Normative
Il prelievo di saliva con le sole apparecchiature in dotazione alla Polizia Stradale e alle forze dell'ordine in generale, non solo appare illegittimo ma è da ritenersi, condizione non sufficiente per l'accertamento del reato!
La situazione viene chiarita dalla Circolare dal Ministero dell'Interno in quanto ad oggi non risulta essere stato emanato il decreto interministeriale di cui all'Art. 33 della Legge 29 luglio 2010, n. 120: "Possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con i Ministri dell'Interno, della Giustizia e della Salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi". Con le modifiche apportate all'articolo 187 del C.d.S. dalla legge n. 120/2010, si era ritenuto che sarebbe venuta meno la necessità di una visita medica volta a stabilire lo stato di alterazione psicofisica, che costituisce un fattore di notevole difficoltà operativa, sia per gli operatori di polizia che per gli operatori sanitari. In altri termini, si era pensato che il reato potesse essere provato solo sulla base dei positivi riscontri analitici (con appositi strumenti o di laboratorio) su campioni di liquidi biologici prelevati sul conducente. Le modifiche apportate dalla Legge n. 120/2010 non appaiono essere quelle auspicate. Nel riscrivere la norma non è stato difatti modificato il titolo e il comma l dell'Art. 187 C.d.S., nella parte in cui si prevede che è punito chiunque guida in stato di alterazione psicofisica. Uno stato di alterazione che oggi può essere provato solo sulla base di una valutazione clinica. Per quanto concerne invece la seconda delle condizioni, ossia la prova circa l'assunzione di sostanze psicoattive, questa è ricavabile dall'analisi di una matrice biologica, sangue o saliva, in grado di evidenziare effetti attuali sul soggetto e non pregressi. Il prelievo del campione biologico e le metodologie analitiche devono, inoltre, essere compiute secondo rigorose modalità e in condizioni di sicurezza e affidabilità (consenso dell'interessato, campionamento in almeno tre aliquote, catena di custodia, analisi di screening, analisi di conferma). Resta inteso tuttavia che il prelievo per l'accertamento tossicologico può essere compiuto da personale sanitario anche direttamente sulla strada, avvalendosi per l'analisi di laboratori specializzati. In questi casi l'eventuale positività può costituire presupposto per il ritiro della patente di guida ai sensi dell'articolo 187, comma 5-bis del Codice della Strada. Le apparecchiature a disposizione, cui si fa riferimento, potranno nondimeno essere utilizzate come "precursori" ossia al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti clinici e tossicologici di cui si e detto (cfr Ministero dell'Interno prot.300/A/1959/12/109/56 del 16/03/2012).
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