IL
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni
ed integrazioni (Nuovo codice della strada);
Visto l'art. 238 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento recante norme
sulla revisione generale periodica dei veicoli a
motore e loro rimorchi, approvato con decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione 6 agosto 1998, n. 408;
Ritenuta la necessita' di procedere alla revisione dei
rimorchi di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t;
Decreta:
Art. 1.
Fermo restando quanto previsto dall'art.
80, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e dal decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 6 agosto 1998, n.
408, e' disposta, con decorrenza dal 1
gennaio 2003, la revisione dei rimorchi di
massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t
immatricolati per la prima volta entro
il 31 dicembre 1997, con esclusione di quelli che
successivamente al 1 gennaio 1999 siano stati sottoposti a visita
e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla
circolazione ai sensi degli articoli 75 o 80 del
citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
Art. 2.
1.
Le operazioni di revisione di cui all'art.
1 debbono essere effettuate nel corso del 2003:
a) entro il mese
corrispondente a quello di effettuazione
dell'ultima revisione, per i veicoli che l'abbiano gia' effettuata;
b) entro il mese di rilascio della
carta di circolazione, per i veicoli sottoposti alla revisione per la
prima volta.
Per i veicoli di cui all'art. 1 e consentita la circolazione anche
oltre i termini di scadenza per
essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata
entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a
visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui all'art.
80 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. Tale
agevolazione non e' consentita qualora
la carta di circolazione sia stata
revocata, sospesa o ritirata,
con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni,
avanzate dopo la scadenza dei termini sopra citati, potranno
essere annotate sulla domanda di revisione; esse
comunque saranno inefficaci al fine del consenso alla
circolazione, permettendo solo che il veicolo
sia condotto alla visita di revisione,
con le limitazioni atte a garantire la
sicurezza della circolazione, nel giorno per il quale la visita stessa
risulti prenotata.
Roma, 17
gennaio 2003
Il
Ministro: Lunardi
(Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 29.01.2003 n. 23)
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