Normative
In quali sanzioni potrebbe incorrere un qualsiasi autista trovato in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente scaduta?
Per la guida professionale di patentato italiano con carta CQC scaduta, il nuovo Codice della Strada prevede espressamente l'applicazione dell'Art.216 comma 6. Qualsiasi camionista, durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, circoli abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce, ovvero guida un veicolo con patente ritirata, è punito con la sanzione amministrativa da 2 ad 8mila euro! Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria del sequestro amministrativo dello stesso. La durata del fermo amministrativo è di 3 mesi, salvo casi in cui la sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. In caso di patente di guida scaduta (che attraverso il Codice 95 attesta anche il possesso di CQC, ndr) si applica la meno grave sanzione dell'Art. 126 comma 11, ovvero: “Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all'Art.116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente, rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI. Al conducente titolare di patente di guida italiana che, nell'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto per la quale e' richiesta l'abilitazione di cui all'Art.116, comma 11, guida con tale abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui all'Art.216, comma 6”.
Alcuni motivano questo controsenso dal fatto che la patente viene ritirata dopo l'accertata scadenza, mentre lo stesso non può farsi per la CQC, in quanto si priverebbe il conducente anche della patente, per cui, in tal caso si ipotizza che il conducente, grazie all'impossibilità di ritiro del documento, possa tranquillamente guidare anche con la CQC scaduta. Non potendo sostenere lo squilibrio sanzionatorio in base a mere supposizioni, molti ritengono che la sanzione prevista (ex Art. 216), sia applicabile, come nei casi di licenze non più valide, ovvero quando si accerti la guida successiva all'avvenuto accertamento di CQC scaduta e perciò già punita dall'Ex Art. 126. Il termine "abilitazione scaduta" usato dal nuovo Codice della Strada si dovrebbe leggere come: “Abilitazione per la quale era già stata sanzionata dall'ex Art. 126, l'avvenuta scadenza”. Anche se la disposizione del nuovo Codice della Strada è chiarissima, pensando a quante volte un conducente potrebbe aver guidato con la CQC già decaduta, alcuni sono soliti adottare quale riferimento normativo, l'Art. 126 comma 11, in considerazione del fatto che, l'Articolo 216 non si applica mai, neanche quando a scadere è la Patente B!
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