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Si introduce la "Guida Accompagnata" per i giovani che hanno compiuto 17 anni e sono titolari di Patente A, al fine di conseguire la Patente B!
Onde permettere al giovane di misurarsi effettivamente con l’attività di guida di un autoveicolo è prevista un’adeguata e preliminare formazione: dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. La guida accompagnata può essere svolta a condizione che sia stata rilasciata apposita autorizzazione dal Ministero dei Trasporti (uno speciale "foglio rosa") e che il minore sia accompagnato da un conducente titolare di Patente B o superiore da almeno 10 anni. Durante la guida accompagnata sul veicolo non può prendere posta altra persona oltre a quella che funge da accompagnatore e il veicolo deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA". Diversamente da quanto accade per le altre esercitazioni finalizzate al conseguimento della Patente B, si applicano le limitazioni di potenza e di velocità previste dall’Art. 117, commi 2 e 2-bis del Codice della Strada. In caso di violazione si applicano le sanzioni previste dall’art. 117, comma 5. Aldilà delle ipotesi sanzionatorie di cui all’art. 122 del Codice, che trovano applicazione per le violazioni per le quali non sia prevista una diversa sanzione dalla nuova norma, il conducente autorizzato ad effettuare l’esercitazione di cui sopra che, durante la stessa, commette violazioni gravi per le quali e prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente, è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della revoca dell’autorizzazione alla guida accompagnata, con il divieto di conseguirne una nuova. A tal fine, si applica la procedura prevista dall’Art. 219 del Codice con l’obbligo per l’agente accertatore di dare immediata comunicazione al prefetto del luogo in cui la violazione è stata commessa per l’adozione del provvedimento di revoca dell’autorizzazione amministrativa. Quest’ultimo è inviato anche al competente Ufficio del DTT per gli adempimenti di propria competenza. L’autorizzazione, perciò, non deve essere ritirata nell’immediatezza dell’accertamento della violazione ma dovrà essere consegnata dal conducente al momento dell’esecuzione del provvedimento di revoca. Fatto salvo quanto previsto dall’Art. 122, è prevista responsabilità solidale dell’accompagnatore per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per tutte le violazioni commesse dal conducente autorizzato durante l’effettuazione delle esercitazioni di guida di trattasi. Tale responsabilità solidale, che si aggiunge a quella del genitore o di chi esercita l’autorità parentale o del tutore del conducente minorenne, impone la necessità di contestazione immediata della violazione anche alla persona che funge da istruttore. Le disposizioni di cui sopra non sono immediatamente operative ma richiedono l’adozione di appositi decreti ministeriali con i quali saranno fissate le modalità di rilascio delle speciali autorizzazioni ad esercitarsi.
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Sono ancora disponibili i vecchi Quiz Patente A1 B in vigore da gennaio 2011
Marco
18-12-2011 18:45 - #4Risposta
come già detto la nuova normativa dovrebbe entrare in vigore a febbraio 2012, nuovo esecutivo permettendo.Arnold
07-10-2011 00:24 - #3Giorgio
29-08-2011 00:11 - #2Matteo FABIANO
09-06-2011 13:13 - #1