Site image

 

Normative

Tassa annuale sulle unità da diporto-imbarcazioni
Data pubblicazione : 2012-04-30

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sulle modalità, termini di versamento e di comunicazione dei dati identificativi delle unità da diporto soggette alla tassa annuale di cui all’articolo 16, commi da 2 a 10 e 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Tassa annuale sulle unità da diporto-imbarcazioni
tassa stazionamento proprieta' barca imbarcazione

 

 

Le imbarcazioni e le navi da diporto sono assoggettate al pagamento di una tassa annuale dovuta dai proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori a titolo di locazione, anche finanziaria, per la durata della stessa, residenti in Italia, ed anche da soggetti non residenti nel territorio italiano, ma che vi abbiano stabile organizzazione, e che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto,
 

Gli importi da pagare per anno sono:
• euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri,

• euro 1.160 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri,

• euro 1.740 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri,

• euro 2.600 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri,

• euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri,

• euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri,

• euro 12.500 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri,

• euro 16.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri,

• euro 21.500 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri,

• euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri,

dove la lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.
 

La tassa è ridotta alla metà:
• per le unità a vela con motore ausiliario, il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in kW non sia inferiore a 0,5;

• per le imbarcazioni con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia.


La tassa, nella misura base o dimezzata, subisce una riduzione all’aumentare dell’età dell’unità, calcolata in anni, con la seguente progressione:
• dopo cinque anni è ridotta del 15 per cento;

• dopo dieci anno è ridotta del 30 per cento;

• dopo quindici anni è ridotta del 45 per cento.

I periodi decorrono dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.

La tassa non si applica definitivamente:
• alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici;

• alle unità obbligatorie di salvataggio;

• ai battelli di servizio (tender), purché rechino l’indicazione dell’unità da diporto al cui servizio sono posti;

• alle unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso;

• alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio.


La tassa non si applica temporaneamente:
• alle unità nuove con targa di prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore;

• alle unità usate e ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell’atto;

• alle unità che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore;

• a tutte le altre unità, altrimenti assoggettate, per il primo anno dalla prima immatricolazione. 

AGENZIA DELLE ENTRATE



PROVVEDIMENTO     24 aprile 2012, n. 2012/50304


Modalità, termini di versamento e di comunicazione dei dati identificativi delle unità da diporto soggette alla tassa annuale di cui all’articolo 16, commi da 2 a 10 e 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

 

DISPONE
 

 

 

1. Modalità di versamento e di comunicazione dei dati necessari al controllo

 


1.1. La tassa annuale sulle unità da diporto prevista dall’articolo 16, commi da 2 a 10 e 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è versata mediante il modello di pagamento “F24 versamenti con elementi identificativi”.

 

1.2. I dati e le informazioni necessarie all’attività di controllo sono contenuti nei modelli di pagamento indicati al punto 1.1. e al punto 1.4 e si riferiscono ai dati identificativi delle unità da diporto e al periodo per il quale il versamento viene effettuato.

 

1.3.Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo per il versamento della tassa annuale di cui al punto 1.1 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.

 

1.4.I soggetti tenuti al versamento dell’imposta che sono impossibilitati ad eseguire il pagamento con le modalità di cui al precedente punto 1.1 effettuano il versamento mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1222, indicando:

 
a) codice BIC: BITAITRRENT;

b) causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento della tassa annuale, identificativo (sigla di iscrizione) dell’unità da diporto, codice tributo e periodo di riferimento (così come indicati nella risoluzione di cui al punto 1.2);

c) IBAN - IT15Y0100003245348008122200, pubblicato sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell’Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.

 

 

 

2. Termini di versamento

 


2.1 La tassa di cui al punto 1.1 è riferita al periodo 1° maggio - 30 aprile dell’anno successivo.

 

2.2 Il versamento della tassa è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno.

 

2.3 Qualora il presupposto per l’applicazione della tassa si verifica successivamente al 1° maggio il versamento è effettuato entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto stesso.

 

2.4 Per i contratti di cui al comma 7 dell’articolo 16 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i quali la tassa è dovuta per il periodo di durata del contratto, la stessa è determinata rapportando a giorni la misura indicata al comma 2 del citato articolo 16. La tassa è versata entro il giorno antecedente la data di inizio del periodo di durata del contratto ove questo sia di durata inferiore al periodo indicato al punto 2.1.

 

 

 

Motivazioni

L’articolo 16, commi da 2 a 10, e 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, ha istituito una tassa annuale sulle unità da diporto. Il comma 7 del citato articolo 16, prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità e i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell’unità da diporto e delle informazioni necessarie all’attività di controllo.

Con il presente provvedimento sono, pertanto, stabilite le modalità e i termini di versamento della tassa annuale, da effettuarsi ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante utilizzo del modello “F24 versamenti con elementi identificativi”. I soggetti che sono impossibilitati ad utilizzare il modello F24 eseguono il versamento mediante l’effettuazione di un bonifico in “EURO” a favore del bilancio dello Stato italiano.

I dati identificativi dell’unità da diporto e delle informazioni necessarie all’attività di controllo sono indicati in sede di versamento della tassa.

La tassa è versata entro il 31 maggio di ciascun anno, ovvero entro la fine del mese successivo dal verificarsi del presupposto. In applicazione del comma 7 del citato articolo 16 per i contratti per i quali la tassa è dovuta per la durata degli stessi, è previsto che essa è determinata rapportandola a giorni. Ove il contratto sia di durata inferiore al periodo 1° maggio /30 aprile la tassa è versata entro il giorno antecedente la data di inizio del periodo di durata del contratto.


Riferimenti normativi


Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
 

 

- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71 comma 3 lett. a); art. 73 comma 4);

 


- decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, n. 1390, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001;

 


- statuto dell’Agenzia delle entrate;

 


- regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate.


Disciplina normativa di riferimento
 

 

- decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni: “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997;

 


- decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (articolo 16, commi da 2 a 10)

 


- decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (articolo 60-bis)

 

 

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Roma, 24 aprile 2012

Direttore dell’Agenzia: f.to Attilio BEFERA

Commenti dei lettori
1 commenti presenti
  • davi' baldassare

    08-05-2012 07:37 - #1
    Era uno dei pochi settori che davano lavoro a tantissime famiglie,al nostro signor governo non è piaciuto!!! Ho già messo la barca in vendita.
Aggiungi il tuo commento
indietro
Notizie più lette
Pagina Fan

Iscriviti alla Newsletter

Iscriviti alla newsletter di scuolaguida.it

moto.it guida la passione Moto.it è il portale italiano dedicato alle moto, con le ultime news di settore e migliaia annunci di moto usate e moto nuove.
   
auto moto Automoto.it è il quotidiano online dedicato alle auto, con prove, notizie e una sezione mercato con migliaia di annunci di auto usate e auto km 0.

Quiz Ministeriali 2013 2014

quiz patente b, quiz patente, quiz patentino

Quiz gratuiti patente B, A1 e Patente AM (ex patentino ciclomotore)

Esercitati con la simulazione di esame dei quiz ministeriali. Prova l'esame teorico per la patente B dell'auto, A e A1 della moto o con quiz ministeriali per il patentino del ciclomotore (CIG) - Quiz patente B - Quiz patente AM

banner_300x100_motori

Guarda la classifica dei Quiz Patente!

banner-migliori

Quiz Patente B in Lingua

quizzes driving license in English quiz dans permis de conduire français Quiz in deutscher Führerschein pruebas de permiso de conducción español

викторины водительских прав на русском языке اختبارات رخصة القيادة باللغة العربية 在中国驾驶执照测验 ajutorul testelor de conducere în România

Quiz Patente A1 B 2011

Sono ancora disponibili i vecchi Quiz Patente A1 B in vigore da gennaio 2011