Decreto Ministeriale Prot. 2879 del
13/12/2006
emessa da: Ministero dei trasporti <1974-1993>
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Titolo/Oggetto |
Direttive e calendario per le limitazioni alla
circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2007 |
testo |
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
VISTO l’art. 6, comma 1, del Nuovo Codice della strada, approvato con
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
VISTE le relative disposizioni attuative contenute nel Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e
successive modificazioni;
CONSIDERATO che, al fine di garantire in via prioritaria migliori
condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di
maggiore intensità della stessa, si rende necessario limitare la
circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di
veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t;
CONSIDERATO che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare
la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti
eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi
dell’art. 168, commi 1 e 4, del Nuovo Codice della strada;
D E C R E T A
Art. 1
1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai
veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa
complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e
negli altri particolari giorni dell’anno 2007 di seguito elencati:
a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile,
maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8,00 alle ore 22,00;
b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre,
dalle ore 7,00 alle ore 24,00;
c) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;
d) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
e) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 6 aprile;
f) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 7 aprile;
g) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 9 aprile;
h) dalle ore 8,00 alle ore 14,00 del 10 aprile;
i) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
j) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 28 aprile;
k) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1°maggio;
l) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 2 giugno;
m) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 30 giugno;
n) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 7 luglio;
o) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 14 luglio;
p) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 21 luglio;
q) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 27 luglio;
r) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 28 luglio;
s) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 3 agosto;
t) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 4 agosto;
u) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 11 agosto;
v) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 15 agosto;
w) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 18 agosto;
x) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 25 agosto;
y) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 1° settembre;
z) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1°novembre;
aa) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 7 dicembre;
bb) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 8 dicembre;
cc) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 22 dicembre;
dd) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 24 dicembre;
ee) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;
ff) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre;
gg) dalle ore 16,00 alle 22,00 del 29 dicembre;
2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un
semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il
limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito
unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui
quest' ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso.
Art. 2
1. Per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna, muniti di
idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di
inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Limitatamente ai
veicoli provenienti dall’estero con un solo conducente è
consentito,qualora il periodo di riposo giornaliero -come previsto dalle
norme del regolamento CEE n. 3820/85 e successive modifiche- cada in
coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire -con
decorrenza dal termine del periodo di riposo- di un posticipo di ore
quattro.
2. Per i veicoli diretti all’estero, muniti di idonea documentazione
attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto
è anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di
idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’orario
di termine del divieto è anticipato di ore quattro
3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro anche per i veicoli diretti
agli interporti di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q.
Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e
Parma Fontevivo), ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano
Rogoredo e Milano smistamento, agli aeroporti per l’esecuzione di un
trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate
all’estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli
che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile,
semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti, terminals
intermodali ed aereoporti, all’estero, nonché ai complessi veicolari
scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali
per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di
idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione
delle merci. Analoga anticipazione è accordata ai veicoli impiegati in
trasporti combinati strada-rotaia o strada-mare, che rientrano nel campo
di applicazione dell’art.38 della legge 1° agosto 2002 n.166 (combinato
ferroviario) o dell’art. 3, comma 2 ter, della legge 22 novembre 2002, n.265
(combinato marittimo), purché muniti di idonea documentazione attestante
la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione)
o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco.
4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente
parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione
attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto è
posticipato di ore quattro. Al fine di favorire l’intermodalità del
trasporto, la stessa deroga oraria è accordata ai veicoli che circolano
in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale
che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente
dalla Calabria, purché muniti di idonea documentazione attestante
l’origine del viaggio.
5. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell’isola
per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del
territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante
la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione)
o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco, il divieto di cui all’art.1
non trova applicazione. Analoga deroga, alle stesse condizioni, è
accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la
rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di
traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria.
6. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delle
difficoltà di circolazione in presenza dei cantieri per l’ammodernamento
dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonché di quelle connesse con
le operazioni di traghettamento, da e per la Calabria, per i veicoli
provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione
attestante l’origine e la destinazione del viaggio, l’orario di inizio
del divieto è posticipato di ore 2 e l’orario di termine del divieto è
anticipato di 2 ore.
7. Ai fini dell’applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti
dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o
diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti
all’interno del territorio nazionale.
Art. 3
1. Il divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione per i veicoli e
per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano
scarichi:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o
che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del
fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana), per comprovate
necessità di servizio, e delle forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per
motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura
“Servizio Nettezza Urbana” nonché quelli che, per conto delle
amministrazioni comunali, effettuano il servizio “smaltimento rifiuti”,
purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione
comunale;
e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane
S.p.a., purché contrassegnati con l’emblema “PT” o con l’emblema “Poste
Italiane”, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita
documentazione rilasciata dall’Amministrazione delle poste e
telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi
postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in
virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle
Comunicazioni;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate
ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi,
destinati alla distribuzione e consumo;
h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare
in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate
nelle quarantotto ore;
i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli
aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi
indispensabili destinati alla marina mercantile, purchè muniti di idonea
documentazione;
m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
m 1) giornali, quotidiani e periodici;
m 2) prodotti per uso medico;
m 3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi
alimentari, purchè, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o
siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere
muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m
di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “d”
minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su
ciascuna delle fiancate e sul retro;
n) classificati macchine agricole ai sensi dell’art. 57 del Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite
al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete
stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 461;
o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso
domestico;
p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP;
r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi
freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati
alla macellazione o provenienti dall’estero, nonché i sottoprodotti
derivati dalla macellazione degli stessi, pulcini destinati
all’allevamento, latticini freschi, derivati del latte freschi e sementi
vive. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di
colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con
impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m
fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
2 . Il divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione altresì:
a) per i veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione,
limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del
foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede
dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle
operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;
b) per i veicoli che compiono percorso per il rientro alla sede
dell’impresa intestataria degli stessi, purché tali veicoli non si
trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere
dall’orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;
c) per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la
sede dell’impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori
impiegati per il trasporto combinato di cui all’art. 2, comma 3, ultimo
periodo.
Art. 4
1. Dal divieto di cui all’art. 1 sono esclusi, purché muniti di
autorizzazione prefettizia:
a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli di cui
all’art. 3, lettera r), che, per la loro intrinseca natura o per fattori
climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che
pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di
produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i
complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati
all’alimentazione degli animali;
b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole,
destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella
rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 461;
c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e
comprovata necessità ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per
esigenze legate a cicli continui di produzione industriale tra imprese
localizzate in regioni contigue, a condizione che tali esigenze siano
riferibili a situazioni eccezionali, contingenti e difficilmente
ripetibili.
2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati alla
circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli
indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m
di altezza, con impressa in nero la lettera “a” minuscola di altezza
pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e
sul retro.
Art. 5
1. Per i veicoli di cui al punto a), del comma 1, dell’art. 4, le
richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere
inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di
poter circolare, di norma alla Prefettura-Ufficio Territoriale del
Governo della provincia di partenza, che, accertata la reale rispondenza
di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a), del comma 1,
dell’art. 4, ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il
provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:
a) l’arco temporale di validità, non superiore a sei mesi;
b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere
indicate le targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessità;
c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in
base alle situazioni di traffico. Se l’autorizzazione investe solo
l’ambito di una provincia può essere indicata l’area territoriale ove è
consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali
permanga il divieto;
d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la
circolazione;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il
trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo devono
essere fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e modalità già
specificate all’art.4, comma 2.
2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b), del comma 1,
dell’art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono
essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede
di poter circolare, alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo
della provincia interessata che rilascia il provvedimento autorizzativo
sul quale sarà indicato:
a) l’arco temporale di validità, corrispondente alla durata della
campagna di produzione agricola che in casi particolari può essere
esteso all’intero anno solare;
b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di
veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di
tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;
c) l’area territoriale ove è consentita la circolazione specificando le
eventuali strade sulle quali permanga il divieto.
3. Per le autorizzazioni di cui al punto a), del comma 1, dell’art. 4,
nel caso in cui sia comprovata la continuità dell’esigenza di
effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di
deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa
la facoltà, da parte della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo,
di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il
termine dell’anno solare, l’autorizzazione concessa, mediante
l’apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata
da parte del soggetto interessato.
Art. 6
1. Per i veicoli di cui al punto c), del comma 1, dell’art. 4, le
richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere
inoltrate, in tempo utile, di norma alla Prefettura-Uffcio Territoriale
del Governo della provincia di partenza, che, valutate le necessità e le
urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali
della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul
quale sarà indicato:
a) il giorno di validità; l’estensione a più giorni è ammessa solo in
relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;
b) la targa del veicolo autorizzato; l’estensione a più targhe è ammessa
solo in relazione alla necessità di suddividere il trasporto in più
parti;
c) le località di partenza e di arrivo, nonché il percorso consentito in
base alle situazioni di traffico;
d) il prodotto oggetto del trasporto;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il
trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati
cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalità già
specificate all’art. 4, comma 2.
2. Per le autorizzazioni di cui all’art. 4, comma 1, punto c),
limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e
mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per
spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto,
l’esigenza di effettuare più viaggi in regime di deroga per la stessa
tipologia dei prodotti trasportati, le Prefetture-Uffici Territoriali
del Governo, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano
un’unica autorizzazione di validità temporale non superiore a quattro
mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui
è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati,
il percorso consentito, le eventuali prescrizioni. Analogamente, nel
caso di rilascio di autorizzazioni per veicoli impiegati per esigenze
legate a cicli continui di produzione, la Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo competente, dovrà esaminare e valutare
l’indispensabilità della richiesta, sulla base di specifica
documentazione che comprovi la necessità, da parte dell’azienda di
produzione, di effettuare la lavorazione a ciclo continuo anche nei
giorni festivi.
Art. 7
1. L’autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all’art. 4, può
essere rilasciata anche dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del
Governo nel cui territorio di competenza ha sede l’impresa che esegue il
trasporto o che è comunque interessata all’esecuzione del trasporto. In
tal caso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui
territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in
regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benestare.
2. Per i veicoli provenienti dall’estero, la domanda di autorizzazione
alla circolazione può essere presentata alla Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo della provincia di confine, dove ha inizio il
viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario
delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli
interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i
Signori Prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei
comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche
della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della
situazione dei servizi presso le località di confine.
3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i
signori Prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle autorizzazioni
di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e c), anche delle difficoltà
derivanti dalla specifica posizione geografica della Sicilia e in
particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento.
4. Durante i periodi di divieto i Prefetti nel cui territorio ricadano
posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli
provenienti dall’estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o
autoporti, siti in prossimità della frontiera.
Art. 8
1. Il calendario di cui all’art. 1 non si applica per i veicoli
eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o
che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del
fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di
polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per
motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura
“Servizio Nettezza Urbana” nonché quelli che per conto delle
amministrazioni comunali effettuano il servizio “smaltimento rifiuti”
purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione
comunale;
e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane
S.p.a., purché contrassegnati con l’emblema “PT” o con l'emblema "Poste
Italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita
documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e
telecomunicazioni, anche estera; nonché quelli adibiti ai servizi
postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in
virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle
comunicazioni;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate
ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi
destinati alla distribuzione e consumo;
h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell’art. 104, comma 8, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse
nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.
Art. 9
1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della
classifica di cui all’articolo 168, comma 1, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato comunque,
indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché
nei giorni di calendario indicati all’art. 1, dal 1° giugno al 21
settembre compresi, dalle ore 18.00 di ogni venerdì alle ore 24.00 della
domenica successiva.
2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla
circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti
nella IV e V categoria, previste nell’allegato A al Regolamento per
l’esecuzione del testo unico 15 giugno 1931, n. 773, delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, a
condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative
vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa
verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della
circolazione stradale.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresì essere
rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessità ed
urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le
quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo
tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione
rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo
anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere
rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi
di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere
interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire
potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle
stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le
modalità che gli stessi Prefetti riterranno necessari ed opportuni nel
rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della
circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei
quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare
turistico nella zona interessata dalla deroga.
Art. 10
1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai
veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale
circostanza si verifichi nell’ambito di un ciclo lavorativo che
comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della
stessa giornata lavorativa.
Art. 11
1. Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo attueranno, ai sensi
dell’art. 6, comma 1, del Nuovo Codice della strada, approvato con
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a darne
conoscenza alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali,
nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.
2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le Prefetture-Uffici
Territoriali del Governo comunicano, con cadenza semestrale, ai
Ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti, i
provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 4 del presente decreto.
3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni
del presente decreto, sarà verificata, avvalendosi anche della Consulta
Generale per l’Autotrasporto, la possibilità di apportare modifiche e
integrazioni finalizzate a contemperare il raggiungimento di maggiori
livelli di sicurezza stradale con l’esigenza di garantire la
circolazione di veicoli adibiti a specifici trasporti o per fronteggiare
eventuali situazioni di emergenza.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13.12.2006
IL MINISTRO:
ALESSANDRO BIANCHI
Registrato alla Corte dei Conti il 19 dicembre 2006
Registro n. 8 foglio 20
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