Normative
Decreto del Ministro dei Trasporti del 5 Luglio 2019 modificante le procedure d’esame per la CQC. (Prot. n.28767 del 19/09/2019)
Oggetto: Decreto del Ministro dei Trasporti del 5 Luglio 2019, modificante le procedure d’esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 Agosto 2019 è pubblicato il Decreto del Ministro dei Trasporti del 5 Luglio 2019 con cui sono state apportate modifiche all’Articolo 11 del Decreto del Ministro dei Trasporti del 20 Settembre 2013, in particolare alle procedure degli esami per il conseguimento della Carta di Qualificazione CQC.
1. Entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 5 Agosto 2019:
In merito, si comunica che si stanno apportando le necessarie modifiche informatiche per adeguare gli esami alle nuove disposizioni normative.
Le nuove procedure entreranno in vigore, come indicato dall’Articolo 2 del Decreto in argomento, il 20 Novembre 2019.
A partire da tale data, tutte le prove d’esame per il conseguimento della qualificazione CQC si svolgeranno, secondo le nuove disposizioni, anche per i candidati che hanno presentato istanza di conseguimento della CQC in data anteriore.
Nel caso di assenza o di esito negativo alla prova d’esame, il candidato, per sostenere l’esame dovrà presentare una nuova istanza al competente Ufficio Motorizzazione civile.
Si ricorda, a tal proposito, che ai sensi dell’Articolo 6 del Decreto Ministeriale del 20 Settembre 2013, la prova d’esame deve essere svolta entro un anno dalla data di rilascio dell’attestato di frequenza del corso di qualificazione iniziale.
A tal fine, si sottolinea che può svolgere l’esame il candidato che si è prenotato entro il termine di un anno dalla data di rilascio dell’attestato, anche se la prova d’esame viene svolta oltre il predetto termine di 12 mesi.
2. Disposizioni transitorie:
Per quel che concerne i candidati che hanno sostenuto la prova relativa alla parte comune antecedentemente al 20 Novembre 2019, a decorrere da tale data, per conseguire la carta di qualificazione del conducente, sosterranno la prova relativa alla parte specialistica, secondo le nuove modalità (rispondendo a 30 domande relative alla parte specialistica).
In tale ultimo caso, qualora il candidato non abbia ottenuto l’idoneità alla prova specialistica, può ripetere quest’ultima, sempre secondo la nuova procedura, senza ripetere la prova comune, purché, la prenotazione non sia presentata al competente Ufficio Motorizzazione civile oltre un anno dal rilascio dell’attestato di frequenza del corso di qualificazione iniziale.
Il Direttore Generale della Motorizzazione
(Dott. Ing. Sergio Dondolini)
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