Normative
Si e No, ovvero, l'Art. 202 del nuovo Codice della Strada prevede che solo chi si trova in condizioni economiche particolarmente disagiate potrà conciliare le multe a rate. Tra i requisiti base dei fortunati "sfortunati", il reddito imponibile Irpef non dovrebbe superare i 10.600 euro!
Chi è indigente o si trova in situazioni economiche particolarmente difficili potrà pagare le sanzioni stradali a rate mensili. E' quanto prevede l'Art. 202 del nuovo Codice della Strada, ma per beneficiare di questa opportunità occorre rispondere a determinati requisiti. Rientrano tra i soggetti che versano in condizione economiche coloro il cui reddito imponibile Irpef risultante dall'ultima dichiarazione non superi le 10.630 euro. Se il soggetto, però, convive con il coniuge o altri familiari, il reddito rilevante è dato dalla somma dei redditi conseguiti, sia da lui sia da tutti gli altri componenti della famiglia, (la rateazione non è possibile se si supera il limite di 1.030 euro per ciascun familiare convivente, ndr). Per rateizzare il pagamento della multa, non bisogna considerare l'importo della sanzione amministrativa. Potrete pagare la multa a rate mensili per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, se di importo superiore a 200 euro. Cosa devo fare per richiedere le rate? Per avere la diritto alla multa a rate dovreste rivolgervi al Prefetto quando la infrazione è stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato o da funzionari e agenti dell'ente FFSS o delle ferrovie e tramvie in concessione. Oppure dovreste rivolgervi al Presidente della Giunta regionale, a quello della Giunta provinciale o al Sindaco se la violazione è stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, di regioni, province e comuni. La richiesta deve essere inviata entro 30 gg. dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. Il Codice della Strada precisa che presentando l'istanza, rinuncerete al ricorso al Prefetto e al Giudice di pace. L'autorità può scegliere se adottare il provvedimento di accoglimento o di rigetto entro 90 gg. dalla presentazione. Nel caso in cui la richiesta di ripartizione del pagamento venisse rigettata, il soggetto che ha subito la sanzione amministrativa pecuniaria deve provvedere al saldo entro 30gg. dalla notifica del relativo provvedimento o dalla comunicazione della decorrenza del termine di 90gg. In caso di accoglimento dell'istanza, all'interessato saranno comunicate le modalità e i tempi della rateazione. In tal caso la rateizzazione del pagamento potrà essere effettuata fino ad un massimo 12 mensilità se l'importo dovuto non superi i 2000 euro, e sino a massimo di 24 rate se non va oltre 5000 euro, mentre se supera questa cifra, il massimo è di 60 rate. Ogni rata non può avere un importo inferiore a 100 euro e se non viene pagata la prima o successivamente non ne vengono pagate due, il debitore non potrà più beneficiare dell'agevolazione!
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