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Normative

Nuove procedure per le Patenti di guida cat. A, A1 e A2!

Circolare riepilogativa del Ministero dei Trasporti per il conseguimento delle Patenti di guida A, A1 e A2. (Prot. n. 28822 del 19-09-2019)

Nuove procedure per le Patenti di guida cat. A, A1 e A2!
La Circolare del MIT integra le ultime innovazioni apportate per le Patenti A, A1 e A2!

(Prot. n. 28822 del 19-09-2019)

 

Oggetto: Procedure amministrative per il conseguimento delle Patenti di guida delle categorie A1, A2 e A.

 
La Circolare Prot. 7262 del 27 Marzo 2017 illustra le procedure amministrative e tecniche attinenti al conseguimento della patente di guida categorie A1, A2 e A. In considerazione di alcune segnalazioni pervenute, si rende necessario fornire ulteriori precisazioni. Si ripropone il testo della precedente circolare, integrato con le innovazioni apportate in carattere grassetto.
 
1. ETÀ MINIMA
Per il conseguimento della categoria A1: 16 anni per il conseguimento della categoria A2. 18 anni per il conseguimento della categoria A. 24 anni (oppure 20 anni, a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno 2 anni). 
 
Presentazione richiesta:
- Modello TT 2112 compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute; 
- Attestazione del versamento  sul c/c 4028 (imposta di bollo relativa all’istanza di € 16);
- Attestazione del versamento sul c/c 4028 (imposta di bollo relativa al documento rilasciato di € 16. L'attestazione può essere prodotta anche al momento della prenotazione della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti);
- Attestazione del versamento sul c/c 9001 (tariffa di cui ai punti 1 e 2 della tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 di € 26,40);
- Fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità;  
- 2 foto recenti (non anteriori a 6 mesi), uguali, formato tessera su fondo bianco e a capo scoperto (per motivi religiosi è consentito al candidato presentare fotografie con il campo coperto a condizione che i tratti del volto siano ben riconoscibili), stampate su carta di alta qualità e risoluzione;
- Certificato medico in bollo, con fotografia, rilasciato in data non anteriore a 3 da un medico di cui all’Art. 119 commi 2 e 2 bis del Codice della Strada, ovvero di data comunque non eccedente i 6 mesi nel caso sia rilasciato da una commissione medica locale. Qualora la domanda sia inoltrata da candidati minorenni è necessaria la fotocopia fronte retro di un valido documento di identità di un tutore.
 
2. RESIDENZA
Per richiedere la patente di guida, è necessario dichiarare la residenza in Italia o, per i cittadini appartenenti ad uno Stato membro dell’Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, ferme restando le procedure di uscita dall’UE di tale Stato, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) o dello Spazio economico europeo (Liechtenstein, Islanda, Norvegia), la residenza normale. Per "residenza normale" in Italia, ai sensi dell’art. 118 bis del Codice della Strada, si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì, il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale. È equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno 6 mesi all'anno.

 

3. DOCUMENTI DI SOGGIORNO

Al momento della presentazione dell’istanza da parte di un cittadino non appartenente ad uno Stato aderente all’Unione europea, allo Spazio economico europeo o Svizzera, deve essere esibito, alternativamente:

a) permesso di soggiorno che deve essere richiesto dallo straniero che soggiorna in Italia, anche per breve periodo ed anche se la finalità del soggiorno è turistica. Gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno (o altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare), rilasciato da uno Stato membro dell'Unione e valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al Questore entro il termine di 8 giorni dal loro ingresso nel territorio dello Stato. Se il titolo è regolare, agli stessi verrà rilasciata una ricevuta della dichiarazione di soggiorno.

b) ricevuta del permesso di soggiorno fino alla consegna del permesso, è il documento che attesta la regolarità della permanenza in Italia dello straniero, il quale è tenuto a conservarla ed esibirla se richiesta.

c) permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il documento di soggiorno personale è obbligatorio anche per il candidato minorenne che, dunque, deve esibirlo al momento della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti. Per quel che concerne i soggetti cui è riconosciuto lo status di richiedente asilo o cui è stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari o per motivi sussidiari (che, ai sensi dell’art. 18bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 reca la dicitura “casi speciali” ed ha durata di un anno”, occorre preliminarmente considerare che, a normativa vigente, presupposto per il conseguimento in Italia della patente di guida, ai sensi dell’art. 116, comma 1, del codice della strada, è l’acquisizione della residenza normale o della residenza anagrafica. Tale disposizione si conforma con il principio sancito dall’art. 7, comma 1, lettera e) e dell’art. 12 della direttiva 2006/126/CE, disposizioni non derogabili con norma statale. L’acquisizione della residenza anagrafica è autocertificabile, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mentre il possesso della residenza normale può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del medesimo D.P.R. 445/2000. Tuttavia, si evidenzia che ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 445/2000, i cittadini non appartenenti all’Unione europea e allo Spazio economico europeo “possono utilizzare le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati e alle qualità e ai fatti certificabili o attestabili da parte dei soggetti pubblici italiani”. Il dato relativo all’acquisizione della residenza normale in Italia, cioè “il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente”, può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, solo quando sia comprovabile da una pubblica amministrazione italiana. Una volta che i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari o per richiedenti asilo comprovino la residenza in Italia e presentino istanza di conseguimento della patente di guida, essi devono esibire il relativo documento che attesta il regolare soggiorno, secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La ricevuta del rinnovo del permesso di soggiorno è documento utile ai fini del rilascio della patente di guida.

 

4. DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE

Prima di svolgere le prove d’esame, sia per la valutazione delle cognizioni che per la valutazione delle capacità e dei comportamenti, il candidato deve esibire un documento di identificazione in corso di validità. Si ricorda che ai sensi dell’art. 1, del D.P.R. 445/2000 il documento di identità (che non deve essere confuso con il “documento di riconoscimento”, disciplinato dalla medesima norma), è la carta d’identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare. L’Art. 35 del DPR 445/2000 stabilisce che la carta di identità costituisce il principale documento di identificazione personale. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

Es. la Tessera di Riconoscimento Mod. AT, rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato in attività di servizio ed in quiescenza o la tessera di riconoscimento Mod. BT, rilasciata al coniuge del dipendente civile o militare in attività di servizio ed in quiescenza o ai figli.

Il candidato cittadino dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia maturato la residenza normale in Italia, può essere identificato anche con la carta d’identità o anche con il passaporto rilasciati dal Paese d’origine. Il candidato cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che ha titolo per conseguire la patente in Italia, può essere identificato anche tramite passaporto rilasciato dal Paese d’origine. Per quel che concerne l’identificazione del candidato, per tramite del “Riepilogo dati per accettazione pratica” rilasciato dagli Uffici del Comune, al momento della richiesta della Carta Identità Elettronica, si comunica che il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministro dell’interno si è espressa in senso affermativo con nota prot. 3715 del 16 luglio 2019. Per ogni eventuale dubbio sull’autenticità del predetto riepilogo dati per accettazione pratica, gli Uffici in indirizzo possono effettuare verifica tramite controllo del QR code, secondo la procedura illustrata nella citata circolare del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministro dell’interno.

 

5. DIFFORMITÀ TRA I DATI ANAGRAFICI RIPORTATI SUI DOCUMENTI ESIBITI DAI CITTADINI STRANIERI NATI ALL'ESTERO

Nel caso di candidato straniero che esibisca passaporto o altro documento equipollente e permesso di soggiorno, oppure carta di identità i cui dati anagrafici siano discordanti, al fine di garantire l'uniformità dei dati da iscriversi nel titolo abilitativo alla guida da conseguirsi, con quelli contenuti nei documenti esibiti dal cittadino straniero, gli Uffici Motorizzazione civile indicheranno a quest'ultimo la necessità di interpellare i competenti uffici dell'anagrafe e della Questura, che tali documenti hanno rilasciato, per acquisire i necessari chiarimenti ed, eventualmente, far rettificare le generalità contenute nel permesso di soggiorno. Si richiama la necessità che gli Uffici rilevino, in fase di istruttoria della pratica, le predette difformità riguardanti i dati anagrafici. Nel caso tali difformità non vengano sanate e vengano evidenziate dell’esaminatore in sede d’esame, il candidato non è ammesso a sostenere la prova. Nel caso in cui il luogo di nascita risulti da uno dei documenti summenzionati, tal quale è scritto, sarà riportato sulla documentazione utile ad espletare le procedure del caso. Nel caso in cui il luogo di nascita non risulti da alcuno dei documenti di identificazione personale summenzionati, sarà iscritto, nell'apposito campo dedicato al luogo di nascita, lo Stato di provenienza desunto dagli stessi documenti. Non rientrano tra le ipotesi di discordanza sostanziale quelle di indicazione di taluni dati in lingua estera, sul passaporto, ed in lingua italiana sul permesso di soggiorno: in tal caso, sulla documentazione utile al procedimento, saranno riportati quelli iscritti, eventualmente in lingua italiana, sul permesso di soggiorno.

 

6. ACCESSO PROGRESSIVO

Il candidato titolare di patente di categoria A1 o A2, anche speciale, che intende conseguire una patente di guida di categoria A2 o A, anche speciale, deve sostenere solo la prova pratica prevista per la categoria di patente che intende conseguire. 

 

7. PROVA TEORICA

Presentata l’istanza ad un Ufficio Motorizzazione civile, il candidato può chiedere, acquisita la marca operativa dell’Ufficio stesso, di prenotare la data per sostenere l’esame di teoria. La prova di controllo delle cognizioni deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di 2 prove. L’esame di teoria, si svolge presso la sede dell’Ufficio Motorizzazione civile presso il quale è stata presentata l’istanza di conseguimento della patente e si sostiene con sistema informatizzato. Il candidato deve rispondere a quaranta quesiti, indicando "V" se ritiene un singolo quesito vero o "F" se lo ritiene, invece falso. La prova ha durata di 30 minuti ed il numero massimo delle risposte errate consentite è pari a 4. I contenuti della prova teorica per il conseguimento delle patenti delle categorie A1, A2, A, includono anche i contenuti dedicati alla prova teorica per le categorie B1, B, BE. Nei predetti programmi, dunque, sono previsti anche argomenti relativi al traino di un rimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 Kg, propri della patente di categoria BE: sarebbe infatti risultato in contrasto con un principio di economicità dei procedimenti amministrativi e dell’azione amministrativa, prevedere una specifica prova teorica, relativa a tali pochi argomenti, peraltro per una domanda esigua. Da tutto quanto su rappresentato, deriva, che il titolare di patente di guida di una delle seguenti categorie: A1, A2, A, B1, B o BE, conseguita nella fase a regime, non dovrà ripetere l’esame di teoria per conseguire qualunque altra di dette categorie. La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di guida della categoria A1, A2 e A verte sui seguenti argomenti: a) segnaletica stradale verticale ed orizzontale, segnalazioni, precedenze e limiti di velocità; b) importanza di un atteggiamento vigile e di un corretto comportamento nei confronti degli altri utenti della strada; c) osservazione, valutazione e decisione, in particolare tempi di reazione, nonché cambiamenti nel comportamento al volante indotti da alcool, droghe, medicinali, stati d'animo e affaticamento; d) principi fondamentali relativi all'osservanza della distanza di sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata ed alla tenuta di strada nelle diverse condizioni sia atmosferiche sia della strada; e) fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada; in particolare il loro cambiamento in base alle condizioni atmosferiche e al passaggio dal giorno alla notte; f) caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative norme di comportamento; g) guida sicura nelle gallerie stradali; h) fattori di rischio specificamente legati all'inesperienza degli altri utenti della strada e categorie di utenti particolarmente esposte quali bambini, pedoni, ciclisti e persone con mobilità ridotta; i) rischi legati alla manovra e alla guida di diversi tipi di veicolo e relativo campo visivo del conducente; l) formalità amministrative e documenti necessari per la circolazione dei veicoli; m) regole generali di comportamento in caso di incidente (collocazione dei segnali di pericolo e segnalazione dell'incidente) ed eventuali misure di assistenza agli infortunati; n) fattori di sicurezza legati al veicolo, al carico e alle persone trasportate; o) precauzioni da adottare nello scendere dal veicolo; p) elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale; i candidati devono essere in grado di riconoscere i difetti più ricorrenti, con particolare riguardo a sterzo, sospensioni, freni, pneumatici, luci e indicatori di direzione, catadiottri, specchietti retrovisori, parabrezza e tergicristalli, sistema di scarico, cinture di sicurezza e dispositivi di segnalazione acustica; q) sistemi di sicurezza dei veicoli, in particolare: impiego delle cinture di sicurezza, poggiatesta e dotazioni per la sicurezza dei bambini; r) regole di utilizzo dei veicoli legate all'ambiente (corretto impiego dei dispositivi di segnalazione acustica, consumo ridotto di carburante, limitazione delle emissioni inquinanti)s) impiego del casco e di ulteriore abbigliamento protettivo di altro tipo, ove prescritto; t) percezione del motociclista da parte degli altri utenti della strada; u) fattori di rischio legati ai vari tipi di strada precedentemente indicati, con particolare attenzione agli elementi potenzialmente scivolosi quali tombini, segnaletica orizzontale (ad esempio strisce e frecce) e binari; v) elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale precedentemente indicati, con particolare attenzione all'interruttore di emergenza, ai livelli dell'olio e alla catena; z) norme sulla circolazione in autostrada e strade extraurbane principali; trasporto di persone; carico dei veicoli; pannelli sui veicoli; traino dei veicoli e dei veicoli in avaria; aa) responsabilità civile, penale, amministrativa; forme assicurative legate al veicolo diverse dalla RCA; bb) elementi costitutivi del veicolo importanti per la sicurezza; manutenzione ed uso; stabilità e tenuta di strada del veicolo; cc) sistema sanzionatorio; dd) limiti di traino; organi di traino e sistemi di frenatura del rimorchio; conoscenza del comportamento del rimorchio durante la circolazione; limiti di velocità del complesso. Ciascun candidato deve essere identificato tramite documento di identificazione personale, che può essere anche diverso da quello presente, in fotocopia, nella cartella d’esame. In questa fase non è richiesto ai cittadini non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo di esibire anche il documento di soggiorno. La nuova procedura prevede, altresì, che i candidati debbano digitare, per attivare la loro postazione d’esame, il proprio codice fiscale. Il candidato che abbia dimenticato il proprio codice fiscale può, in ogni caso, essere ammesso all’esame, dal momento che l’esaminatore, dalla propria postazione può controllare il codice di ogni candidato registrato nel sistema informatico. Terminata la fase di attivazione, il candidato siede davanti ad una postazione dotata di un pc con schermo "touch screen" su cui sono visualizzati dei tasti definiti da aree quadrate o circolari. Toccando direttamente lo schermo in queste apposite aree si attiverà il comando indicato sull'area stessa. Prima di iniziare la prova il candidato può accedere al corso di autoistruzione che illustra le procedure per compilare correttamente la scheda d'esame. Per "muoversi" all'interno del corso di autoistruzione il candidato dovrà toccare lo schermo selezionando di volta in volta i diversi comandi. Terminata la lettura del corso di auto-istruzione l'esaminatore darà l'avvio alla prova d'esame. La compilazione dei questionari deve essere effettuata toccando lo schermo esclusivamente con le dita della propria mano. Il tempo concesso per la compilazione del questionario, composto da 40 quiz, è di 30 minuti. Il tempo residuo per lo svolgimento della prova viene visualizzato sullo schermo in modalità conto alla rovescia. Il candidato dovrà toccare, per ciascuna risposta, il cerchio sullo schermo con all'interno la lettera "V" o "F" a seconda che consideri quella proposizione vera o falsa. Il candidato può liberamente "navigare" all'interno della propria scheda d'esame passando da una domanda ad un'altra, cambiare le risposte date e visualizzare la schermata di riepilogo di tutte le domande con le relative risposte attribuite. L’esaminatore non deve fornire spiegazioni circa il significato di termini o locuzioni contenuti nelle proposizioni delle domande. Il candidato, terminata la compilazione del questionario, dovrà confermare le risposte date nella schermata di riepilogo. Premuto il tasto di conferma, la prova viene considerata definitivamente terminata e non potranno essere apportate ulteriori modifiche alla scheda. Allo scadere del tempo di trenta minuti non sarà quindi più possibile dare risposte ed il questionario verrà automaticamente terminato. Le risposte non date verranno considerate errate. La prova si intende superata se il numero delle risposte errate è al massimo pari a 4. Il 5 errore determina l'esito negativo dell'esame. Una volta che l'ultimo candidato ha completato la prova o quando è trascorso il tempo ultimo utile per la compilazione del quiz, l'esaminatore dopo aver dichiarato conclusa la prova d'esame convalida il verbale della sessione apponendo la propria firma digitale. L'esito della sessione per tutti i candidati viene quindi stampato ed affisso all'esterno dell'aula d'esame, indicando esclusivamente l’esito e non anche il numero di errori eventualmente commesso. Nel caso in cui, durante lo svolgimento degli esami, dovessero verificarsi anomalie del sistema informatico a causa delle quali le prove non possono essere portate a termine, i candidati dovranno essere riprenotati in una delle prime sedute d’esame libere che l’Ufficio potrà organizzare. I candidati la cui pratica, nelle more della nuova prenotazione dovesse scadere, potranno essere ugualmente ammessi a sostenere l’esame, senza necessità di presentare nuova istanza di conseguimento della patente di guida (che dovrà, ovviamente, essere presentata nel caso in cui l’esito della prova non fosse positivo).

 

8. DIVIETI E SANZIONI

Durante lo svolgimento della prova non è consentito: - consultare testi, fogli o manoscritti; - comunicare con gli altri candidati e allontanarsi dalla propria postazione se non autorizzati dall'esaminatore; - spegnere il pc (se non autorizzati); - utilizzare o comunque tenere attivati telefoni cellulari, radio ricetrasmittenti e apparecchiature di comunicazione, videocamere o altri apparecchi di acquisizione di immagini; in particolare i telefoni cellulari devono essere posti dal candidato, spenti, sul banco assegnatogli per la prova; - utilizzare qualsiasi altro computer che non sia il pc assegnato o altre apparecchiature informatiche; - disconnettere i cavi delle postazioni. I candidati colti in flagrante violazione di tali disposizioni saranno allontanati dall'aula e considerati respinti alla prova d'esame.

 

9. PUBBLICITÀ DELL'ESAME E PRESENZA DI SPETTATORI

Nell’aula dove si svolge l’esame di teoria non è ammessa la presenza di terzi non espressamente autorizzati dal Direttore dell’Ufficio Motorizzazione civile o da un suo delegato. Al fine di garantire la pubblicità della prova d’esame, i terzi possono visionare l’interno dell’aula tramite finestre o sistemi televisivi a circuito chiuso.

 

10. ANOMALIE SUL FUNZIONAMENTO DELL'AULA INFORMATIZZATA

Ogni eventuale anomalia nel funzionamento del personal computer deve essere segnalata dal candidato all'esaminatore alzando la mano. Nel caso invece in cui, a causa di malfunzionamenti diffusi o di assenza di energia elettrica prolungata, non sia in alcun modo possibile iniziare la seduta d'esame informatizzata, trascorso un congruo periodo di tempo dall'orario d'inizio previsto, si procederà al rinvio ad apposita sessione di recupero.

 

11. SUPPORTO AUDIO

In considerazione dei maggiori costi che comporta l'utilizzo dei files audio che consentono l'ascolto in cuffia delle domande d'esame, possono richiedere il supporto audio solo i candidati appartenenti alle seguenti categorie: a) privi di licenza di terza media; b) privi di cittadinanza italiana; c) che non hanno conseguito il titolo di studio equipollente alla licenza di terza media; d) affetti da patologia che determina gravi difficoltà nella comprensione dei testi scritti (in tal caso i candidati devono produrre certificazione medica da cui risultino affezioni che comportano insufficienze mentali tali da rendere problematica la comprensione dei testi scritti e certificato rilasciato dalla commissione medica locale attestante che detti candidati possiedono i requisiti psicofisici indispensabili per il conseguimento della patente di guida)I candidati che intendono fruire della possibilità di utilizzare i files audio devono produrre istanza in bollo all'Ufficio della Motorizzazione. Le istanze presentate dai candidati di cui alle lettere a) e b) devono contenere la dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 di non aver conseguito la licenza di terza media, ovvero di non conoscere la lingua italiana nella forma scritta. Possono altresì utilizzare i files audio i candidati affetti da disturbo specifico di apprendimento della lettura e della scrittura (dislessia o disortografia). Detti candidati devono allegare, alla documentazione di rito, oltre al certificato di uno dei sanitari di cui all'art. 119, comma 2, del codice della strada (o laddove ricorrano i presupposti, della commissione medica locale) un certificato di un medico neuropsichiatra in cui è specificamente attestato che il candidato “E' affetto da disturbo specifico di apprendimento della lettura (o dislessia) e/o scrittura (o disortografia)”.

 

12. ESAMI ORALI

La possibilità di sostenere l'esame orale è limitata esclusivamente ai candidati affetti da sordomutismo. Tali candidati, per sostenere l'esame in forma orale, devono presentare apposita istanza, nella quale dovranno altresì specificare se intendono farsi assistere, a loro spese, da un interprete appartenente alle competenti sezioni provinciali dell'Ente nazionale sordomuti.

 

13. QUIZ IN LINGUA

Potranno sostenere l'esame con l'ausilio del supporto audio/video in uno dei regimi linguistici tutelati dalle norme vigenti (attualmente le traduzioni sono previste in tedesco e francese) solo coloro che ne abbiano fatto richiesta all'atto della prenotazione indicando la lingua prescelta e la eventuale richiesta di fruizione del supporto audio. I quiz nelle predette lingue potranno essere adottati, a richiesta dei candidati, su tutto il territorio nazionale. 

 

14. PROVA DI VERIFICA CAPACITÀ E COMPORTAMENTI

Superato l’esame di teoria, il candidato può richiedere l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa), che gli consente di esercitarsi alla guida sui veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima. L'autorizzazione è valida per sei mesi. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida. Gli esami possono essere sostenuti previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il decimo giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida. Le sedute di esame pratico per il conseguimento delle categorie A1, A2, A devono essere organizzate in modo di assicurare trenta minuti per ogni candidato.

 

14.1 VEICOLI UTILI PER LA PROVA D’ESAME

La prova pratica di guida deve essere sostenuta: - per il conseguimento della categoria A1: motociclo di categoria A1 senza sidecar, di una potenza nominale massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 90 km/h. Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 120 cm3. Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,08 kW/kg; - per il conseguimento della categoria A2: motociclo senza sidecar, di una potenza nominale di almeno 20 kW ma non superiore a 35 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 400 cm3. Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,15 kW/kg; - per il conseguimento della categoria A: motociclo senza sidecar, la cui massa a vuoto supera 180 kg, con potenza nominale di almeno 50 kW. Lo Stato membro può accettare una tolleranza di 5 kg sotto la massa minima prescritta. Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 600 cm3. Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,25 kW/kg. Per i veicoli di categoria A1, A2 e A è consentita una tolleranza di 5 cm3 sotto la cilindrata minima già prescritta. Le specifiche tecniche dei veicoli da utilizzare nelle prove per il conseguimento di una delle suddette categorie sono tali da assicurare che i candidati sostengano gli esami su veicoli che siano rappresentativi della categoria per la quale viene rilasciata la patente di guida: ciò porta ad escludere che, ancorché trattasi di “requisiti minimi”, gli stessi possano essere superiori a quelli propri del veicolo che potrà essere condotto con la patente che si intende conseguire. Poiché nel corso della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida delle categorie A1, A2 e A il candidato deve dimostrare la padronanza nel controllare il veicolo e nell’affrontare in piena sicurezza il traffico, non è consentito utilizzare un motociclo con due ruote “gemellate”; con tale veicolo, infatti, non è possibile valutare, con sufficiente certezza, l’equilibrio del candidato sui veicoli a due ruote. I veicoli di categoria A1, A2 o A non devono essere necessariamente dotati di cambio di velocità manuale, fatta salva l'apposizione del codice 78 sulla patente conseguita con veicolo con cambio diverso da quello manuale. Qualora la prova venga sostenuta su veicolo con cambio diverso da quello manuale – sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria conseguita sarà annotato il codice UE armonizzato “78”: pertanto al titolare della patente così conseguita sarà preclusa la guida di veicoli di categoria A1, A2 o A con cambio manuale. È considerato dotato di cambio manuale il veicolo nel quale è presente la leva (o il pedale) della frizione per l’avvio, la fermata o il cambio di marcia del veicolo. I motocicli utili per svolgere gli esami possono, indifferentemente, essere dotati sia di cavalletto centrale che di cavalletto laterale. Qualora la patente di categorie A1, A2 o A sia richiesta da mutilati e minorati fisici, la prova pratica di guida si svolge su motociclo di corrispondente categoria, dotato degli adattamenti prescritti dalla commissione medica locale. I candidati allievi di un’autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica sostengono obbligatoriamente la prova pratica rispettivamente su veicolo intestato al titolare dell’autoscuola stessa o al consorzio che ha costituito il centro di istruzione automobilistica. I candidati privatisti possono sostenere la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti su veicoli di loro proprietà o di terzi che ne autorizzano l’uso. Nel caso in cui il candidato privatista si avvalga di veicolo locato da impresa di noleggio senza conducente, l'esaminatore, prima dell'inizio della prova pratica, deve acquisire agli atti una copia del contratto di noleggio del veicolo. I candidati che hanno presentato le pratiche per il conseguimento della patente di guida come privatisti ma che, per la prenotazione dell'esame pratico, si affidano ad un'autoscuola, ovvero svolgono l'esame su un veicolo messo a disposizione dalla stessa, hanno l'obbligo di richiedere al competente Ufficio Motorizzazione civile la procedura di cambio codice iscrivendo sull’istanza di conseguimento della patente di guida il codice meccanografico dell'autoscuola.

 

14.2 OPERAZIONI PRELIMINARI DELL’ESAMINATORE

Non occorre effettuare l’appello dei candidati prima dell’inizio della seduta d’esame. L’esaminatore chiamerà a sostenere l’esame un candidato alla volta. Nel caso uno dei candidati non dovesse rispondere alla chiamata, l’esaminatore procederà ad esaminare un altro dei candidati presenti. L’assenza di un candidato dovrà essere annotata nel verbale solo al termine dalla seduta d’esame. L'esaminatore, prima dell'inizio dell'esame, è tenuto a verificare: 


CON RIFERIMENTO AL CANDIDATO:

- autorizzazione ad esercitarsi alla guida (in assenza del “foglio rosa”, per qualsiasi motivo, il candidato non è ammesso a sostenere l’esame). Nel caso in cui il candidato abbia presentato istanza di conseguimento della patente di categoria A1, A2 o A con cambio “meccanico” e quindi, successivamente al superamento dell’esame di teoria, abbia ottenuto il rilascio del “foglio rosa” in cui non è annotato il codice unionale “78”, ma alla prova d’esame si presenta con veicolo dotato di cambio automatico, la prova d’esame può ugualmente essere svolta, e, in caso di esito positivo, la patente non sarà rilasciata al candidato, ma lo stesso potrà ritirarla, dopo qualche giorno, presso la sede dell’Ufficio Motorizzazione civile Sulla nuova patente, dunque, in corrispondenza della categoria A1, A2 o A, sarà indicato il codice unionale “78”. Se, invece, il candidato abbia presentato istanza di conseguimento della patente di categoria A1, A2 o A con cambio “automatico” e quindi, successivamente al superamento dell’esame di teoria abbia ottenuto il rilascio del “foglio rosa” sul quale è annotato il codice unionale “78”, il candidato non può essere ammesso a sostenere la prova di guida, tenuto conto che il titolo autorizzativo in suo possesso gli consente di condurre solo veicoli dotati di “cambio automatico”; - documento di identità del candidato ed eventualmente i documenti di soggiorno; - che il candidato stesso utilizzi occhiali o lenti a contatto, se prescritto dall’autorità medica. Se al candidato non è prescritto l’obbligo di lenti, egli può, comunque, ugualmente indossare occhiali, lenti a contatto o occhiali da sole per sostenere la prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti; - nel caso di A1, A2 o A speciale, la presenza di protesi o ortesi, se prescritte da certificato medico rilasciato da CML. Nel caso in cui il candidato sia già titolare di altra patente di guida, l’esaminatore dovrà controllarla e procedere al successivo ritiro nel caso di esito positivo dell’esame. Qualora il candidato, prima della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti abbia smarrito la patente di guida, dovrà, al momento dell’identificazione, consegnare all’esaminatore una copia della denuncia di smarrimento.

 

CON RIFERIMENTO AL VEICOLO D'ESAME:

- carta di circolazione; - certificato di assicurazione obbligatoria (a tal proposito, si ricorda che l’ISVASS, con il provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015, ha modificato l’art. 10, comma 5, del regolamento 19 marzo 2010, n. 34, prevedendo che “nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso su supporto durevole, anche tramite posta elettronica”. Per effetto di tale modifica, in sede d’esame può essere esibito anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, così come già previsto dal Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’interno con nota prot. 300/A/5931/16/106/15 del 1 settembre 2016)- nel caso di A1, A2 o A speciale, la corrispondenza degli adattamenti del veicolo alle prescrizioni risultanti dal certificato medico della CML. L'esaminatore inoltre, con esclusivo riferimento al candidato privatista che non sia il proprietario del veicolo d'esame, deve verificare che sia esibita una dichiarazione sostitutiva - rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del d. P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - con la quale il proprietario del veicolo (o l’usufruttuario o il locatario) autorizza il candidato a utilizzare il motociclo per sostenere la prova d'esame. 


CON RIFERIMENTO AL VEICOLO A DISPOSIZIONE DELL'ESAMINATORE PER LA PARTE Dl PROVA DI GUIDA NEL TRAFFICO:  

- carta di circolazione; - certificato di assicurazione obbligatoria. Inoltre deve essere verificata la validità della patente di guida del conducente. Non è necessario che il conducente del veicolo a disposizione dell’esaminatore sia istruttore di guida, non potendo intervenire sui comandi del veicolo condotto dal candidato in caso di necessità.

 

14.3 INTERRUZIONE DELL’ESAME

Nel caso in cui la prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti già iniziata, dovesse interrompersi per scelta del candidato, lo stesso sarà considerato “respinto”. Nel caso di avverse condizioni atmosferiche, l’esaminatore, sulla base della propria esperienza, valuterà se sussistono o meno le condizioni di sicurezza per svolgere comunque la seduta d’esame, ovvero se interromperla. Il candidato che, nonostante l’esaminatore abbia constatato le condizioni atmosferiche particolarmente avverse, esprima, comunque l’intenzione di condurre a termine l’esame, sarà ammesso a terminare tutta le prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti. In quest’ultimo caso, l’esaminatore annoterà sul verbale, la volontà del candidato di completare la prova d’esame. Nell’ipotesi in cui l’esaminatore acconsenta a svolgere gli esami, ma a causa delle non favorevoli condizioni atmosferiche uno dei candidati preferisca comunque ritirarsi, lo stesso verrà considerato assente.

 

14.4 PROVE

La prova pratica di guida si svolge presso le sedi degli Uffici Motorizzazione civile ovvero, nel solo caso di candidati di autoscuole, presso le sedi di autoscuole o centri di istruzione automobilistica, previamente ritenute idonee per gli esami fuori sede. La prova pratica di guida si articola in tre fasi:

 

I° FASE: VERIFICA DELLA CAPACITÀ DEL CONDUCENTE DI PREPARARSI AD UNA GUIDA SICURA

Il candidato deve essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le seguenti operazioni: a) indossare correttamente il casco ed ulteriore abbigliamento protettivo di altro tipo, ove prescritto; b) effettuare, a caso, un controllo della condizione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza, catena, livelli dell'olio, luci, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica. Si sottolinea che detta fase non rappresenta né un'integrazione, né un'estensione dell'esame di teoria. L'esaminatore dovrà verificare: 

1. LA CAPACITÀ DI INDOSSARE CORRETTAMENTE CASCO E ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO CASCO: verificare che il candidato: - sappia indossare correttamente il casco; - controlli correttamente l'integrità (cinghiette, visiera, calotta); - sappia individuare la presenza targhetta di omologazione. 

1.1 ABBIGLIAMENTO: verificare che il candidato sappia: - indossare correttamente i guanti; - indossare correttamente una giacca con protezione dei gomiti e delle spalle; - indossare scarpe chiuse; - indossare pantaloni lunghi che non possano impigliarsi nel motociclo; - indossare protezioni delle ginocchia. 

2. CONTROLLO DEI DISPOSITIVI PNEUMATICI: verificare che il candidato: - sappia controllare lo spessore del battistrada; - controllare "a vista" la pressione di gonfiaggio degli pneumatici; - controllare la corrispondenza della misura degli pneumatici con quella riportata sulla carta di circolazione; - individuare la pressione di gonfiaggio consigliata.

FRENI: verificare che il candidato: - sappia individuare i comandi dei freni; -  controllare l'assenza di perdite dell'impianto frenante (se possibile); - controllare a vista delle condizioni dei cavi e delle relative guaine; - individuare quale comando attiva il freno anteriore e quale il freno posteriore; - verificare eventuale "corsa a vuoto" dei comandi dei freni.

STERZO: verificare che il candidato: - sappia controllare se lo sterzo abbia movimenti anomali; - individuare la disposizione dei comandi sul manubrio.

INTERRUTTORE DI EMERGENZA: verificare che il candidato sappia individuare interruttore di emergenza, ove presente. 

CATENA: verificare che il candidato sappia effettuare controllo della tensione della catena.

LIVELLI DELL'OLIO: verificare che il candidato sappia controllare il livello dell'olio dell'impianto frenante; - controllare il livello dell'olio motore.

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E ILLUMINAZIONE: verificare che il candidato sappia controllare lo stato di fari e catadiottri; - attivare i proiettori anabbaglianti; -  attivare i proiettori abbaglianti; - individuare le spie delle luci e dei proiettori abbaglianti; - attivare gli indicatori di direzione; -  attivare la segnalazione luminosa di pericolo.

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA: verificare che il candidato sappia individuare e attivare l'avvisatore acustico.

II FASE: MANOVRE PRELIMINARI

In tale fase il candidato sostiene le manovre: a) mettere il motociclo sul cavalletto e toglierlo dal cavalletto senza l'aiuto del motore, camminando a fianco del veicolo;  b) parcheggiare il motociclo sul cavalletto; c) prove di equilibrio e di passaggio in corridoio stretto c.1 Preparazione alla prova Predisporre un corridoio di 18,2 metri di lunghezza e di 2,2 metri di larghezza. All'interno del corridoio inserire 5 coni, il primo alla distanza di 2,2 metri dalla partenza, gli altri a distanza di 4 metri. Dopo l'ultimo cono di destra che delimita il corridoio, disporre un cono alla distanza di 2,2 metri e, successivamente disporre altri 5 coni in modo da formare una figura circolare di 8 metri di diametro, al centro del quale è disposto un ulteriore cono. Dal cono posto sul diametro orizzontale del cerchio alla distanza di 2,2 metri, disporre un cono e, da questo, predisporre un corridoio di lunghezza di 25 metri e di larghezza di 1,3 metri delimitato da coni posti a distanza di 1 metro uno dall'altro. c.2 Svolgimento della prova Il candidato effettua dapprima uno slalom nel primo corridoio, lasciando sulla destra il primo cono posto alla distanza di 2,2 metri dalla partenza. Al termine dello slalom il candidato dovrà descrivere, a velocità ridotta, nel modo più regolare possibile un percorso avvolgente il cono posto centralmente. Poi percorre il corridoio stretto. c.3 Determina l'esito negativo delle prove una delle seguenti irregolarità: a) toccare uno o più coni; b) saltare un cono durante lo slalom o uscire dal percorso; c) mettere un piede a terra. (Continua)

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