Normative
Non è uno scherzo estivo per automobilisti ma un vero sconto del 30% a chi concilierà, pagando entro 5 giorni la multa comminata!
Le recenti modifiche all'art. 202 del C.d.S. introdotte dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, di cui all'apposita legge di conversione, hanno introdotto la possibilità per determinate fattispecie sanzionatorie, di pagamento in misura ulteriormente ridotta del 30% se effettuato entro 5 giorni dalla notifica. Le multe da oggi costano il 30% di meno, basta saldare entro 5 giorni per determinate violazione del Codice della strada. La riduzione non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. In attesa di entrare a regime e dei necessari tempi tecnici per l'adeguamento dei sistemi informatici attualmente in uso al Centro Nazionale Accertamento Infrazioni vengono fornite con apposita circolare del Ministero dell'interno n.Prot. n. 300/A/6409/13/131M/11/8/8 le informazioni necessarie agli utenti per chiarimenti.
Il pagamento in misura ridotta del 30% potrà essere effettuato:
a) mediante versamento all'ufficio postale utilizzando esclusivamente un bollettino di tipo "bianco" (mod. 123) sul quale dovrà essere riportato il numero di conto corrente postale n. 1014381568 intestato a: "MINISTERO DELL'INTERNO - CNAI - INCASSO SANZIONI IN FORMA SCONTATA";
b) bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT35D0760103200001014381568 intestato a: "MINISTERO DELL'INTERNO - CNAI - INCASSO SANZIONI IN FORMA SCONTATA.
In entrambe le formule di pagamento dovranno OBBLIGATORIAMENTE essere riportati i seguenti dati:
- l'importo dovuto nella misura ridotta del 30%;
- nel campo causale il numero e la data del verbale e la targa del veicolo facendo attenzione a NON riportare il "Codice Obbligazione" inserito nel plico raccomandato;
- i dati (nome e cognome) del destinatario della notifica.
Si specifica che il sopraindicato conto corrente postale n. 1014381568 intestato a: "MINISTERO DELL'INTERNO - CNAI - INCASSO SANZIONI IN FORMA SCONTATA" è stato esclusivamente istituito per l'assolvimento delle infrazioni rilevate dal C.N.A.I. e per le quali è previsto il pagamento in misura ridotta del 30% entro 5 giorni, mentre per tutte le restanti ipotesi, nonché per il pagamento oltre il 5° giorno e fino al 60°, dovrà continuarsi ad utilizzare il conto corrente unico nazionale n. 5744.
Per un più pronto riferimento alleghiamo la tabella riepilogativa delle ipotesi contravvenzionali in argomento, con indicazione della relativa misura prevista per il pagamento se effettuato entro 5, 60 od oltre i 60 giorni dalla notificazione.
Ecco, come cambia l'Art. 202 del Codice stradale in base alle modifiche apportate all'Art. 20 del DL 69 in sede di conversione:
Art. 202 (aggiornato al 26 agosto 2013)
(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)
Pagamento in misura ridotta
1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico.
2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico.
2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende.
2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis.
3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione.
3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni!
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