Normative
I dissuasori di sosta possono essere di varie forme e materiali. Pali, colonnine, cordoni in metallo, blocchi e panettoni, cassonetti, fioriere in cemento come arredi in centro. I limitatori di sosta impediscono il transito sia in altezza del piano viario, sia in larghezza tra un elemento e l’altro, come componenti singoli lungo un perimetro!
Noi li conosciamo e li chiamiamo comunemente “paletti” spartitraffico o anti sosta selvaggia, ma il nuovo Codice della Strada ci fornisce l'esatta denominazione dell'oggetto in esame, ovvero del “dissuasore di sosta” come un dispositivo stradale atto ad impedire la sosta di veicoli in aree o zone determinate, allo scopo di preservare gli spazi ad uso pubblico o privato (ad esempio, la sosta in spazi condominiali privati o l’abuso e il parcheggio sopra i marciapiedi o aree pubbliche in generale, ndr). Gli stessi hanno l'obbligo di adeguarsi con gli arredi stradali già presenti ed assolvere funzioni accessorie quali la delimitazione di aree pedonali, Ztl, aiuole e spazi riservati per altri usi. I dissuasori possono prendere forme e tipologie differenti, per cui e' interesse dell’ente proprietario stradale, individuare quelli più rispondenti alle singole esigenze, alle tradizioni locali e al decoro urbano. I dissuasori possono essere di qualunque materiale: calcestruzzo, ferro, ghisa, alluminio, legno o plastica a fiamma auto estinguente. Devono essere necessariamente visibili e non creare danno o pericolo alcuno a pedoni, ciclisti ed altra utenza sensibile della strada. In ogni caso, il Comune dovrà dotarsi unicamente di dissuasori o limitatori omologati ed autorizzati dal Ministero dei Lavori pubblici e posti in opera previa ordinanza dell’ente proprietario della strada. La Legge ormai li considera tutti, quali opere murarie, quando ancorati al suolo stabilmente, che non possono essere installati autonomamente, anche nel caso di proprietà condominiale, è sempre necessario presentare la cosiddetta “SCIA” (acronimo per: “Segnalazione Certificata Inizio Attività, ndr). Trattasi in ultima istanza di elementi “accessori” e non di opere edili rientranti tra le attività libere, non possono essere compresi né tra le finiture di spazi esterni, né come elementi di arredo esterno di un qualsiasi edificio. Tali opere incidono in modo permanente sul territorio, e' dunque necessario segnalare i lavori all'ufficio tecnico dell'ente pubblico, ogni qualvolta la recinzione sia fissata al suolo e non rimovibile. Ogni interessato privato cittadino o ente, deve quindi presentare apposita istanza all'amministrazione per l’installazione di paletti, cordoni o di un divieto di sosta ed il Comune ha l’obbligo di rispondere entro 30gg. Se l’amministrazione locale non provvede in tempo, può essere condannata e l’esecuzione dovrà essere effettuata “forzosamente” con un commissario “ad acta” indicato dal Prefetto. Ogni Comune infatti ha il preciso obbligo di vigilare sulle strade, sulle carreggiate e sulle relative pertinenze in quanto proprietaria delle infrastrutture, garantisce altresì la destinazione pubblica e l'effettivo utilizzo da parte di tutti gli utenti. Il nuovo Codice della Strada impone all’amministrazione comunale l’obbligo di apporre una segnaletica con relativi divieti sulle strade private aperte all’uso pubblico. Stesso discorso vale per i pali, paletti colonne, colonnine e blocchi dissuasori autorizzati dal Ministero dei Trasporti come impedimento reale alla sosta vietata. “A buon intenditor, pochi paletti!”.
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