Attualità
Tutte le sanzioni e le multe per il mancato pagamento della tassa automobilistica regionale aggiornate al 2020!
"Proprio ieri mi sono accorto di non aver pagato il bollo auto. E adesso?" Saldare immantinente la tassa automobilistica regionale, ovvero il famigerato "bollo auto", tocca a tutti i proprietari iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Il bollo quindi va pagato sempre, anche se il vostro veicolo non è mai circolato in strada. La proprietà del veicolo è sufficiente all’obbligo del pagamento. La legge prevede che il primo bollo auto vada pagato entro il mese di immatricolazione dell’auto nuova. Se l’immatricolazione avviene negli ultimi 10 giorni del mese, la scadenza viene rinviata all’ultimo giorno del mese successivo (se il giorno di immatricolazione è un festivo, il computo decorrerà dal primo giorno lavorativo successivo, ndr). Nel caso di acquisto di auto usata, l’obbligo di pagare il bollo graverà su chi è il formale proprietario al momento della scadenza. Il pagamento del bollo auto per gli anni successivi al primo va effettuato entro il mese dopo la scadenza, pena l’aggiunta di una sanzione sull’importo complessivo. Se il bollo scade ad Agosto, sarete in tempo fino a Settembre per poterlo pagare senza incorrere in alcuna sanzione. Se scade a Dicembre, avremo tempo tutto Gennaio per poterlo versare senza interessi. Chi non ha pagato in tempo, potrà mettersi in regola nel termine di 1 anno, col "ravvedimento operoso". In caso di ritardo nel pagamento, la Regione chiederà di versare una piccola sovrattassa, ottenuta aggiungendo all’importo originario una somma calcolata in base ai giorni di ritardo. Se superiamo l’anno di ritardo, non si potrà più parlare di "ravvedimento operoso" e la multa sarà pari al 30% dell’importo dovuto, oltre alla "mora" da calcolare per ogni semestre di ritardo. Se la posizione non viene regolarizzata, la Regione potrà effettuare un accertamento ed inviarvi apposito avviso di pagamento. Il termine massimo per fare ciò è di tre anni, dopodichè sarà prescritto. Se viene notificata una cartella di pagamento, il bollo si prescrive dopo 3 anni, a partire dal primo Gennaio dell’anno successivo a quello in cui la cartella è stata consegnata. L’avviso di pagamento comporta che la somma dovuta venga iscritta a ruolo, e contestualmente comunicata all’Agenzia delle Entrate, che provvederà alla notifica della relativa cartella esattoriale per l’importo non versato. Il termine per la notifica della cartella è di 2 anni, in caso contrario si verifica la decadenza del bollo auto, per cui il contribuente non dovrebbe più corrispondere l’importo mai versato. Se, invece, la cartella esattoriale, inviata tramite raccomandata A/R al contribuente, è ritualmente notificata in termine, entro sessanta giorni bisogna corrispondere quanto dovuto. Il mancato adempimento da parte del contribuente comporta che l’Agenzia delle Entrate procederà con "esecuzione forzata" contro il debitore inadempiente, mediante il pignoramento del conto corrente. Conseguenza del mancato pagamento del bollo auto è il blocco del veicolo, cioè il fermo amministrativo ed il divieto di circolazione. Prima del fermo viene inviato al debitore un preavviso di 30 giorni, nei quali è possibile dimostrare che il veicolo serve per lo svolgimento dell’attività professionale. Se non si paga il bollo auto per almeno 3 anni consecutivi si rischia la cancellazione d’ufficio del veicolo dal PRA da parte della Regione di appartenenza, il veicolo non potrà quindi più circolare senza una nuova immatricolazione. Il contribuente che circoli nonostante la cancellazione può andare incontro non solo al sequestro del veicolo, ma anche ad una multa da 500 a 1700 euro ed alla confisca del mezzo di trasporto. La cartella di pagamento è legittima se preceduta dall’avviso di accertamento e se dalla data della notifica di quest’ultimo non sono decorsi più di tre anni. Entro il 31 Dicembre 2020 si potranno ricevere gli avvisi di accertamento per la tassa automobilistica non pagata del 2017. Se questo termine triennale, invece, è già decorso, la cartella non è dovuta in quanto ha ad oggetto un credito già estinto. Il bollo auto si prescrive dopo tre anni. Il termine triennale, il 31 Dicembre del terzo anno successivo, si applica sia prima che dopo la notifica della cartella di pagamento, dato che quest’ultima costituisce un semplice atto amministrativo e non può essere considerato come un atto giudiziale con prescrizione decennale del credito. Dalla data di notifica della cartella di pagamento decorre un nuovo termine di prescrizione triennale della tassa automobilistica. Se successivamente alla cartella, l’Agenzia delle Entrate notifica nuovi atti interruttivi della prescrizione, per esempio intimazioni di pagamento o preavvisi di fermo amministrativo, decorre un nuovo termine triennale. L’Agenzia delle Entrate potrebbe, dunque, legittimamente procedere all’iscrizione di un fermo amministrativo, previa comunicazione di preavviso, solo se non sono decorsi più di 3 anni dall’ultimo atto notificato al contribuente per esigere il pagamento della tassa!
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