Normative
La novità sulle intestazioni temporanee ha creato non poche difficoltà interpretative da parte dell'utenza. Dubbi leciti scaturiti a seguito di notizie diffuse in modo distorto o non esaustivo. Facciamo ulteriore chiarezza!
Per questo ci avvaliamo non solo della nostra "competenza" in materia, ma di una fonte di tutto rispetto: la Circolare del 31/10/2014 emanata dal MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PUBBLICA SICUREZZA - Prot. n. 300/A/7812/14 /106/16.
Innanzi tutto partiamo dalle Nuove Disposizioni in Materia di intestazione temporanea di autoveicoli (Art. 94, comma 4-bis, del C.d.S., e Art. 247-bis Reg) e di variazione della denominazione o delle generalità dell'intestatario della carta di circolazione.
1 - Sono completamente operative, a decorrere dal 3 novembre 2014;
2 - le norme in esame non sono retroattive, per cui trovano applicazione unicamente per atti e fatti, dai quali discende la disponibilità del veicolo nei modi sopra descritti, posti in essere, anche in forma orale, per la prima volta dopo il 3.11.2014. In altri termini:
2.1 -- la comunicazione è obbligatoria per tutti gli atti posti in essere dal 3.11.2014
2.2 -- la comunicazione è facoltativa per gli atti posti in essere tra il 7.12.2012 (data di applicabilità per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 247-bis del Regolamento di esecuzione) e il 2.11.2014.
3 - nessuna norma impedisce l'utilizzo di un veicolo a titolo di cortesia o di favore da parte di un soggetto diverso dall'intestatario della carta di circolazione.
4 - L'obbligo di annotazione, in caso di comodato, è imposto solo quando tale atto, sia esso in forma scritta che orale, preveda l'utilizzo del veicolo da parte del comodatario in modo esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiore a 30 giorni.
5 - Per quanto riguarda il comodato in ambito familiare, l'obbligo di annotazione resta escluso nel caso di concessione ad un familiare convivente ed in ogni altro caso è comunque subordinato ai suddetti presupposti, ossia al fatto che il veicolo sia in uso personale e non promiscuo per un periodo continuativo superiore a 30 giorni.
In buona sostanza è previsto l'obbligo di comunicazione agli Uffici provinciali della Motorizzazione civile in caso di atti, diversi da quelli previsti dal comma 1 del medesimo Art.94 C.d.S.: trasferimenti di proprietà, costituzione di usufrutto, contratti di leasing dai quali derivino variazioni concernenti gli intestatari delle carte di circolazione, ovvero che comportino la disponibilità dei veicoli, per un periodo superiore a 30 giorni, in favore di soggetti diversi dagli intestatari stessi.
E LA MULTA di oltre 700 €?
La violazione dell'Art. 94, comma 4-bis, del nuovo Codice della Strada prevede:
- eventuali sanzioni che possono trovare applicazione solo decorsi 30 giorni dal 3.11.2014 e quindi a partire dal 4.12.2014, in relazione alla circostanza che la norma consente all'utilizzatore di provvedere alla richiesta di annotazione entro 30 giorni dall'atto o fatto da cui deriva l'utilizzo stesso;
- può essere contestata solo all'avente causa (al comodatario nel caso del comodato) e non automaticamente al conducente se le due figure non coincidono, né al conducente può essere contestata la violazione dell'Art. 94, comma 4, del C.d.S;
- oggetto di sanzione è l'omessa comunicazione da parte dell'avente causa all'Ufficio Periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, per cui nessuna violazione è contestabile al conducente nel caso di mancanza a bordo della documentazione attestante tale comunicazione;
- obbligato in solido, per tutte le violazioni al Cd.S. punibili con sanzione amministrativa pecuniaria, continua ad essere il proprietario del veicolo o, in sua vece, uno dei soggetti di cui all'Art. 196, comma 1, del C.d.S.
Vi consigliamo per dubbi ed in casi particolari di rivolgervi alla vostra Autoscuola o Consulente Automobilistico di fiducia: gli esatti ambiti di applicazione, le relative eccezioni, le procedure e gli adempimenti per tutti i soggetti a vario titolo interessati dalla complessa disciplina sono stati definiti nelle corpose circolari del Ministero dei Trasporti n.15513 e 23743, datate 10.07.2014 e 27.10.2014, ampiamente discusse in diversi seminari organizzati all'uopo da associazioni di categoria (UNASCA e Centro Studi Cesare Ferrari) con la presenza di relatori ed esperti ministeriali. Ne saranno emanate altrettante, a seguito di osservazioni, quesiti continui ed esperienza in materia: "Nelle more dell'emanazione di una direttiva esplicativa sulle tematiche maggiormente legate all'attività di controllo e sanzionatoria".
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