Normative
Il sequestro di un'auto impiegata per l’acquisto e trasporto di sostanze stupefacenti presuppone il contraddittorio preventivo col terzo proprietario. (Sentenza Cassazione del 5 Aprile 2012)
Il sequestro di un veicolo finalizzato alla confisca, impiegato per l’acquisto ed il trasporto di sostanze stupefacenti presuppone, ai fini della regolarità del procedimento ed a pena di nullità, la preventiva instaurazione del contraddittorio con il terzo proprietario, nelle forme previste dall’Art. 100, Comma 2, D.P.R. 9 Ottobre 1990, n. 309. (Cass. Pen., sez. III, 5 Aprile 2012, n. 13019) - [RIV-1212P1104] - Art. 240 cp.
Svolgimento del Processo:
1. Con provvedimento in data 23 Maggio 2011 il Gip del Tribunale di Trieste, rilevato che S.P. e F.P., indagati per varie ipotesi del reato di cui all’art. 73, D.P.R. n. 309 del 1990, non potevano, data la loro capacità reddituale, dimostrare la legittima provenienza dell’auto Kia Sorrento, utilizzata per i viaggi in Slovenia per rifornirsi di stupefacente e intestata alla figlia dodicenne, P.S., disponeva a norma dell’art. 1 sexies, D.L. n. 306 del 1992, conv. in Legge n. 356 del 1992, il sequestro, finalizzato alla confisca, del veicolo in questione. Il PM presso il Tribunale di Trieste, in data 28 giugno 2011, in accoglimento della richiesta della Squadra Mobile di Trieste, autorizzava la P.G. richiedente all’utilizzo dell’auto in sequestro. Assumeva il PM che non era necessario provvedere in contraddittorio ex art. 100, comma 2, D.P.R. n. 809 del 1990, essendo la intestazione alla figlia degli indagati fittizia.
2. Ricorre per cassazione S.P., in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore S.P., per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Dopo una premessa riepilogativa dei fatti che avevano portato al sequestro dell’auto, assume che il provvedimento del PM di autorizzazione all’uso dell’auto risulta emesso in palese violazione dell’Art. 100, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990. Come stabilito dalla giurisprudenza della S.C., tale violazione è sanzionata a pena di nullità. A nulla rileva il fatto che proprietaria del veicolo sia una minore, essendo comunque il provvedimento idoneo ad incidere sul diritto di proprietà.
Motivi della decisione:
1. Il ricorso è fondato.
2. A norma dell’Art. 100, Comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990: “Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall’autorità giudiziaria precedente per svolgere, anche con l’assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l’acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione”.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dalla ricorrente, l’inosservanza di tale norma è sanzionata a pena di nullità. Infatti la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del terzo proprietario, non è irrilevante, posto che il citato Art. 100, comma 2, prevede anche che si applichino, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale ed è da escludere la incompatibilità con la suddetta disposizione degli strumenti predisposti dalla normativa processuale generale a tutela del diritto di difesa dell’indagato e delle altre parti private del processo (Cass. pen., sez. I, 11 dicembre 1995, n. 3278). Si è anche affermato che la disposizione di cui all’art. 100, D.P.R. n. 309 del 1990 “non ha modificato il regime del trattamento del terzo avente diritto sulle cose ai sensi dell’art. 240 c.p. Questi, perciò, dando la prova dell’appartenenza del bene, ha diritto alla sua restituzione, una volta cessate le esigenze investigative (Cass. pen., sez. IV, 17 maggio 2004, n. 28087). Ai sensi dell’art. 240, comma 3, c.p., invero, le disposizioni della prima parte dello stesso articolo (confisca facoltativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto) e del n.1 del capoverso (confisca obbligatoria delle cose che costituiscono il prezzo del reato) non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato.
3. Irrilevante che, nel caso di specie, si sia ritenuta fittizia la intestazione al terzo. La norma di cui all’Art. 100, Comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990, è di carattere assolutamente generale e non prevede alcuna eccezione. La ratio della stessa risulta evidente e mira a tutelare, comunque, il terzo intestatario che potrà, una volta instaurato il contraddittorio, difendere, anche con l’assistenza di un difensore, il suo diritto di proprietà nei confronti di atti che possano pregiudicarlo.
4. Il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio. Gli atti vanno rimessi al PM che procederà a norma dell’Art. 100, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990. [RIV-1212P1104] - Art. 240 CP.
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