Trasporto di bebè e bambini in automobile
L'art.172 del Codice della Strada prevede l'utilizzo dei dispositivi di ritenuta per bambini che è essenziale in caso d'incidente ma anche in occasione di improvvisi cambi di velocità o di marcia. Il codice prevede inoltre che i bambini di altezza inferiore a 150 cm e peso inferiore a 36 kg possano viaggiare sui sedili posteriori e/o anteriori, solo se assicurati ad un sistema di ritenuta adeguato alla loro statura e al loro peso (seggiolino omologato oppure cintura di sicurezza con adattatore per bambini).
I dispositivi utilizzabili sono di 2 tipi:
Seggiolini: per bambini fino a 36 kg.
Adattatori: picccoli sedili che, sollevando i bambini, permettono di utilizzare i normali sistemi di ritenuta presenti a bordo. Per bambini oltre i 18 kg. di peso).
I seggiolini (dispositivi di sicurezza per bebè e bambini) devono essere di tipo omologato REG. ECE 44. Il regolamento prevede 5 classi di dispositivi, ripartite in base alle fasce di peso dei bambini che possono utilizzarli:
GRUPPO 0: PER BAMBINI FINO a 10 KG.
GRUPPO 0+: PER BAMBINI FINO ai 13 KG.
GRUPPO 1: PER BAMBINI DAI 9 ai 18 KG.
GRUPPO 2 : PER BAMBINI DAI 15 ai 25 KG.
GRUPPO 3: PER BAMBINI DAI 22 ai 36 KG.
NB: nel caso abbiate dubbi sulla validità del seggiolino della vostra auto, è sufficiente verificare la presenza di questa etichetta:
Etichetta di un seggiolino di sicurezza omologato
BUONE PRATICHE
per il trasporto di bebè e bambini in automobile:
Usare sempre il seggiolino in modo corretto in base al peso e all'età del passeggero. La sola cintura di sicurezza omologata non è uno strumento adatto e sicuro per un bebè o un bambino, perché studiata per un pubblico adulto.
Evitare assolutamente di tenere il bambino in braccio, assicurandolo sempre al seggiolino omologato.
E’ vietato trasportare bebè o un bambino sul seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro o montato sul sedile passeggero protetto da airbag frontale (se non sia possibile disattivarlo).
NB: deroga al seggiolino è prevista, solo se il minore viaggia in taxi (accompagnato da una persona non inferiore ai 16 anni d'età)
Posizionare sempre il bebè o il bambino, assicurato con le cinture sul sedile posteriore, possibilmente quello centrale.
Non offrire alimenti al bebè o al bambino mentre si viaggia. Dolciumi, gelati o altri cibi su stecchi e bastoncini, in caso d’incidente o di frenata brusca potrebbero ostruire le vie aree e provocare conseguenze gravi.
Normativa - Un piccolo riassunto,
ma che nel dettaglio va visto nella normativa prevista in merito:
Autovetture ad uso privato ed autocarri:
Sui veicoli dotati di cinture di sicurezza, i bambini, aventi statura inferiore a 1,5 m e peso inferiore a 36 kg, devono utilizzare sistemi di ritenuta adeguati e conformi. Su tali veicoli, perciò, senza l'impiego dei dispositivi di ritenuta, non è possibile il trasporto di bambini di statura inferiore a 1,50 m e di peso inferiore a 36 kg
NB: Sui veicoli N1, N2, N3 (AUTOCARRI e SIMILARI) è consentito solo il trasporto del personale addetto il che rende assai improbabile il trasporto di bambini (pena la sanzione dell'art. 82),
Bambini sui taxi e sulle autovetture da noleggio con conducente:
i fanciulli aventi altezza inferiore a 1,5 m possono essere trasportati senza utilizzare le cinture o impiegare i dispositivi di ritenuta per bambini a condizione che siedano sui sedili posteriori e siano accompagnati da una persona di almeno 16 anni. In ogni caso non è consentito il trasporto in soprannumero di più di due bambini.
Bambini sugli autobus e minibus dotati di cinture di sicurezza:
di età inferiore a 3 anni non hanno obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza o i dispositivi di ritenuta per bambini; i bambini di età uguale o superiore a 3 anni devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, solo se questi sono presenti sul veicolo, di tipo omologato ed idonei ad essere installati sul veicolo stesso;
in assenza di tali dispositivi, devono utilizzare le cinture di sicurezza di cui sono dotati i veicoli, se il loro utilizzo non è incompatibile con la loro statura.
Per gli autobus urbani, per quelli suburbani o extraurbani sui quali è consentito il trasporto di passeggeri in piedi quando circolano in ambito urbano, l'obbligo di usare i sistemi di ritenuta per bambini o le cinture di sicurezza presenti sul veicolo non trova applicazione . Sugli autobus di classe III, i bambini, aventi statura inferiore a 1,5 m e peso inferiore a 36 kg, possono essere trasportati senza l'uso di cinture o di dispositivi di ritenuta per bambini a condizione che accompagnati da una persona di almeno 16 anni e siedano sui sedili posteriori.
In presenza di airbag:
È vietata l'installazione di seggiolini per bambini in posizione di contromarcia sui posti protetti da un airbag, a meno che non sia possibile disinserirlo
Su autovetture non provviste di cinture di sicurezza:
è vietato trasportare bambini di età inferiore a 3 anni;
i bambini di età superiore a 3 anni possono occupare i sedili anteriori solo se hanno statura superiore a 1,5 m;
i fanciulli di età superiore a 3 anni con altezza inferiore a 1,5 m e peso inferiore a 36 kg, devono essere trasportati solo sui sedili posteriori accompagnati da una persona di almeno 16 anni di età;
ALCUNE SANZIONI previste:
per il mancato uso di seggiolino e cintura di sicurezza.
NB: quando il mancato uso riguarda un minore (anche un bambino di statura superiore ai 150 cm di altezza, che non abbia bisogno del seggiolino), della violazione risponde il conducente o chi e’ preposto alla sorveglianza del minore stesso (genitore, parente, persona alla quale è in affido momentaneo). Se il conducente di un veicolo, in un periodo di 2 anni, incorre in tale violazione per almeno 2 volte, all’ultima infrazione si aggiunge la "recidiva" della sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.
se un conducente altera o ostacola il funzionamento normale dei dispositivi di ritenuta, (esistono in commercio dei blocca-cintura, per renderla più lenta e confortevole addosso).
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