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L'inserimento del comma 3-bis all'Art.100 del nuovo Codice della Strada introduce il sistema della targa personale per gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, analogamente a quanto gia previsto dall'Art.97 per i ciclomotori!
Ogni targa e' destinata a seguire le vicende giuridiche del veicolo ed e' pertanto trattenuta dal proprietario nel caso di trasferimento di proprieta' del veicolo o di altra modificazione del titolo. Non puo essere abbinata a piu' di un veicolo, per cui chi ha piu' veicoli deve chiedere il rilascio di piu' targhe. E' stato eliminato, inoltre, l' obbligo di apporre posteriormente ad un rimorchio la targa ripetitrice dei dati di immatricolazione del veicolo trainante (tale obbligo, tuttavia, viene meno solo per i rimorchi immatricolati in data successiva all' emanazione del Decreto del Ministero dei Trasporti recante le caratteristiche della nuova targa per rimorchi, ndr).
La disposizione non si applica ai carrelli appendice che, percio', dovranno continuare ad avere la targa ripetitrice del veicolo che li traina. Le nuove disposizioni non saranno immediatamente operative (trascorsi 6 mesi dalla Legge n.120 del 2010, ndr) ma richiederanno l'approvazione del citato decreto ministeriale.
Esse si applicheranno solo ai veicoli immatricolati dopo l'approvazione del predetto provvedimento attuativo. Ne potranno beneficiare anche i veicoli piu' vecchi, a condizione che siano reimmatricolati e dotati di una targa di nuovo tipo.
Per prevenire possibili indebiti utilizzi della targa, il legislatore ha inasprito il quadro sanzionatorio dell'Art. 100 del Codice della Strada, prevedendo l'adozione del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi anche nei seguenti casi:
- mancanza della targa sui veicoli indicati nei commi 1, 2, 3 e 4 dell'Art. 100;
- installazione della targa in posizione o con modalita non conformi alle norme degli Artt. 258 e 259 del Codice della Strada.
- circolazione con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta.
Per effetto della citata modifica normativa, sara' percio, sottoposto a fermo amministrativo il veicolo la cui targa e installata con inclinazione diversa da quella prevista dall'Art. 259 del Codice della Strada, ovvero sistemata su un alloggiamento diverso da quello approvato in sede di omologazione del veicolo e che non rispetta le disposizioni dell 'art. 258, fermo del veicolo sara realizzato con le procedure dell'Art. 214.
Posizione delle targhe sui veicoli a motore
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