Attualità
Lavori socialmente utili ai condannati per guida in stato di ebbrezza. Per i prefetti esiste il diritto a sospendere la revoca della Patente B!
La Corte di Cassazione salva la patente di guida a tutti gli ubriachi al volante! Non è uno scherzo di Natale, neanche la calza della Befana potrà farci nulla! Per tutti gli automobilisti positivi all'etilometro, in stato di ebbrezza al volante, per intenderci, sottoporsi a lavori di pubblica utilità farebbe salva la loro Patente B, a seguito di un esito positivo in una nuova valutazione dei fatti di fronte al Prefetto. A tutti gli ubriachi al volante, ecco a Voi ed ai vostri avvocati, la sentenza n. 56962/18 della Corte di Cassazione, IVa Sezione Penale, del 18 Dicembre 2018. Se il Prefetto vi concederà la pena sostitutiva ovvero partecipare a lavori di pubblica utilità, la sanzione accessoria della revoca della patente, andrà considerata sospesa fino ad esito dei lavori, per poi essere rivalutata esclusivamente dal Prefetto competente. La sentenza della Corte evidenzia l'illogicità dell'applicazione, in via immediata, della revoca della licenza di guida laddove la stessa, all'esito delle verifiche imposte dalla legge circa l'espletamento del lavoro di pubblica utilità, si possa estinguere, contestualmente al reato supposto. Nell'accogliere il ricorso, i togati hanno affrontato il tema della relazione esistente tra l'istituto premiale della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, di cui all'Art. 9-bis del Codice della Strada e la sanzione accessoria della revoca della patente di guida, nel caso in cui consegua al reato di guida in stato di ubriachezza. La Giurisprudenza "tout court", in merito cosa ne pensa? Beh, gli orientamenti sono abbastanza divergenti, per non dire totalmente opposti. Il primo diciamo "buonista", favorevole all'estinzione della revoca della sanzione accessoria, in conseguenza dell'esito positivo dei lavori "socialmente utili" per l'autista pentito della sua condotta di guida totalmente insicura. Il secondo totalmente contrario all'estinzione della pena comminata risultante dalla particolare gravità della trasgressione commessa. Con tale sentenza, la Corte richiama l'Art.224 del Codice della Strada e la competenza del Prefetto a provvedere in merito, previa verifica delle condizioni di legge. Laddove il Giudice rilevi una mancanza nell'esecuzione della pena, ripristinerà la sanzione principale e terrà ferma quella accessoria. Concludendo, in simili casi, in futuro, la sanzione accessoria della revoca della patente di guida dovrà ritenersi sospesa sino al termine dei lavori di pubblica utilità!
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