Sicurezza Stradale
La proposta di modifica del Codice Penale per l’introduzione del reato di omicidio stradale sembra essere stata temporaneamente cassata dall'attuale governo tecnico!
Tempi duri non solo per la crisi, ma anche per chi sperava in una presa di posizione favorevole dell'attuale governo verso la proposta di legge per una pena “esemplare” per chi commette “omicidio stradale”. Nella sua ultima audizione il Ministro della Giustizia, ha letteralmente “smontato” la proposta di istituire un reato specifico per l’omicidio stradale per le molte perplessita' generate dall’ipotesi di reato. L’etichetta di omicidio stradale per la "ministra", non basta, in quanto in giurisprudenza, e ancor più per reati da Codice penale, occorre sempre sia netta la distinzione tra dolo e concreta colpa. Per intenderci: "Quando l'omicidio è da intendersi colposo? E quando invece doloso?", questo appare il problema di difficile ed improba soluzione. Si è allineata su tali posizioni anche la collega del Ministero dell'Interno, Cancellieri. Questo segnerà con tutta probabilità la fine della proposta (difesa a spada tratta proprio dall’ex ministro leghista Maroni), destinato ad un "binario morto" il testo di legge-delega che conteneva l'omicidio stradale e la prevista riforma del Codice, in dibattito da più di un anno solare in commissione Trasporti. Le sedute tra Camera e Senato, non vanno mai oltre le semplici audizioni e ormai alla fine della legislatura mancano pochi mesi, quindi se ne riparlerà col prossimo Parlamento. Le organizzazioni di familiari delle vittime di incidenti, non solo stradali, fanno già sapere che non si arrenderanno, ma altresi, chiederanno pure la specifica assistenza per chi subisce le conseguenze di tali tragici eventi, famiglie e persone spesso distrutte dal dolore e spaesate sia dal punto di vista psicologico sia da quello legale. Le organizzazioni promotrici, inoltre, fanno capire che la legislazione attuale offre fin troppe garanzie agli imputati e troppo poche ai danneggiati. Per questo, propongono di modificare l'Art. 111 della Costituzione, che detta le garanzie fondamentali per le parti del processo. Missione impegnativa, "rivedere" la carta costituzionale è sempre un'impresa, se poi la materia di discussione è quella della giustizia a volte dal ginepraio legislativo non se ne esce proprio. ''Non sono ne favorevole, ne contraria all'introduzione nel codice del reato specifico, ma se si vuole affrontare il tema in maniera efficace, attribuire ''un titolo'' ad una fattispecie di reato e ''una pena'', senza risolvere il problema dell'elemento psicologico, ha spiegato la Guardasigilli, potrebbe portare addirittura al risultato opposto, ovvero un giudice non riscontrando il dolo in un omicidio compiuto alla guida dovrebbe alla fine assolvere l'imputato, perche' il fatto non costituisce reato. Per modificare il Codice Penale, per costruire qualcosa che poi la giurisprudenza applicherà con la certezza della pena, occorre stabilire una fattispecie chiara sotto il profilo interpretativo. Nel caso specifico, la difficoltà consiste nel definire chiaramente, nel caso di un omicidio commesso alla guida, sotto effetto di alcool o droga, la "distanza" tra il dolo eventuale e la colpa con previsione. La differenza sta nella situazione in cui il fatto è compiuto, non potremmo mai descrivere tutte le causalità in un solo articolo di legge, resta quindi per il momento solo e sempre al Giudice indicare tali circostanze in ultima ed unica istanza!
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