Normative
Per i veicoli "radiati" successivamente alla loro esportazione in altri paesi dell'Unione Europea. La restituzione delle targhe italiane non costituisce un adempimento necessario!
Per la pratica automobilisitica di radiazione dal PRA per i veicoli esportati nei Paesi UE (né per quelli esportati in Paesi extra UE) e reimmatricolati nello stesso stato estero, la restituzione delle targhe italiane o, in alternativa, l'attestazione dell'autorità estera circa l'avvenuto ritiro delle targhe stesse, non costituisce adempimento necessario.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Direzione generale per la Motorizzazione - Divisione 5
Prot. n. 18297
Roma, 26 Giugno 2012
Oggetto: Cessazione dalla circolazione dei veicoli a motore. Circolare prot. n. 4298 del 16 febbraio 2012. Chiarimenti.
In merito alle disposizioni contenute nella circolare in oggetto, si è avuto modo di constatare la sussistenza di dubbi interpretativi in ordine alla necessità che, al fine del perfezionamento del procedimento di radiazione dal PRA dei veicoli già esportati all'estero ed ivi reimmatricolati, sia sempre necessaria la restituzione delle targhe italiane ovvero, in alternativa, sia sempre necessaria l'attestazione dell'autorità estera circa l'avvenuto ritiro delle targhe stesse.
Al riguardo, si chiarisce che:
1. per i veicoli radiati successivamente alla loro esportazione in altri Paesi U.E., la restituzione delle targhe italiane non costituisce un adempimento necessario al fine del perfezionamento del procedimento di radiazione; inoltre, trovando applicazione le disposizioni contenute nella direttiva 1999/37/CE , non ricorre nemmeno la necessità di espressa attestazione, da parte delle autorità estere, circa l'avvenuto ritiro delle targhe stesse; peraltro, si rammenta che questa Amministrazione partecipa al sistema EUCARIS, e pertanto le autorità di polizia internazionale sono sempre poste in grado di acquisire le informazioni necessarie per sanzionare eventuali azioni illecite nell'utilizzo di targhe radiate;
2. per i veicoli radiati successivamente alla loro esportazione in altri Paesi extra U.E., si ritiene che anche in tal caso la restituzione delle targhe italiane non costituisca un adempimento necessario al fine del perfezionamento del procedimento di radiazione, e che non ricorra nemmeno la necessità di espressa attestazione, da parte delle autorità estere, circa l'avvenuto ritiro delle targhe le quali, a seguito della radiazione, perdono comunque ogni validità legale.
Il Direttore Generale
(Arch. Maurizio Vitelli)
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12-11-2012 13:56 - #1