Comunicazione dei dati del conducente
Nel caso in cui la multa sia stata accertata senza il fermo del veicolo ovvero nel caso in cui la sanzione non sia stata immediatamente contestata e la sanzione prevede la pena accessoria della decurtazione dei punti dalla patente, insieme al verbale l'organo accertatore invita il proprietario dell'autovettura a fornire i dati del conducente dell'autovettura. Ciò al fine di provvedere alla notifica della multa anche a quest'ultimo per l'obbligazione pecuniaria in solido e al fine di provvedere alla decurtazione dei punti dalla sua patente.
Se nei successivi 60 giorni il proprietario dell'autovettura senza giustificato e documentato motivo non comunica i dati richiesti si vedrà notificare una seconda multa per € 263,00 oltre oneri accessori.
A questo punto il proprietario dell'auto spesso si pone il problema se conviene pagare la seconda multa o comunicare i dati del conducente con la conseguenza che qualcuno vedrà decurtati i propri punti della patente.
Al fine di darsi una risposta bisogna innanzitutto valutare se vi sono i presupposti per fare ricorso contro la sanzione principale (quella, per intendersi, con cui ci è stato contestato l'eccesso di velocità o altro...).
Nel caso vi siano i presupposti, converrà proporre tale ricorso poiché la sanzione accessoria (quella cioè che ci verrà recapitata successivamente per € 263,00 poiché non ho mandato i dati del conducente) segue le sorti della prima, percui se vincerò il primo ricorso anche la seconda multa verrà meno. Inoltre se ho già proposto ricorso avverso la sanzione principale e, come spesso accade, mi vedo notificare la sanzione per aver omesso di comunicare i dati, potrò legittimamente impugnarla e vederla annullata, stante la pendenza del ricorso principale.
Infine, anche se non ho proposto ricorso avverso la sanzione principale vale la pena chiedersi se mi conviene pagare la multa di € 263,00 o pagare i corsi per il recupero dei punti sottratti (specie se a dover subire la decurtazione dei punti è un neopatentato).
Di certo, nel caso in cui abbia già provveduto a pagare la multa principale non potrò impugnare la multa per mancata comunicazione dei dati del conducente, se non per vizi formali dell'atto.
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