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Assicurazione

Polizza Rc Auto falsa o taroccata? Ecco cosa rischiate!

Nel caso la vostra polizza Rc Auto risulti taroccata o chiaramente falsa, la normativa in vigore faceva riferimento all'Art. 193 del Codice della Strada. Fino al 2015 era ancora possibile la reclusione da 6 mesi a 3 anni, prevista dall’Art. 485  del Codice Penale, il quale a seguito del Dlgs n.7 del 15 Gennaio 2016 è stato depenalizzato!

Polizza Rc Auto falsa o taroccata? Ecco cosa rischiate!
Falsificare l'assicurazione è un reato!

Tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi”. Per la contraffazione, fino al 05/02/2016 era possibile applicare quanto previsto dall’Art. 485 del Codice Penale, ovvero la reclusione aggiuntiva da mesi 6 ad anni 3 (a seguito dell’emanazione del Dlgs. n. 7 15/01/2016, è stato purtroppo a nostro avviso, depenalizzato, ndr). La cosa certa invece è l’applicazione del reato di “illecito amministrativo” sempre secondo l’Art.193 che prevede una salatissima multa: “Chiunque circoli senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 850 a euro 3.400”. Si applica inoltre l’Art.13, terzo comma, della Legge n.689 del 24/11/1981. Previsto inoltre l'immediato sequestro amministrativo del veicolo “non coperto” che verrà ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato col trasgressore. Nel caso che l’interessato inquisito effettui il pagamento della sanzione “in misura ridotta” ai sensi dell’Art. 202, e corrisponda il premio di assicurazione per almeno 6 mesi, garantendo il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di polizia ne disporrà la restituzione, dandone comunicazione al locale Prefetto. Quando nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto alcun tipo di pagamento, l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore invierà il verbale alla Prefettura (il verbale stesso costituirà titolo esecutivo ai sensi dell’Art. 203, comma 3, e il veicolo verrà confiscato ai sensi dell’Art.213, ndr). Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell’Art. 240 del Codice Penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per 1 anno. L’accertamento della mancanza di copertura assicurativa del veicolo può essere effettuato mediante comparazione dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature elettroniche di controllo omologate ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale, leggasi Autovelox, Tutor, T-Red. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l’organo di polizia procedente inviterà il legittimo proprietario o altro soggetto a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell’Art.180. L’obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria è in capo alla persona condannata al risarcimento del danno per fatto doloso. In caso di “disegno criminoso” ove più persone concorrono all’illecito, ricade su ognuna di esse la sanzione pecuniaria civile. Per la falsificazione delle scritture private l'ammenda prevista crescerà proporzionalmente da 200 fino a 1200 euro!

 

 

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