Documentazione necessaria per il patentino ciclomotore CIGC
Fac simile
Modelli - Registri e dichiarazioni per esami e corsi PATENTINO CICLOMOTORI
La documentazione necessaria per svolgere corsi e sostenere i relativi esami per il conseguimento del "patentino ciclomotore" variano a seconda della data di presentazione dell'istanza presso gli Uffici preposti, dal termine dei corsi obbligatori effettuati e dalla ripresentazione a seguito di bocciatura in fase d'esame:
I soggetti che frequentano un corso, per sostenere gli esami previsti,
presentano l'istanza di conseguimento del CIGC dal 1 aprile 2011 sul modello TT2112, opportunamente modificato come segue:
- dopo la parola "CHIEDE", al primo riquadro le parole "della patente di guida di categoria" sono barrate e sostituite dalle seguenti: "del CIGC";
- la ricevuta della domanda (foglio n. 3) che riporta parzialmente il testo dell'articolo 122 CDS è barrata;
- nello spazio riservato alle NOTE il candidato indica e sottoscrive, unitamente al tutore se il candidato è minorenne, il tipo di veicolo con il quale intende sostenere la prova pratica di guida (ciclomotore a due ruote ovvero ciclomotore a tre ruote o quadriciclo leggero). Tale dato sarà acquisito nella procedura informatizzata, all'atto di prenotazione della prova pratica di guida.
L'istanza di conseguimento del CIGC è sempre corredata dei seguenti documenti:
a) certificazione medica rilasciata da uno dei medici di cui all'articolo 119 CDS, attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti dall'articolo 116, comma 1-quater, dello stesso codice, in originale più copia conforme;
b) un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui al punto 3 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda);
c) un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui al punto 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativo al documento da rilasciarsi - CIGC).;
d) un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870.
L' attestazione di versamento di cui alla lettera c) può essere restituita al candidato previa revitalizzazione della stessa, qualora lo stesso non consegua il CIGC.
Oltre alla documentazione di cui al precedente punto, le istanze di conseguimento del CIGC dovranno inoltre essere integrate per le singole casistiche:
- per i soggetti che hanno frequentato un corso entro il 31 marzo 2011 e presentano l'istanza di conseguimento del CIGC dal 1 aprile 2011:
e) un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (annotazioni ed aggiornamenti nell'anagrafe nazionale dei conducenti);
f) certificazione attestante l'avvenuta frequenza dell'ora di lezione integrativa relativa ad "elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza", rilasciata dal soggetto erogatore del corso (cfr. art.6 DM 23.3.2011), in originale più copia conforme;
- per i soggetti che frequentano un corso e presentano l'istanza di conseguimento del CIGC dal 1 aprile 2011:
g) un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (annotazioni ed aggiornamenti nell'anagrafe nazionale dei conducenti);
h) l'attestato di frequenza del corso di preparazione alla prova teorica, rilasciato dal soggetto erogatore del corso (cfr. art. 2, co. 4, e relativo allegato, DM 23.3.2011), in originale più copia conforme.
I versamenti sul conto corrente 9001, di cui alla lettera d) ed, a seconda dei casi, e) o g), possono essere anche cumulativi.
In entrambe i casi, all’atto di prenotazione della prova pratica di guida, il candidato presenta dichiarazione di formazione adeguata a sostenere la prova pratica stessa, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e conforme all’allegato 1 della circolare Circolare 13647/08.03 - le dichiarazioni sono firmate dal candidato ovvero, se questi è minorenne, dal tutore. Dichiarazione di disponibilita' veicolo (non di proprieta') a firma del proprietario del veicolo.
Nel caso che il candidato non abbia superato la prova teorica,
lo stesso può ripeterla più volte, senza dover osservare intervallo alcuno tra una prova e l'altra,
- purché la stessa sia superata entro il limite di un anno dal termine del relativo corso di preparazione.
- Nel caso in cui il candidato non abbia superato entrambe le prove di guida consentite, deve sostenere nuovamente la prova teorica:
a tal fine può avvalersi del corso di preparazione già frequentato, purché la prova teorica sia superata entro il limite di un anno dal termine del predetto corso.
- E' necessario ripresentare ogni volta l'istanza corredata in ogni caso della documentazione indicata nonché della seguente documentazione, specificato per le singole casistiche:
• per i soggetti che hanno frequentato un corso entro la data del 31 marzo 2011 ed hanno presentato l'istanza di conseguimento del CIGC entro la medesima data, qualora - non avendo superato l'esame di teoria - ripresentino l'istanza di conseguimento del CIGC (necessariamente dopo il 1 aprile 2011), dovranno integrarne la documentazione, gia' prevista al singolo caso, con:
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (annotazioni ed aggiornamenti nell'anagrafe nazionale dei conducenti);
- certificazione attestante l'avvenuta frequenza dell'ora di lezione integrativa relativa ad "elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza", rilasciata dal soggetto erogatore del corso (cfr. art.6 DM 23.3.2011), in originale più copia conforme. Gli stessi dovranno inoltre sostenere la prova pratica di guida.
• per i soggetti che hanno frequentato un corso entro il 31 marzo 2011 e presentano l'istanza di conseguimento del CIGC dal 1 aprile 2011, tali soggetti dovranno integrare la documentazione a corredo della reiterata domanda di conseguimento del CIGC come segue:
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (annotazioni ed aggiornamenti nell'anagrafe nazionale dei conducenti);
- certificazione attestante l'avvenuta frequenza dell'ora di lezione integrativa relativa ad "elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza", rilasciata dal soggetto erogatore del corso (cfr. art.6 DM 23.3.2011), in originale più copia conforme.
• per i soggetti che frequentano un corso e presentano l'istanza di conseguimento del CIGC dal 1 aprile 2011
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (annotazioni ed aggiornamenti nell'anagrafe nazionale dei conducenti);
- l'attestato di frequenza del corso di preparazione alla prova teorica, rilasciato dal soggetto erogatore del corso (cfr. art. 2, co. 4, e relativo allegato, DM 23.3.2011), in originale più copia conforme.
Non superamento della prova pratica di guida
Nel caso di non superamento di entrambe le prove pratiche di guida, è necessario ripresentare l'istanza di conseguimento del CIGC corredata della documentazione richiesta ed integrata da:
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (annotazioni ed aggiornamenti nell'anagrafe nazionale dei conducenti);
- certificazione attestante l'avvenuta frequenza dell'ora di lezione integrativa relativa ad "elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza", rilasciata dal soggetto erogatore del corso (cfr. art.6 DM 23.3.2011), ovvero dell'attestato di frequenza del corso di preparazione alla prova teorica, rilasciato dal soggetto erogatore del corso (cfr. art. 2, co. 4, e relativo allegato, DM 23.3.2011), in originale più copia conforme.
Nel caso in cui il candidato non abbia superato entrambe le prove di guida consentite, deve sostenere nuovamente la prova teorica.
Restituzione della documentazione
Al fine della reiterazione dell'istanza, al momento dell'esito negativo della prova teorica ovvero della seconda prova pratica di guida, gli originali del certificato medico, dell'attestato di frequenza del corso di preparazione alla prova teorica ovvero della certificazione attestante l'avvenuta frequenza dell'ora di lezione integrativa relativa ad "elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza", sono restituiti al candidato. L'UMC trattiene agli atti le copie conformi.
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