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Revisione periodica dei rimorchi con massa totale a pieno carico fino a 3,5t - Anno 2003.

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  l'art.  80, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  e  successive  modificazioni   ed integrazioni (Nuovo codice della strada);
  Visto  l'art.  238  del  decreto  del  Presidente   della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  regolamento  recante  norme  sulla   revisione  generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi, approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 agosto 1998, n. 408;
  Ritenuta  la necessita' di procedere alla revisione dei rimorchi di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t;

Decreta:

Art. 1.

  Fermo  restando  quanto  previsto   dall'art.  80,  commi 3 e 4, del decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  e  dal  decreto del Ministro   dei trasporti e della navigazione 6 agosto 1998, n. 408, e' disposta,  con   decorrenza  dal  1  gennaio  2003,  la  revisione dei rimorchi  di  massa  complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t
immatricolati  per  la  prima  volta  entro  il 31 dicembre 1997, con esclusione  di  quelli  che  successivamente  al 1 gennaio 1999 siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneita'  alla  circolazione  ai  sensi  degli  articoli 75 o 80 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

Art. 2.

  1.  Le  operazioni  di   revisione  di cui all'art. 1 debbono essere effettuate nel corso del 2003:
    a) entro   il  mese  corrispondente  a   quello  di  effettuazione dell'ultima revisione, per i veicoli che l'abbiano gia' effettuata;

    b) entro  il  mese di rilascio della carta di circolazione, per i veicoli sottoposti alla revisione per la prima volta.

  Per  i veicoli di cui all'art. 1 e consentita la circolazione anche oltre  i  termini  di  scadenza  per   essi prescritti, in presenza di prenotazione  effettuata  entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui all'art. 80 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.   Tale  agevolazione  non  e'  consentita  qualora  la   carta di circolazione   sia   stata   revocata,    sospesa   o   ritirata,  con provvedimento   ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la  scadenza dei termini sopra citati, potranno essere annotate sulla domanda  di  revisione;   esse comunque saranno inefficaci al fine del consenso  alla   circolazione,  permettendo  solo  che  il veicolo sia condotto   alla  visita  di  revisione,  con  le  limitazioni   atte  a garantire la sicurezza della circolazione, nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata.

Roma, 17 gennaio 2003

Il Ministro: Lunardi

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29.01.2003 n. 23)

 
Ultimo aggiornamento: 17/02/2003
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