Normative
Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso di UNASCA dichiarando illegittima la circolare dell'ACI n.005/0007641 ove non sia possibile ottenere neppure su richiesta dell'interessato, la sostituiva cartacea del certificato di proprietà auto!
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso proposto da UNASCA, l'Unione Nazionale Autoscuole e degli Studi di Consulenza Automobilistica, per l'annullamento della Circolare del 28 Settembre 2015, con la quale l'Automobile Club d'Italia dettava le istruzioni di servizio per l'introduzione del CDPD, ovvero il Certificato di Proprietà Digitale, nell’ambito del cosiddetto progetto Semplific@uto. UNASCA aveva sollevato la questione principalmente per due ragioni. Sia per il fatto che l'ACI, nel dettare istruzioni a seguito della introduzione del Certificato di Proprietà digitale tentasse in realtà, secondo UNASCA di modificare la disciplina sostanziale e la consegna cartacea del certificato, invocando impropriamente l'applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale, che però non conferisce ad ACI alcun potere di effettuare la riforma oggetto della circolare, e per il fatto che secondo UNASCA, attraverso il progetto Semplific@uto , l'Automobil Club in sostanza tentasse di pre-costituire il proprio ruolo prima che la riforma ne svuoti le funzioni trasferendole al Ministero. La sentenza del TAR quindi ha accolto il ricorso, condannando l'ACI al pagamento di ben 8000 euro per le spese di giudizio e gli onorari, annullando la circolare ACI n. 005/0007641/15 del 28 Settembre 2015, nelle parti in cui la sostituiva il rilascio del Certificato di Proprietà (cartaceo) del veicolo con la mera attestazione di avvenuta formalità, senza possibilità di ottenere il certificato, in formato cartaceo, neppure su richiesta della parte. In riferimento alle istruzioni della circolare per le procedure dello Sportello Telematico dell'Automobilista, si legge nella sentenza: “Come sollevato dai ricorrenti la parte ora riportata delle istruzioni è incongruente con il quadro normativo nel corpo del primo motivo riportato cioè con l’art. 10 del D.M. 514/1992 e con gli articoli 93 e 94 del Codice della Strada che tutti prevedono il rilascio del Certificato di proprietà al momento della prima iscrizione o di ogni altra successiva formalità riguardante il veicolo". Né come sostenuto dall’ACI, anche con la memoria per l’udienza odierna, la circostanza che la circolare in realtà vada inquadrata nell’ambito delle iniziative legate al "Progetto di semplificazione amministrativa" del PRA sulla de-materializzazione e digitalizzazione della documentazione necessaria alla presentazione delle istanze al PRA può validamente giustificare le disposizioni sopra richiamate dalla circolare in esame. […] Anzi l’Articolo 43 del "Codice dell’Amministrazione Digitale" prescrive l’esatto contrario e cioè che anche i documenti informatici possano essere archiviati in modalità cartacea!
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