Normative
Una recente sentenza di tribunale riafferma che sono ammissibili i ricorsi contro tutte le multe prese con lo “Scout Speed”, ovvero con dispositivi elettronici di controllo della velocità previamente non segnalati!
Tutti i controlli delle forze dell'ordine effettuati con apparecchi installati a bordo di auto di pattuglia in movimento devono essere obbligatoriamente segnalati come già avviene per gli altri “autovelox” a lato della carreggiata. Il pronunciamento dei giudici apre ad innumerevoli possibili ricorsi contro le sanzioni comminate utilizzando "sistemi dinamici di rilevamento della velocità" celati nell'auto di servizio. Da oggi saranno nulle e invalidate tutte le multe e le infrazioni accertate in un tratto stradale da una pattuglia “in movimento” senza adeguata segnaletica di controllo elettronico in atto. Il presupposto giuridico di tale pronunciamento deriva dall'accertato contrasto tra normative di classe differente: quella che esenta i dispositivi di rilevamento della velocità posizionati a bordo degli autoveicoli delle forze dell'ordine della preventiva segnalazione obbligatoria è, infatti, contenuta nel DM n.282 del 2017. Codesta è in evidente contrasto con l'Art.142, comma 6-bis del nuovo Codice della Strada che chiaramente: ''Obbliga alla preventiva segnalazione tutte le postazioni di controllo”. Secondo la sentenza una fonte subordinata non può derogare alle previsioni del Codice della Strada. Per effettuare correttamente le operazioni di controllo possono essere facilmente impiegate delle modalità di avvertimento come segnali stradali luminosi a messaggio variabile, installabili sui veicoli preposti. Differente è il caso di utilizzo dello Scout Speed da parte di una pattuglia che poi procede al fermo dell'auto-trasgressore. Come osservato correttamente dai giudici, poiché per principio è richiesta l'immediata contestazione al conducente del veicolo che procede oltre i limiti di velocità, è consentito rilevare in movimento la velocità di un veicolo, per poi fermarlo e contestare immediatamente la violazione. Laddove ciò non avvenga diviene necessario preavvertire i conducenti, mediante segnalazione preventiva e ben visibile, dell'utilizzo della postazione mobile di controllo. Senza la contestazione immediata il verbale per eccesso di velocità accertato a bordo di un veicolo in movimento non vale, senza una preventiva informativa agli automobilisti, come per gli altri controlli stradali di velocità. Nella stessa sentenza, i Giudici hanno chiarito come gli stessi apparecchi possono invece essere lecitamente impiegati a bordo dei veicoli, senza avvisare, per effettuare altre operazioni di "routine" o di verifica: come il controllo delle assicurazioni o della revisione veicoli.
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