Normative
Rinnovo ed aggiornamento dell'Accordo tra Repubblica Italiana e Repubblica di El Salvador in materia di conversione patenti di guida estere! Circolare Prot. n.7996/23.18.01
Accordo di Conversione Patente di Guida tra Italia e Repùblica de EL SALVADOR (valido fino al 4 AGOSTO 2021)
Ai sensi dell'art. 136 del Codice della Strada, possono richiedere la conversione della Patente di Guida, solo coloro che ne erano già titolari prima di acquisire la residenza in Italia.
E’ possibile effettuare la conversione senza esami solo ai titolari di patente salvadoregna residenti in Italia da meno di 4 anni al momento della presentazione della domanda.
Coloro che sono residenti in Italia da più di quattro anni, potranno ottenere il rilascio della patente italiana per conversione, solo dopo aver sostenuto con esito positivo gli esami di revisione patente.
Sarà possibile effettuare la conversione di patente di guida salvadoregna solo per le cat. A e B.
Il modello di patente di guida salvadoregna riconosciuto valido ai fini della conversione è solo quello rilasciato a partire dal 1° AGOSTO 2003.
1) Domanda redatta su mod. TT2112 in distribuzione presso gli Uffici della Motorizzazione Civile;
2) Versamenti: su modelli in distribuzione presso gli Uffici dell'UMC e gli Uffici Postali, redatti su c./c. 9001 di 10 €, redatti su c./c. 4028 di 32 €;
I codici causali non sono obbligatori nei bollettini di conto corrente postale n.9001 pagati presso gli uffici postali e finalizzati alla richiesta di operazioni di Motorizzazione, saranno validi solo nel mese in cui avviene il pagamento e nei 3 mesi successivi.
Nb: le attestazioni di avvenuto pagamento devono essere incollate negli appositi spazi.
3) Dichiarazione sostitutiva di certificazione: redatta su apposito modulo avente l'indicazione dell'attuale residenza, data e luogo di prima acquisizione della residenza in Italia specificando il paese di provenienza;
4) Certificato Medico: in bollo con fotografia, rilasciato dall'Ufficiale Medico Sanitario di cui all'Art. 119, comma 2 o 4 del Codice della Strada e fotocopia dello stesso;
5) n.2 fotografie di identità: recenti di cui una autenticata su fondo chiaro, nitide, identiche ed a capo scoperto (tranne nei casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi). Non sono accettate foto stampate su carta termica, realizzate con computer. L'autentica può essere richiesta:
- dall'interessato, allo sportello all' atto della presentazione della pratica;
- presso un Notaio o in Comune;
- dal Medico che ha rilasciato il certificato.
Nb: il certificato medico con foto non può essere accettato come autentica di foto se non espressamente dichiarato dal medico rilasciante.
6) Patente straniera di guida: in corso di validità in originale ed in fotocopia;
7) Certificato delle patenti di guida salvadoregne: rilasciato dal Vice Ministro del Trasporti di El Salvador. L’utente dovrà recarsi presso la Rappresentanza diplomatica consolare salvadoregna per richiedere la certificazione in esame. Detta Rappresentanza provvede all’acquisizione del Certificato, lo traduce e lo consegna al richiedente. Il Certificato deve recare in calce la "postilla": "ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961". La traduzione del certificato resa dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, dovrà essere invece legalizzata in Prefettura. I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre esibire (in originale o in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale in proprio possesso) il Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno, sia al momento della presentazione della richiesta, che al momento del rilascio del provvedimento. Anche la ricevuta postale o rilasciata dalle competenti autorità di Pubblica sicurezza, attestante la richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, è da ritenersi valida ai fini dell'espletamento di tutte le pratiche presentate presso l'Ufficio Motorizzazione dai cittadini extracomunitari.
In questo caso agli atti della pratica dovrà essere allegata, a seconda del caso, primo rilascio o rinnovo:
- una fotocopia del documento di identità più la fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno;
- una fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto con allegata fotocopia di quest’ultimo.
8) Fotocopia del Codice Fiscale;
- Soggetti legittimati alla presentazione della domanda;
- Diretto Interessato esibendo un documento di identità in corso di validità;
- Persona delegata con documento di identità in corso di validità munita di delega su carta semplice sottoscritta dal titolare della domanda più fotocopia del documento di identità del delegante in corso di validità.
La suddetta delega deve essere presentata tanto al momento della presentazione della domanda quanto al momento del ritiro del documento richiesto.
Circolare Prot. n.7996/23.18.01 (pdf)
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