Normative
Divieto di circolazione stradale fuori dai centri abitati per il 2015!
Data pubblicazione : 2014-12-28
Sono state appena pubblicate in Gazzetta Ufficiale le DIRETTIVE ed il CALENDARIO per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2015!
Art. 1 1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri Art. 2 1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e di destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto e' posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente e' consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero - come previsto dalle norme del regolamento CE n. 561/2006 e successive modifiche - cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire - con decorrenza dal termine del periodo di riposo - di un posticipo di ore quattro. 2. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l'orario di termine del divieto e' anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto e' anticipato di ore quattro. 3. Tale anticipazione e' estesa a ore quattro anche per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unita' di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti, terminals intermodali ed aereoporti, all'estero, nonche' ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci. 4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purche' muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto e' posticipato di ore quattro. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, la deroga applicabile al semirimorchio si intende estesa al trattore stradale anche quando quest'ultimo non sia proveniente dalla rimanente parte del territorio nazionale. Al fine di favorire l'intermodalita' del trasporto, la stessa deroga e' accordata ai veicoli ed ai complessi di veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purche' muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio. 5. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 31 gennaio 2007, e successive modifiche ed integrazioni, che rientrano nel campo di applicazione del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001 (trasporto combinato), purche' muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco, il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione. 6. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delle difficolta' di circolazione in presenza dei cantieri per l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria,
Art. 3
1. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i
veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se
circolano scarichi:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di
emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine
occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari o con targa CRI (Croce rossa italiana), per
comprovate necessita' di servizio, e delle forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade
per motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura
«Servizio nettezza urbana» nonche' quelli che, per conto delle
amministrazioni comunali, effettuano il servizio «smaltimento
rifiuti», purche' muniti di apposita documentazione rilasciata
dall'amministrazione comunale;
e) appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del
Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a.,
purche' contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste
Italiane», nonche' quelli di supporto, purche' muniti di apposita
documentazione rilasciata dall'amministrazione delle poste e
telecomunicazioni, anche estera, nonche' quelli in possesso, ai sensi
del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di licenze e
autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano,
durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai
servizi postali;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e
comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o
gassosi, destinati alla distribuzione e consumo sia pubblico che
privato;
h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a
gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi
od effettuate nelle quarantotto ore;
i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli
aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di
aeromobili;
l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi
indispensabili destinati alla marina mercantile, purche' muniti di
idonea documentazione;
m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
m 1) giornali, quotidiani e periodici;
m 2) prodotti per uso medico;
m 3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi
alimentari, purche', in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino
latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli
devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle
dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in
nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in
modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade
non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per
uso domestico, ed autocisterne adibite al trasporto di alimenti per
animali da allevamento;
p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
q) per il trasporto esclusivo di derrate alimentari deperibili in
regime ATP;
r) per il trasporto esclusivo di prodotti alimentari deperibili,
quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, latticini
freschi, derivati del latte freschi, e per il trasporto di fiori
recisi, semi vitali non ancora germogliati, pulcini destinati
all'allevamento, uova da cova con specifica attestazione all'interno
della scheda di trasporto o del documento equipollente, animali vivi
destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonche' i
sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali. Detti veicoli
devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle
dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero
la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben
visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
2. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresi':
a) per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di
revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purche' il veicolo
sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso piu'
breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di
svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso
tratti autostradali;
b) per i veicoli che compiono percorso per il rientro alle sedi
dell'impresa intestataria degli stessi, principale o secondarie, da
documentare con l'esibizione di un aggiornato certificato di
iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato,
purche' tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km
dalle medesime sedi a decorrere dall'orario di inizio del divieto e
non percorrano tratti autostradali;
c) per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro
presso la sede dell'impresa intestataria del veicolo, limitatamente
ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all'art. 2,
comma 3, ultimo periodo.
3 . A titolo sperimentale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2,
comma 3, per l'anno 2015, il divieto di cui all'art. 1 non trova
applicazione per i veicoli ed i complessi dei veicoli carichi
impiegati in trasporti combinati strada-rotaia (combinato
ferroviario) o strada-mare (combinato marittimo) che rientrino nella
definizione e nell'ambito applicativo dell'art. 1 del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001, purche'
muniti di idonea documentazione CMR o equipollente attestante la
destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo
di viaggio (biglietto) per l'imbarco. La parte del tragitto iniziale
o terminale effettuata su strada e consentita ai sensi del presente
comma non puo' in nessun caso superare i 150 km in linea d'aria dal
porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco.
Art. 4
1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purche' muniti di
autorizzazione prefettizia:
a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli
di cui all'art. 3, lettera r), che, per la loro intrinseca natura o
per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido
deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento
dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonche' i
veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti
destinati all'alimentazione degli animali;
b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine
agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade
comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e
comprovata necessita' ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per
esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, a
condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni
eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e
quantitativamente definite.
2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati alla
circolazione in deroga, devono altresi' essere muniti di cartelli
indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40
m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di
altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle
fiancate e sul retro.
Art. 5
1. Per i veicoli di cui al punto a), del comma 1, dell'art. 4, le
richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere
inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di
poter circolare, di norma alla prefettura-ufficio territoriale del
Governo della provincia di partenza, che, accertata la reale
rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a), del
comma 1, dell'art. 4, ove non sussistano motivazioni contrarie,
rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:
a) l'arco temporale di validita', non superiore a sei mesi;
b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono
essere indicate le targhe di piu' veicoli se connessi alla stessa
necessita';
c) le localita' di partenza e di arrivo, nonche' i percorsi
consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione
investe solo l'ambito di una provincia puo' essere indicata l'area
territoriale ove e' consentita la circolazione, specificando le
eventuali strade sulle quali permanga il divieto;
d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali e'
consentita la circolazione;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo
per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul
veicolo devono essere fissati cartelli indicatori con le
caratteristiche e modalita' gia' specificate all'art. 4, comma 2.
2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b), del
comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in
deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data
in cui si chiede di poter circolare, alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia interessata che rilascia il
provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:
a) l'arco temporale di validita', corrispondente alla durata
della campagna di produzione agricola che in casi particolari puo'
essere esteso all'intero anno solare;
b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di
veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di
tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;
c) l'area territoriale ove e' consentita la circolazione
specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.
3. Per le autorizzazioni di cui al punto a), del comma 1, dell'art.
4, nel caso in cui sia comprovata la continuita' dell'esigenza di
effettuare, da parte dello stesso soggetto, piu' viaggi in regime di
deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, e'
ammessa la facolta', da parte della prefettura-ufficio territoriale
del Governo, di rinnovare, anche piu' di una volta ed in ogni caso
non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa,
mediante l'apposizione di un visto di convalida, a seguito di
richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.
Art. 6
1. Per i veicoli di cui al punto c), del comma 1, dell'art. 4, le
richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere
inoltrate, in tempo utile, di norma alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia di partenza, che, valutate
le necessita' e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni
locali e generali della circolazione, puo' rilasciare il
provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:
a) il giorno di validita'; l'estensione a piu' giorni e' ammessa
solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;
b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a piu' targhe
e' ammessa solo in relazione alla necessita' di suddividere il
trasporto in piu' parti;
c) le localita' di partenza e di arrivo, nonche' il percorso
consentito in base alle situazioni di traffico;
d) il prodotto oggetto del trasporto;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo
per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere
fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalita'
gia' specificate all'art. 4, comma 2.
2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, punto c),
relative ai veicoli da impiegarsi per esigenze legate a cicli
continui di produzione, la prefettura-ufficio territoriale del
Governo competente, dovra' esaminare e valutare l'indispensabilita'
della richiesta, sulla base di specifica documentazione che comprovi
la necessita', da parte dell'azienda di produzione, per motivi
contingenti, di effettuare la lavorazione a ciclo continuo anche nei
giorni festivi. Per le medesime autorizzazioni, limitatamente ai
veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai
veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso
in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l'esigenza di
effettuare piu' viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia
dei prodotti trasportati, le prefetture-uffici territoriali del
Governo, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano
un'unica autorizzazione di validita' temporale non superiore a
quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni
giornata in cui e' ammessa la circolazione in deroga, la targa dei
veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali
prescrizioni. Nel caso di veicoli adibiti al trasporto di
attrezzature per spettacoli dal vivo l'autorizzazione puo' essere
rilasciata anche dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo
nel cui territorio di competenza si svolge lo spettacolo, previo
benestare della prefettura-ufficio territoriale del Governo nel cui
territorio di competenza ha inizio il viaggio.
Art. 7
1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4,
puo' essere rilasciata anche dalla prefettura-ufficio territoriale
del Governo nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che
esegue il trasporto o che e' comunque interessata all'esecuzione del
trasporto. In tal caso la prefettura-ufficio territoriale del Governo
nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene
effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo
benestare.
2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di
autorizzazione alla circolazione puo' essere presentata alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di
confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal
committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di
servizi a cio' delegata dagli interessati. In tali casi, per la
concessione delle autorizzazioni i signori prefetti dovranno tenere
conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e
indifferibilita' del trasporto, anche della distanza della localita'
di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso
le localita' di confine.
3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i
signori prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle
autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c), anche
delle difficolta' derivanti dalla specifica posizione geografica
della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni
di traghettamento.
4. Durante i periodi di divieto i prefetti nel cui territorio
ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i
veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la
sosta o autoporti, siti in prossimita' della frontiera.
Art. 8
1. Il calendario di cui all'art. 1 non si applica per i veicoli
eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di
emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine
occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari, per comprovate necessita' di servizio, e delle forze
di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade
per motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura
«Servizio Nettezza Urbana» nonche' quelli che per conto delle
amministrazioni comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti»
purche' muniti di apposita documentazione rilasciata
dall'amministrazione comunale;
e) appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del
Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a.,
purche' contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste
Italiane», nonche' quelli di supporto, purche' muniti di apposita
documentazione rilasciata dall'amministrazione delle poste e
telecomunicazioni, anche estera; nonche' quelli in possesso, ai sensi
del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di licenze e
autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano,
durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai
servizi postali;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e
comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili liquidi o
gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma
8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete
stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 461.
Art. 9 1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'art. 168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva Art. 10
1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono
estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso
in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo
lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi
nel corso della stessa giornata lavorativa.
Art. 11
1. Le prefetture-uffici territoriali del Governo attueranno, ai
sensi dell'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato
con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e
provvederanno a darne conoscenza alle amministrazioni regionali,
provinciali e comunali, nonche' ad ogni altro ente od associazione
interessati.
2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le
prefetture-uffici territoriali del Governo comunicano, con cadenza
semestrale, ai Ministeri dell'interno e delle infrastrutture e dei
trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del presente
decreto.
3. In conformita' a quanto concordato nel protocollo d'intesa
siglato tra Governo e Associazioni di categoria in data 28 novembre
2013, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni del presente decreto, sara' verificata, la possibilita'
di apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare i
livelli di sicurezza della circolazione con misure atte a favorire un
incremento di competitivita' dell'autotrasporto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 dicembre 2014
Il Ministro: Lupi
Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2014
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 4716
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