Normative
La nuova circolare riordina i compiti e le modalità operative degli esperti ATP, figura prevista dalla Legge n.264 del 2/05/1977, alla luce del D.M del 24/10/2007 e allegati!
Forse non tutti sanno che il mondo dei trasporti degli alimenti è regolamentato dalla normativa ATP (Accord Transport Perissable). E’ una norma europea che regola le condizioni di trasporto degli alimenti deperibili, i quali devono viaggiare nel rispetto della "catena del freddo". L’ATP nasce da un accordo europeo, sottoscritto nel 1970, voluto dalla Commissione economica per l’Europa e dall’Organizzazione delle Nazioni Unite. Gli stati UE partecipanti sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo Repubblica Ceca, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera e Ungheria.
Nb: hanno aderito all’accordo anche paesi extra-europei quali Russia, Marocco, Kazakistan e Stati Uniti.
Le disposizioni della normativa riguardano le merci trasportate su strada e su rotaia e i mezzi che viaggiano in entrambi i modi, ma restano valide anche se è prevista una tratta marittima non superiore a 150 km (a condizione che le merci non siano trasferite dal mezzo di partenza ad un altro). La normativa ATP attualmente in vigore impone, per tutte le merci che richiedono il mantenimento di temperature più elevate o più basse rispetto a quelle ambientali, il trasporto a temperatura controllata attraverso l’impiego di mezzi appositamente allestiti. Il mantenimento della temperatura ottimale all’interno dei vani di carico dei mezzi impiegati per il trasporto di merci deperibili è reso possibile dall’utilizzo di appositi materiali isolanti che rivestono le pareti interne degli autocarri.
CIRCOLARE Prot.18911_02_AGOSTO_2018
La presente circolare riordina i compiti e le modalità operative degli esperti ATP, la cui figura è previ sta dalla legge 2 maggio 1977, n. 264 di adesione all’Accordo ATP, alla luce del D.M. 24 ottobre 2007 e dei vigenti allegati all’Accordo ATP. Con circolare prot. n. 13549 del 22/06/2017 è stata avviata la procedura informatica “Certificati ATP” finalizzata all’informatizzazione e alla gestione centralizzata delle attività inerenti al rilascio dei certificati ATP. Pertanto sia l’attività degli esperti per la redazione dei verbali di prova che quella degli UMC. per il rilascio degli attestati verrà gestita tramite la suddetta applicazione informatizzata. Per quanto di seguito non espressamente indicato, si intendono valide le norme riportate nel testo dell’Accordo ATP vigente, comprensivo di allegati, appendici e nel manuale handbook.
1. DEFINIZIONI
Accordo Accordo ATP vigente, reperibile al seguente link:
https://www.unece.org/trans/main/wp11/atp.html
Handbook Manuale utente, reperibile al seguente link
https://www.unece.org/trans/main/wp11/atp_handbook.html
Locale di prova certificato D.G.T. Locale di prova, già autorizzato alla effettuazione delle prove ATP da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in disponibilità dell’esperto nominato antecedentemente al DM 24 Ottobre 2007.
Locale di prova accreditato 17025 Locale di prova accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 nell’ultima edizione in vigore secondo le disposizioni del DM 26 Agosto 2013.
D.G.T. Direzione Generale Territoriale competente territorialmente, in base alla sede del locale di prova, per la sorveglianza dell’esperto operante presso il suddetto locale.
U.M.C. Ufficio Provinciale Motorizzazione.
2. CONDIZIONI GENERALI DI OPERATIVITA’ ESPERTI ATP
Gli esperti sono tenuti a comunicare alle D.G.T. competenti un indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare eventuali comunicazioni impegnandosi a notificare eventuali variazioni. Per l’effettuazione delle prove, l’esperto deve avere a disposizione almeno un locale di prova. Gli esperti già abilitati ed operanti secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004, possono operare sia nei locali di prova già loro autorizzati dall’Amministrazione, sia in altri locali di prova accreditati ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC17025.
Annualmente dovranno comunicare alla D.G.T. competente territorialmente la permanenza del requisito della certificazione 17024. Gli esperti abilitati ai sensi del D.M. 24 Ottobre 2007 possono operare esclusivamente in locali di prova accreditati secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17025. E’ consentita l’apertura di un nuovo locale di prova, o l’eventuale trasferimento in altra sede, esclusivamente per locali accreditati ai sensi della norma UNI/CEI/EN ISO/IEC 17025. I locali di prova certificati D.G.T. già in uso agli esperti operanti secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004 possono essere trasferiti a richiesta dell’esperto, mentre per tali locali non è consentita l’apertura di ulteriori unità rispetto a quelle già autorizzate all’esperto. Per le operazioni di cui sopra è necessario rivolgere istanza alla D.G.T. competente per territorio, in base alla sede del locale di prova, allegando i seguenti documenti:
a) istanza, in bollo;
b) relazione tecnica relativa al locale e alla strumentazione impiegata;
c) planimetria del locale;
d) atto di disponibilità, redatto nei modi di legge, dal quale risulti espressamente che l’esperto è autorizzato ad operare nel locale medesimo e da cui risulti il consenso ad effettuare le visite ispettive da parte dei funzionari del Ministero;
e) dichiarazione circa la rispondenza del locale di prova alle vigenti norme in materia edilizia, sicurezza dei luoghi di lavoro ecc.;
f) per l’apertura o il trasferimento dei nuovi locali di prova, certificazione di accreditamento secondo norme della serie UNI.CEI.EN.ISO/IEC.17025 nell’ultima edizione in vigore. In caso di accreditamento provvisorio 17025 la conseguente autorizzazione avrà la medesima validità;
g) per il trasferimento dei locali di prova già in uso agli esperti operanti secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004, la relativa autorizzazione della D.G.T. La D.G.T, valutata positivamente la documentazione prodotta, procede all’effettuazione della verifica iniziale (comma 1 dell’articolo 7 del DM 24 Ottobre 2007) ed, acquisito l’esito favorevole della stessa, autorizza l’esperto ad operare nel nuovo locale, informando il pertinente U.M.C.. La D.G.T. provvede, inoltre, ad aggiornare l’archivio informatico della procedura ATP, dandone comunicazione all’esperto richiedente.
Le D.G.T. provvedono anche all’aggiornamento dell’elenco informatico dei locali di prova eliminando quelli non più utilizzati dagli esperti.
3. PROGRAMMAZIONE PROVE ATP E SORVEGLIANZA ESPERTI
3.1 Programma operativo
Il programma operativo di tutte le prove deve essere comunicato con almeno tre giorni di anticipo tramite prenotazione sul nuovo portale ATP.
Qualsiasi variazione o integrazione del programma deve essere inserita sul portale, con almeno 24 ore di preavviso.
In ogni caso l’inosservanza delle suddette disposizioni comporta l’impossibilità di inserimento dei verbali e dell’emissione dell’attestato.
3.2 Presenza dell’esperto in relazione alle sue funzioni
L’esperto deve essere presente all’inizio di ciascuna prova programmata. Qualora non venisse rispettato quanto sopra o venisse riscontrata qualunque altra irregolarità, l’U.M.C./C.P.A competente potrà non considerare validi i verbali di prova. In tal caso predisporrà l’annullamento dei verbali e la ripetizione delle prove, inviando all’esperto inadempiente una richiesta di giustificazioni. Nei casi più gravi o ripetuti l’U.M.C./C.P.A potrà emettere una formale lettera di diffida nei confronti dell’esperto, dandone comunicazione anche alla competente Direzione Generale Territoriale per le valutazioni del caso. In caso di ripetute inadempienze con relativa diffida la D.G.T. propone al Capo del Dipartimento, per il tramite della Divisione 3 della Direzione Generale per la Motorizzazione, sulla base dei rapporti dell’U.M.C./C.P.A, la sospensione dell’attività dell’esperto.
La D.G.T. deve predisporre almeno una visita all’anno per il controllo dell’operato dell’esperto, conformemente a quanto indicato nella circolare prot. n. 24368 del 12/03/2007. Gli esperti certificati ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004 devono inviare annualmente alla competente D.G.T. la certificazione della sussistenza del requisito.
Gli esperti che operano in locali accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, alla scadenza dell’accreditamento, devono dare evidenza alla competente D.G.T. del rinnovo conseguito.
3.3 Mancata presentazione del veicolo
La mancata presentazione del veicolo alla data e/o ora prevista per la prova non implica alcuna responsabilità dell’esperto; questi è comunque tenuto a comunicare, con mail certificata, al competente U.M.C. la mancata presentazione del mezzo, qualora si verificasse un ritardo superiore a 2 ore, e ad annullare eventualmente la prenotazione in attesa di esecuzione. In tal caso, la prova del veicolo dovrà essere riprogrammata.
4. PROVE ATP - USO STRUMENTAZIONI E MODALITA’ OPERATIVE
4.1 Identificazione e documenti del mezzo di trasporto ATP
L’esperto deve accertare i seguenti dati:
a) numero di telaio del veicolo (se ricorre il caso);
b) numero di targa (se ricorre il caso);
c) targhetta della carrozzeria;
d) targhetta del gruppo frigorifero;
e) riscontro sulla carta di circolazione (se ricorre il caso) e sull’Attestato dei predetti dati. Qualora uno o più dati di cui sopra non fossero congruenti, l’esperto può procedere all’effettuazione della prova, evidenziando nelle note dei verbali le anomalie riscontrate. Il rilascio dell’attestato potrà avvenire solo dopo l’avvenuta regolarizzazione dei documenti non conformi a cura dell’U.M.C. adito.
4.1.1 Indisponibilità dell’attestato ATP
Qualora l’attestato non fosse disponibile, è necessario presentare:
a) copia della denuncia sporta ai competenti organi di polizia per smarrimento, furto;
b) copia del precedente attestato ATP, rilasciata dall’U.M.C .che lo aveva emesso, o a cura del costruttore della carrozzeria se non presente nel portale informatizzato;
c) in alternativa al punto b) può essere presentata indifferentemente:
c.1) copia della dichiarazione di conformità a cura del costruttore della carrozzeria;
c.2) copia del verbale dell’esperto ATP che ha eseguito il controllo precedente.
4.2 Controllo dell’isotermia di un mezzo di trasporto in servizio
Gli esperti devono effettuare le suddette verifiche secondo le disposizioni indicate al punto 5 dell’allegato 1 appendice 2 dell’Accordo. (Si riporta in allegato la traduzione non ufficiale per pronta consultazione.)
4.3 Controllo dell’efficienza dei dispositivi termici
Vedere punto 6 allegato 1 appendice 2 dell’Accordo e l’handbook. (Si riporta in allegato la traduzione non ufficiale dell’Accordo ATP per pronta consultazione.)
Il punto 6.1. dell’allegato 1 appendice 2 dell’Accordo si applica anche alle piastre eutettiche fisse.
4.4 Prove sui mezzi multi scomparto
Per i mezzi multi-scomparto non verrà rilasciato più un attestato per ogni singolo scomparto, bensì un unico attestato secondo il format previsto nella procedura informatizzata.
E’ necessario che l’esperto indichi nel verbale di prova le potenze degli evaporatori relativi a ciascuno scomparto.
La classificazione di ogni singolo scomparto dovrà essere inserita nella apposita scheda riportando
le rispettive sigle in senso orario, a partire dallo scomparto anteriore (eventualmente sinistro). Tale classificazione verrà visualizzata al punto 6 dell’attestato.
Considerato che in campo internazionale è prevista la presenza di mezzi multi scomparto a partire
dal 2013, per i veicoli messi in servizio prima della suddetta data si rilascerà un attestato con validità nazionale, mentre per quelli successivi l’attestato avrà valenza internazionale.
4.5 Competenze degli esperti
Gli esperti autorizzati ad operare possono provvedere al rinnovo delle attrezzature isotermiche secondo il seguente prospetto:
a) Relativamente ai mezzi di trasporto per i quali l’accordo ATP prevede che il k sia maggiore di 0,4 e non superiore di 0,7 (IN, RNA, RND, FNA, FND etc. e mezzi caloriferi): dopo il primo rilascio dell’attestazione valida sei anni, detti mezzi devono essere sottoposti alle verifiche del permanere dei requisiti di idoneità al trasporto. Tali verifiche potranno essere effettuate presso una stazione di prova, con rilascio di attestazione avente validità 6 anni, oppure a cura di un esperto per il rinnovo dell’attestazione per un periodo massimo di tre anni. Allo scadere dei tre anni si potranno effettuare due ulteriori verifiche presso un esperto ATP, con conseguente rilascio di attestazioni aventi ciascuna validità massima di tre anni.
b) Relativamente ai mezzi di trasporto per i quali l’accordo ATP prevede che il k sia non superiore a 0,4 (IR, RRA, RRB, RRC, RRD, FRA, FRC FRD, FRE, FRF e tutti quelli rientranti al punto precedente): dopo il primo rilascio dell’attestazione valida sei anni, detti mezzi devono essere sottoposti alle verifiche del permanere dei requisiti di idoneità al trasporto. Tali verifiche potranno essere effettuate presso una stazione di prova, con rilascio di attestazione avente validità 6 anni, oppure a cura di un esperto per il rinnovo dell’attestazione per un periodo massimo di tre anni. Allo scadere dei tre anni si potrà effettuare una ulteriore verifica presso un esperto ATP, con conseguente rilascio di attestazione con validità massima di tre anni. In entrambi i casi tutte le ulteriori verifiche per rinnovi saranno possibili solo presso stazioni di prova. Qualora il proprietario delle attrezzature rinforzate di cui al punto b) chieda che vengano riclassificate come attrezzature normali, l’esperto potrà provvedere al rinnovo delle stesse nei limiti previsti al punto a) del presente paragrafo.
4.6 Ulteriori verifiche e disposizioni
L’esperto dovrà accertarsi anche della presenza sulle carrozzerie delle etichette di conformità (Allegati 1, Appendice 4 dell’Accordo ATP) indicanti la scadenza dell’attestato rilasciato.
Qualora ricorra il caso, l’esperto dovrà verificare il termo-registratore per la misurazione delle temperature secondo le previsioni dell’ Allegato 2 Appendice 1 dell’Accordo ATP riportandone l’esito nella annotazioni del modello 8 (ex modello 7). Anche per le prove su tipologie di automezzi non indicati nei precedenti paragrafi deve essere utilizzata una modulistica conforme al vigente Accordo ATP e trasmessa all’U.M.C. competente per il rilascio dell’attestato con le modalità già in uso. Tutti i verbali redatti dagli esperti dovranno essere conservati agli atti per un periodo non inferiore a 7 anni.
5. TARGHETTE
Per ogni mezzo di trasporto sottoposto a prova con esito regolare viene fornita una targhetta (o una targhetta per ogni scomparto, in caso di veicoli multi-scomparto) a cura dell’esperto, da apporre mediante incollaggio e annegamento oppure mediante rivetti sul lato destro anteriore in basso della carrozzeria o in prossimità del fondo posteriore per le cisterne. Le targhette sono aggiuntive rispetto a quelle originali e non sostitutive. La targhetta deve avere dimensioni minime 120x60 mm, deve essere in materiale alluminio o acciaio inossidabile o plastica rigida e deve riportare impresso in modo indelebile le seguenti diciture con caratteri alti almeno 5 mm:
ESPERTO ATP: (COGNOME E NOME)
SIGLA ATP: (FNA-IN-FRC- ecc.)
N. IDENTIF.: (della carrozzeria isotermica)
COSTRUTTORE: (della carrozzeria isotermica)
MESE /ANNO COSTRUZIONE (della carrozzeria isotermica)
DATA DELLA PROVA: (giorno, mese, anno).
I dati relativi a "n. identificazione", "costruttore", "mese/anno di costruzione" vanno desunti dal certificato ATP scaduto o in scadenza e da targhette precedenti o dalla marcatura del costruttore della furgonatura isotermica, come previsto dal paragrafo 6 allegato 1 Appendice 1 dell’Accordo. L’apposizione della targhetta deve essere controllata dai tecnici degli UUMC. o dai responsabili tecnici dei centri di revisione veicoli, in sede di revisione del veicolo. Qualora risultasse mancante, inviteranno l’utente a provvedere alla sua apposizione. L’assenza della targhetta è considerata, ai fini della revisione del veicolo, una carenza lieve. In caso di smarrimento della targhetta dell’esperto, della carrozzeria o del gruppo frigorifero, previa presentazione di regolare denuncia, l’utente dovrà richiedere un duplicato della targhetta stessa all’esperto che ha effettuato la prova, al costruttore della carrozzeria o del gruppo di refrigerazione, secondo il caso che ricorre. Sui gruppi frigoriferi non vanno apposte targhette dell’esperto.
6. PROVE CON ESITO NEGATIVO ED EVENTUALI DECLASSAMENTI
Qualora la prova non sia superata per inefficienza insanabile della carrozzeria del gruppo di raffreddamento, l’esperto deve redigere un verbale con esito negativo e deve darne comunicazione per mezzo della propria pec all’U.M.C. competente in base alla sede del locale di prova. Nel caso la prova non venisse superata per un’inefficienza sanabile della carrozzeria o del sistema di raffreddamento, escludendo interventi strutturali, il mezzo di trasporto può essere ripresentato allo stesso esperto o presso una stazione di prova ATP, entro un mese dalla prova negativa, previa nuova prenotazione. Sul verbale della nuova prova nelle righe descrittive devono essere riportati, in caso di esito positivo, gli interventi effettuati. In caso di esito negativo delle suddette prove, il veicolo dovrà o essere nuovamente sottoposto a visita e prova presso una stazione di prova ATP per il rilascio di un nuovo attestato oppure, qualora sia di larghezza inferiore o uguale a 2,55m, essere riclassificato veicolo per trasporto di cose. Nel caso in cui non vengano apportate modifiche all’allestimento del veicolo è possibile declassare il veicolo per via amministrativa, previa restituzione all’U.M.C competente delle targhette relative all’ATP (applicando la tariffa 2.3 “duplicato amministrativo”).
7. ATTESTATI
7.1 Validità e competenze
Gli Attestati ATP rilasciati per rinnovo a seguito di visita e prova di un Esperto hanno, in ogni caso, validità massima di 3 anni. Se il veicolo viene sottoposto a prova nei sei mesi precedenti la scadenza dell’attestato, può essere rilasciato un nuovo attestato con validità massima di 3 anni, decorrenti comunque dalla data di scadenza del precedente Attestato; se il veicolo viene presentato a prova successivamente alla data di scadenza del precedente Attestato, la validità di 3 anni decorrerà comunque a partire dalla data di scadenza precedente. Qualora l’attestazione ATP sia scaduta da più di tre anni è necessario provvedere a due rinnovi con relative prenotazioni. Nel secondo rinnovo può essere riproposto il precedente verbale dandone opportuna comunicazione tramite pec all’U.M.C. competente ed annotandolo nell’apposito spazio.
7.2 Rinnovo Attestato
7.2.1 U.M.C. competente per il rinnovo dell’Attestato
Il rinnovo dell’Attestato nazionale od internazionale può essere effettuato presso un qualsiasi U.M.C. previa presentazione della ricevuta rilasciata dall’Esperto che ha provveduto all’inserimento dei verbali nel sistema informatico. Nei particolari ed eccezionali casi nei per i quali non è possibile utilizzare la procedura informatizzata, il rinnovo può essere effettuato esclusivamente nell’U.M.C. territorialmente competente in base al locale di prova o alla sede dell’utilizzatore del veicolo, previa presentazione dei verbali in formato cartaceo.
7.2.2 Documenti necessari per il rinnovo dell’Attestato.
L’istanza di rinnovo deve essere presentata utilizzando il modello TT 2119 con tariffa 2.3 allegando la seguente documentazione:
a) ricevuta rilasciata dall’esperto recante gli estremi dell’inserimento del verbale;
b) copia del precedente attestato se ancora in corso di validità, oppure precedente attestato scaduto di validità in originale o documento sostitutivo;
c) copia della carta di circolazione se si tratta di strutture isotermiche permanentemente installate;
7.2.3 Annotazioni sulla carta di circolazione del veicolo.
Le righe descrittive delle carte di circolazione dei veicoli in regime ATP devono contenere la seguente frase: "L’attestato ATP è parte integrante della presente carta di circolazione".
7.2.4 Soggetti autorizzati alla presentazione dell’istanza di rilascio o rinnovo ATP presso un UMC. I soggetti autorizzati sono:
- il proprietario del veicolo o persona da lui delegata nei modi previsti;
- gli autorizzati ai sensi della legge n. 264/91.
8. STRUMENTAZIONI
Gli strumenti necessari per l’espletamento dell’attività dell’esperto sono i seguenti:
a) Metro per misurazione;
b) Calibro speciale per rilievo degli spessori di isolamento;
c) Strumento per la registrazione automatica elle temperature; lo strumento deve essere programmabile per i seguenti intervalli di stampa:
- minore o uguale a 15 minuti per i mezzi frigoriferi;
- minore o uguale a 60 minuti per i mezzi refrigeranti o caloriferi.
Lo strumento può essere atto alla registrazione contemporanea delle temperature di più di un veicolo sottoposto a prova. Lo strumento deve anche consentire la stampa di un separato e leggibile diagramma continuo temperatura-tempo di rilevazione delle temperature medie interne ed esterne. Le scale devono essere lineari e devono consentire l’apprezzamento dei dati più significativi (ad esempio i cicli dovuti al funzionamento del termostato);
d) le modalità di misurazione delle temperature devono essere conformi a quanto riportato nell’handbook al paragrafo 6.5;
e) termometro di precisione regolarmente tarato (+/- 0,2°C) da impiegarsi per la verifica della taratura degli strumenti da effettuarsi settimanalmente a cura dell’esperto ATP e in sede di controllo del locale;
f) impianto per lo smaltimento dei gas di scarico per il funzionamento dei gruppi frigoriferi trascinati dal motore del veicolo e sistema di raffreddamento del /i radiatore /i del veicolo;
g) lampada di potenza non inferiore a 150 W.
Il termometro di precisione deve essere sottoposto a taratura periodica almeno una volta all’anno da ente riconosciuto. In mancanza di quanto previsto al punto f), l’esperto non può effettuare prove di veicoli aventi il gruppo frigorifero azionato direttamente dal motore termico del veicolo.
9. RILEVAMENTO STATISTICO
Ai fini del rilevamento statistico è necessario inviare ogni anno entro il mese di febbraio per ogni locale utilizzato dall’esperto l’elenco delle prove effettuate nell’anno precedente secondo il FAC SIMILE 2.
10. PRECISAZIONI
Le circolari 137/97 e 14/1984 sono abrogate. Il rimando all’Accordo ATP effettuato dalla presente circolare è da intendersi aggiornato nel tempo all’ultima edizione dell’Accordo stesso disponibile al seguente link: https://www.unece.org/trans/main/wp11/atp.html.
Il Direttore Generale
Dott. Ing. Sergio Dondolini
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