Attualità
L'esercizio abusivo dell'attivita' di parcheggiatore non e' da sanzionare come reato penale, ma è punito soltanto l'illecito amministrativo previsto dal Codice della Strada!
Quante volte sarà capitato anche a Voi, dopo vari giri e rigiri in centro città senza senso, in mezzo a vicoli laterali e viuzze semicentrali, oppure al mare in qualche località estiva “alla moda” e iperpopolosa, madidi di sudore e di rabbia mista a livore, di riuscire finalmente a trovare un posto libero, un parcheggio magari pure all'ombra di un bel faggio, per il vostro autoveicolo e subito dopo poco venir “affiancati” da loschi figuri allegri, con il sorriso malizioso stampato in viso, che vi propongono una tariffa molto economica per la sosta di un'ora sola o per tutta la giornata. Persone messe li da chissà quale ditta terza, appaltatrice di inutili servizi (dato che nel 99% dei casi, parliamo sempre di stallo su suolo pubblico e non di privati, ndr) e senza alcun permesso “speciale” da parte delle forze dell'ordine o della pubblica amministrazione. Badate bene, non sono agenti della Polstrada in incognito, con bretelle e pure senza camicia, non sono vigili inurbani o inoperosi ausiliari del traffico, bensi gente “senz'arte”, facente “parte” di quella categoria a-professionale totalmente illegale, meglio noti come: “parcheggiatori abusivi”. Per quelli come loro, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione del Tribunale di Roma, “commina” soltanto una sanzione amministrativa. E' prevista quindi una semplice multa in denaro, annullando ulteriori aggravi, perche' la “fattispecie” di reato non sussiste ed al momento non è prevista dalla Legge. Il caso ultimo di un immigrato "sorpreso" a riscuotere esosi compensi non dovuti, è stato “preso in esame” dalla Cassazione per condannarlo al pagamento di appena 100 euro di ammenda a piede libero. L'uomo era stato ritenuto colpevole del reato previsto dall'Art. 650 del Codice Penale, in ottemperanza al provvedimento del Tribunale, per non aver rispettato l'ordine della Questura che, per ragioni di ordine pubblico, gli aveva più volte imposto di desistere dalla condotta di "parcheggiatore" nei pressi di un frequentatissimo nosocomio della capitale. L'imputato immigrato, ricorrendo in Cassazione, ha visto “fondata” la propria domanda, in quanto: "L'ordine della Questura riguardava l'osservanza di una condotta specificamente contemplata da una norma amministrativa, cioè l'Art. 7, comma 15 del Codice della Strada". Ancora una volta si e' creato il solito caso, abbastanza buffo e paradossale, di "malagiustizia" all'italiana, con l'autorita' di Polizia che ordina il rispetto di una norma amministrativa la quale ha già di per sè forza "cogente", indipendentemente dall'ordine del Questore. In definitiva fare il parcheggiatore "abusivo" non è reato da Codice penale, ma ogni volta che qualche "bellimbusto" sarà beccato da un vigile o da un ligio agente "delegato", una bella e salata contravvenzione non gliela toglierà nessuno. Meditate gente, meditate!
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