Assicurazione
Niente multa per chi circola con un’auto con targa estera senza bollo ne assicurazione. Il Ministero dell’Interno con Circolare 300/A/2792/17/124/9 del 3 Aprile 2017 ritiene che per tali autoveicoli siano escluse le sanzioni all’Art.193 del Codice della Strada!
Nessuna sanzione per chi circola in Italia con un’auto con targa estera senza assicurazione. Lo ha ribadito nei giorni scorsi il Ministero dell’Interno con la Circolare 300/A/2792/17/124/9. Si ritiene che per tali autoveicoli sia esclusa l’applicazione delle sanzioni di cui all’Art.193 del Codice della Strada anche quando, attraverso qualsiasi mezzo, sia accertato che il veicolo sia effettivamente sprovvisto di polizza rc auto in corso di validità. Il Viminale si riferisce ai veicoli immatricolati nei seguenti paesi: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Inghilterra, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria. Se un veicolo è immatricolato in una di queste nazioni, l’obbligo di assicurazione nel territorio italiano si considera automaticamente assolto e le forze dell'ordine non dovranno nemmeno effettuare il controllo dei suddetti documenti. Tutto nasce da accordi taciti e assurde normative internazionali. Prima la convenzione datata 30 Maggio 2002, tra uffici nazionali di assicurazione degli stati membri UE e altri associati. In pratica ha reso non più necessaria la carta verde per circolare nei paesi firmatari. Poi in seguito alla direttiva n.564 del 2003 della Commissione europea trasporti, recepita in Italia solo nel 2008 con apposito decreto che spiegava come: “Per tutti i veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, che circolano temporaneamente nel territorio della Repubblica italiana, del Vaticano e San Marino, l’obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi, per la durata della permanenza in Italia, si considera assolto se la targa di immatricolazione è rilasciata da uno degli Stati sopra citati”. La singolare circolare del Ministero si applica a tutti i veicoli esteri immatricolati nei paesi indicati ed anche a quelli che circolano in Italia da più di un anno e per i quali non si è proceduto alla “nazionalizzazione”. Anche in quel caso, infatti, pur circolando illegittimamente sul territorio nazionale, l’eventuale violazione dell’Art.193 del Codice non può essere contestata. Insomma con questo "escamotage" i cosiddetti furbetti delle targhe estere, al 90% cittadini italiani, sono autorizzati dallo Stato a non essere controllati, ne multati. La piaga è sotto gli occhi di tutti e sempre più automobilisti italiani con questo espediente sfuggono al fisco e al pagamento delle sanzioni amministrative. Un’auto targata all'estero, infatti, non sono non paga bollo, ne assicurazione, ma evita facilmente anche multe e decurtazioni di ogni tipo sulla patente a punti. Molti "pirati della strada" aggirano il regolamento che impone ai residenti in Italia di circolare al massimo per 360gg. dall’ingresso del veicolo nei confini nazionali, con un'auto dotata di targa estera, senza provvedere mai alla re-immatricolazione. Tutto questo per colpa dei "ritardi" del Parlamento, di norme di contrasto a questa incredibile e pericolosissima "malapratica", inserite nelle modifiche al Codice stradale da tempo ma mai ancora discusse. Colpa dei politici o semplicemente e solo colpa nostra?
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