Normative
Dal 14 Novembre 2011 gli Uffici della Motorizzazione Civile possono accettare domande di conversione relative a patenti di guida, in corso di validità, rilasciate dalla Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka.
L'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka prevede che la conversione verrà effettuata, senza esami, in conformità alla II Tabella di equipollenza e alla III Tabella di equipollenza allegate nell'accordo internazionale del 18 Maggio 2011 e della circolare del Ministero dei Trasporti, il Prot. n. 29646/23.18.01, che stabiliscono la corrispondenza delle categorie di patenti srilankesi alle categorie di patenti italiane.
L'Accordo ha validità di 5 anni e cesserà i suoi effetti il 14 novembre 2016 salvo conferma. Viene richiamata l'attenzione sul fatto che in allegato all'istanza di conversione, oltre alla documentazione di rito, dovrà sempre essere prodotto il Certificato di autenticità e validità della patente di guida, richiesto dell'utente e rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari srilankesi presenti sul territorio italiano.
In via generale, ove possibile, le patenti estere presentate per la conversione non vanno ritirate all'atto del deposito dell'istanza, poiché, nelle more del rilascio del documento di guida italiano, il conducente può condurre veicoli in Italia (nel rispetto dell'art. 135 (1) del C.d.S.) o all'estero con la propria patente. La patente estera in originale deve essere ritirata all'atto della consegna del documento italiano, ottenuto per conversione.
Si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti srilankesi conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia, come peraltro previsto dall'art. 5 dell'Accordo. Inoltre non possono essere convertite patenti srilankesi ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.
Infine si richiama l'attenzione sull'art. 4 paragr. 2 dell'Accordo, che prevede la conversione senza esami solo per i titolari di patente srilankese residenti in Italia da meno di quattro anni, al momento di presentazione dell'istanza. In presenza di richiedenti con residenza superiore a quattro anni, gli Uffici informano opportunamente i medesimi che il rilascio della patente italiana per conversione può essere effettuato solo dopo aver sostenuto, con esito positivo, gli esami di revisione, quindi contestualmente alla consegna della patente italiana, viene disposto e notificato all'interessato un provvedimento di revisione.
In caso di mancato superamento degli esami di revisione la patente italiana verrà revocata (Art. 130, comma 1, lett. b, del Codice della Strada).
La patente srilankese oggetto di conversione non può essere restituita al titolare perché inviata all'autorità estera che l'ha emessa (art. 7 dell'Accordo Italia - Sri Lanka).
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tharundu
19-01-2014 02:06 - #3srimal
24-11-2012 10:10 - #2Risposta
Conversione di patenti di guida - SRI LANKA Dal 14 novembre 2011 gli Uffici della Motorizzazione Civile possono accettare domande di conversione relative a patenti di guida, in corso di validità, rilasciate dalla Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka. Segui il link su Scuolaguida.it : http://www.scuolaguida.it/Normative/index/art/152/vlrntene
24-11-2011 14:16 - #1