Normative
Trasporto transfrontaliero rifiuti in territorio italiano!
Data pubblicazione : 2016-11-23
Come previsto dall'Art. 194 DLgs. 152/2006 e modificato dall'Art. 17 DLgs.205/2010, le ditte che effettuano solamente il trasporto transfrontaliero dei rifiuti in territorio italiano debbono iscriversi nella specifica sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali!
Avviso importante a tutte le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero dei rifiuti!
Avviso importante per tutte le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti nel territorio italiano!
Come previsto dall'Art. 194, comma 3 del DLgs. 152/2006, così come modificato dall'Art. 17 del DLgs. 205/2010, le imprese che effettuano il solo trasporto transfrontaliero dei rifiuti, per la tratta sul territorio italiano, sono tenute all'iscrizione in un'apposita Sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'Art. 212 DLgs. 152/2006.
In attuazione di quanto previsto dal D.M 120/2014 (Regolamento dell’Albo nazionale gestori ambientali), Art. 8, comma 1 e Art. 15, comma 4), con la delibera n.3 del 13 Luglio 2016 il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha emanato i criteri, requisiti e modalità per l’iscrizione all'Albo e con deliberazione n. 4 del 13 Luglio 2016 pubblicato la modulistica relativa alle variazioni dell’iscrizione.
Come iscriversi all'Albo:
Ai sensi dell'Art.1, delibera n. 3 del 13 Luglio 2016 la domanda di iscrizione all'Albo deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica, tramite il portale dell‘Albo, alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente, nel caso in cui le imprese dispongano di sede secondaria o eleggano domicilio in Italia, oppure, nel caso eleggano domicilio mediante indirizzo di posta elettronica certificata ad una Sezione regionale o provinciale a scelta dell’interessato.
L'impresa che si iscrive nella CATEGORIA 6 deve:
- Presentare apposita domanda secondo l'apposito MODELLO di contenuto nell'allegato A alla Delibera n. 3 del 13 Luglio 2016. Allegare alla domanda:
- N.1 fotocopia di un documento di identità del titolare o del/dei legale/i rappresentante/i in corso di validità;
- Attestazione del responsabile tecnico dell’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare di cui all'Art. 15, comma 4, del DM. 120/2014 e alla Delibera n.6 del 9 Settembre 2014;
- Copie fronte-retro delle carte di circolazione dei veicoli;
Qualora i veicoli non siano di proprietà dell’impresa, copia dei titoli attestanti la disponibilità esclusiva degli stessi;
- Copia della licenza comunitaria al trasporto merci di cui al regolamento CE del 21 Ottobre 2009 n.1072/2009 o dell’autorizzazione internazionale all’autotrasporto di merci;
- Documentazione di cui all’Art. 11, comma 2, del DM. 120/2014 (volume d’affari, capacità contributiva ai fini dell’IVA, patrimonio, bilanci o idonei affidamenti bancari, rilasciati da imprese autorizzate all’esercizio del credito, secondo lo schema all'allegato “C” della Delibera n.3 del 13 Luglio 2016);
- Attestazione di pagamento dei diritti di segreteria.
NB) L’impresa avente sede legale all’estero dovrà allegare all’istanza la seguente ulteriore documentazione:
- Certificazione di cui all’Art. 10, comma 2 del DM 120/2014 rilasciata dall’autorità competente attestante i dati anagrafici, sede, legali rappresentati, compagine sociale ed attività svolta dall’impresa, compreso il CF, se disponibile o il codice VAT, la sussistenza dell’eventuale stato di liquidazione, di procedure concorsuali o altra situazione equivalente a carico dell’impresa;
- Documentazione attestante che ciascun legale rappresentante non sia in stato di interdizione, inabilitazione o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- Documentazione attestante la regolarità dell’impresa con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o dello stato di residenza;
- Documentazione equivalente al certificato generale del casellario giudiziario relativo a ciascun legale rappresentante.
Il possesso delle condizioni e dei requisiti previsti per l'iscrizione deve essere dimostrato dall'impresa attraverso la presentazione della documentazione richiamata, prodotta con traduzione giurata in lingua italiana e corredata dalla dichiarazione di conformità all’originale resa dal legale rappresentante ai sensi degli Artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 Dicembre 2000.
La Sezione procederà a verificare la sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 2 e 3 della delibera n. 3 del 13 Luglio 2016 attestate dall'impresa e ad emettere il provvedimento di iscrizione. La mancata produzione della suddetta documentazione è considerata equivalente al mancato possesso delle condizioni e dei requisiti attestati con la domanda. Qualora la Sezione regionale accerti il mancato rispetto delle condizioni e requisiti attestati, dispone la cancellazione dall'Albo.
Nell’attesa delle determinazioni relative ai criteri per la valutazione dei requisiti professionali, delle condizioni per lo svolgimento dell’incarico di responsabile tecnico e della necessaria ricognizione dei titoli conseguiti presso altro stato comunitario, l’incarico di responsabile tecnico è assunto dal legale rappresentante dell’impresa. Le imprese in possesso della ricevuta d’iscrizione rilasciata ai sensi dell’Art. 1, comma 3, della delibera n. 3 del 22 Dicembre 2010, e della deliberazione n. 1 del 16 Gennaio 2012, devono presentare alla Sezione regionale dell’Albo la domanda d’iscrizione ai sensi dell’Art. 15 del decreto 3 Giugno 2014, n. 120 e della delibera n. 3 del 13 Luglio 2016, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della deliberazione e continuano ad operare sulla base della ricevuta d’iscrizione e delle successive ricevute di variazione fino alla notifica del provvedimento di iscrizione da parte della Sezione regionale. Decorso inutilmente detto termine, le ricevute rilasciate ai sensi della deliberazione n. 1 del 16 Gennaio 2012 decadono, con conseguente cancellazione dall'Albo delle imprese interessate. Dalla data di entrata in vigore della delibera delibera n. 3 del 13 Luglio 2016, la presentazione delle domande di variazione dell'iscrizione è subordinata alla presentazione della domanda di iscrizione.
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