Normative
C'è l'accordo di reciprocità tra Italia e Repubblica Popolare Ucraina per la conversione di patenti estere, che entrerà in vigore il 29 MAGGIO 2016 - Конверсія Украинский Посвідчення водія!
Il Ministero dei Trasporti della Repubblica Italiana con circolare Prot. 11645/23.18.01 in data 18 Maggio 2016, ha resi noti i criteri per l'ammissione della conversione. L'Accordo di Reciprocità avrà una validità di 5 anni e cesserà i suoi effetti il giorno 29 Maggio 2021.
Considerato che il 29 Maggio 2016 capiterà di Domenica (giorno festivo) e gli Uffici della Motorizzazione NON saranno aperti al pubblico, per cui si precisa che tutte le domande di conversione patenti estere della Repubblica Popolare UCRAINA, in corso di validità, potranno essere accettate soltanto a decorrere da Lunedì 30 Maggio 2016.
Appare opportuno ricordare che solo il 30 Maggio 2016 e solamente in tale data, potranno essere accettate le richieste di conversione di patenti di guida ucraine eventualmente scadute il 29 Maggio 2016 essendo l'Accordo già in vigore da tale data.
In allegato all'istanza di conversione, oltre alla documentazione di rito, dovranno sempre essere prodotte la patente di guida in originale, una fotocopia e la traduzione ufficiale della patente di guida stessa.
La conversione verrà effettuata automaticamente, senza esami, in conformità alla Tabella I (compresa nell'Allegato II dell'Accordo di Reciprocità), che stabilisce la corrispondenza delle categorie di patenti ucraine alle categorie di patenti italiane.
Per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (Art. 3 dell'Accordo di Reciprocità, ndr).
- Non sarà possibile accettare richieste di conversione di patenti ucraine conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia.
- Non possono essere convertite patenti ucraine ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.
- L'Accordo di Reciprocità prevede la conversione senza esami solo per i titolari di patente ucraina residenti in Italia da meno di 4 anni, al momento di presentazione dell'istanza.
In presenza di richiedenti con residenza superiore a 4 anni, gli Uffici della Motorizzazione informano opportunamente i medesimi che contestualmente alla consegna della patente italiana (emessa per conversione) viene disposto e notificato all'interessato un provvedimento di revisione (secondo l'Art. 128 del Codice della Strada) perché possa sostenere i prescritti esami teorici e pratici. Detto documento di revisione dovrà essere opportunamente motivato, con richiamo al predetto Art. 3 ed emesso con riferimento al numero della patente italiana ottenuta per conversione di quella ucraina.
In caso di mancato superamento dell'esame di revisione, il conducente verrà privato dell'abilitazione alla guida, poiché la patente ucraina, dopo la conversione, viene ritirata e restituita all'Autorità di rilascio (secondo l'Art. 6 dell'Accordo di Reciprocità) e la patente italiana viene revocata ai sensi dell'Art. 130 del nuovo Codice della Strada.
In caso di mancato superamento degli esami di revisione la patente italiana verrà revocata. La patente ucraina oggetto di conversione non può essere restituita al titolare perché inviata all'autorità estera che l'ha emessa (Art. 6 dell'Accordo di Reciprocità Italia-Ucraina).
In applicazione dell'art. 5 di tale accordo potranno altresì essere considerate valide ai fini della conversione solo le patenti di guida ucraine redatte sui modelli individuati e accuratamente descritti, nell'elenco "Modelli di patenti di guida ucraine" facente parte dell'Allegato III dell'Accordo, unitamente ai facsimile dei modelli stessi.
Ove possibile, le patenti estere presentate in originale per la conversione non vanno ritirate all'atto del deposito dell'istanza, poiché, nelle more del rilascio del documento di guida italiano, il conducente può condurre veicoli in Italia (nel rispetto dell'art. 135 del C.d.S.) o all'estero con la propria patente.
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