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Normative

Cambia l'obbligo di guida in condizioni di visione notturna!
Data pubblicazione : 2012-11-14

Guide obbligatorie in autostrada: il DM 3 ottobre 2012,  in vigore da oggi , modifica alcuni aspetti del programma formativo durante le sei ore di guida obbligatorie a  cui devono sottoporsi i  candidati al conseguimento della patente B!

Cambia l'obbligo di guida in condizioni di visione notturna!
Cambia la guida in autostrada ed in condizioni di visibilita' notturna!

 

Eliminato il vincolo di percorrenza in Autostrada o strada extraurbana principale che permetteva ed obbligava al  candidato  di formarsi nell'uso di corsie di accelerazione, di decelerazione e di sorpasso. Una scelta non condivisibile nell'aspetto formativo del futuro patentato ma vincolata dalla diversa morfologia stradale presente in Italia dove le Autostrade non sempre raggiungono tutto il nostro territorio.

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

DECRETO 3 Ottobre 2012

Modifiche al Decreto del 20 Aprile 2012 in materia di "Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna, del minore autorizzato e dell'aspirante al conseguimento della patente di categoria B".

 

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive

modificazioni, di seguito denominato «codice della strada», ed in

particolare l'art. 122, comma 5-bis, come introdotto dall'art. 20,

comma 2, lettera b), della legge 29 luglio 2010, n. 120, che dispone

che, ai fini del conseguimento della patente di guida di categoria B,

il candidato deve effettuare esercitazioni obbligatorie in autostrada

o su strade extraurbane e in condizioni di visione notturna presso

un'autoscuola con istruttore abilitato ed autorizzato, demandandone

la disciplina e le modalita' di svolgimento ad un decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

20 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2012,

n. 95, recante: «Disciplina delle esercitazioni di guida in

autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione

notturna, del minore autorizzato e dell'aspirante al conseguimento

della patente di categoria B»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del predetto decreto

ministeriale 20 aprile 2012, nella parte in cui rinvia all'allegato 1

dello stesso decreto per la definizione del programma delle sei ore

di esercitazioni di guida obbligatorie ai sensi dell'art. 122, comma

5-bis, del codice della strada, suddividendo le stesse in tre moduli

di due ore ciascuno, da svolgersi rispettivamente: in condizioni di

visione notturna; su strade extraurbane secondarie ovvero strade di

scorrimento; su autostrade o su strade extraurbane principali o

secondarie, tali che sia possibile effettuare, tra l'altro, la

manovra di immissione, percorrendo una corsia di accelerazione, e

quella di uscita, percorrendo quella di decelerazione;

Visto, altresi', l'art. 1, comma 6, del predetto decreto

ministeriale 20 aprile 2012, che prescrive che, all'atto di

prenotazione della prova pratica di guida, il candidato al

conseguimento della patente di categoria B deve esibire un attestato

di frequenza delle predette esercitazioni di guida obbligatorie,

nonche' gli originali del libretto che ne comprovano la conformita'

al programma;

Considerato che, da una prima applicazione delle predette

disposizioni, si e' evidenziato come in vaste zone del territorio

nazionale sia estremamente gravoso sostenere le esercitazioni

obbligatorie come normate su autostrade o extraurbane equivalenti, in

ragione dell'inesistenza, ovvero dell'ingente distanza da alcuni

comuni, di strade di tale tipologia;

Ritenuto, pertanto, di modificare il programma delle esercitazioni

di guida in parola, al fine di non determinare ingiustificati oneri a

carico di taluni cittadini, per l'assolvimento dell'obbligo di cui

all'art. 122, comma 5-bis, del codice della strada, interpretando in

senso disgiuntivo la locuzione «esercitazioni in autostrada o su

strade extraurbane» nello stesso articolo contenuta:

Considerato infine che, successivamente alla data di applicazione

delle disposizioni di cui al piu' volte citato decreto ministeriale

20 aprile 2012, sono state implementate le procedure del centro

elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed

i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti, con il «sistema unico di prenotazione esami», che

consente a soggetti abilitati di prenotare in via telematica l'esame

di guida, in un'ottica di semplificazione delle procedure e di

migliore allocazione del personale degli uffici della motorizzazione

civile, in precedenza a tal fine impiegati;

Ritenuto quindi opportuno modificare il dettato dell'art. 1, comma

6, del decreto ministeriale 20 aprile 2012, per renderlo compatibile

con le predette procedure telematiche;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al

decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale

n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al

Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti;

 

Decreta:

 

Art. 1

 

 

Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti 20 aprile 2012

 

1. All'art. 1, comma 6, del decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti 20 aprile 2012 le parole: «: tale

documentazione deve essere esibita, in originale e copia, all'atto di

prenotazione della prova pratica di guida» sono sostituite dalle

seguenti: «. Il possesso di tale documentazione deve essere

comprovato, all'atto di prenotazione della prova pratica di guida,

con le modalita' stabilite con provvedimento del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti».

2. L'allegato 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti 20 aprile 2012 e' sostituito dall'allegato al presente

decreto.

Il presente decreto, unitamente all'allegato, che ne forma parte

integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua

pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e

farlo osservare.

 

 

Roma, 3 Ottobre 2012

 

Il Vice Ministro: Ciaccia

 

 

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