurtazione
del punteggio viene applicata al proprietario del veicolo il quale,
entro 30 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, può
indicare chi era effettivamente alla guida del veicolo.
Qualora il veicolo sia intestato a una società, l’obbligo di indicare
il conducente spetta al legale rappresentante al quale in ogni caso non
si applica la decurtazione dei punti. Il legale rappresentate che omette
di indicare l’effettivo conducente è soggetto alla sanzione
pecuniaria da 343,35 a 1.376,55 euro.
CONDUCENTI
STRANIERI
La decurtazione del punteggio avviene anche nei confronti dei
conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato estero, anche
comunitario, nel quale non vige il meccanismo della patente a punti.
I punti sono registrati in una speciale sezione dell’anagrafe degli
abilitati alla guida; in caso di esaurimento del punteggio, è disposto
nei confronti del conducente straniero un provvedimento interdittivo
della circolazione; in particolare se lo straniero totalizza 20 punti in
un anno non può circolare in Italia per due anni; se totalizza 20 punti
in due anni non può circolare in Italia per un anno; se l’esaurimento
del punteggio avviene in un periodo compreso tra due e tre anni la
circolazione è interdetta per sei mesi.
f.to dr. Piero M.
Luzzati
TABELLA
DEI PUNTEGGI PREVISTI
ALL'Art. 126-BIS
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